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Il reverse charge, cos'è come si applica le scritture contabili
Ultimo aggiornamento 09/05/2015
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Il meccanismo dell'inversione contabile - reverse charge - praticamente elimina la detrazione dell'Iva sugli acquisti. In pratica per alcune attività per obbligo o per opzione se il cliente è un  imprenditore o professionista, l'Iva non viene applicata, e quindi mancano i presupposti per la detrazione. Se invece il cliente è un consumatore finale, subendo l'addebito dell'Iva, proprio per questo la detrazione è parimenti esclusa.

Attenzione: l’omessa applicazione del regime del ‘‘reverse charge’’ ha valenza sostanziale o formale ? la domanda non è di poco conto o puramente accademica, ma ha delle conseguenze gravissime, se riteniamo che la non applicazione del reverse charge abbia natura sostanziale le conseguenze sono due Iva a debito (anche se inesistente) denuncia penale per reati tributari. Se invece riteniamo che la violazione abbia natura formale invece in questo caso la mancata adozione del reverse charge non comporta ne pagamento iva ne denuncia penale, quest'ultima tesi a mio parere è la più appropriata. La questione è stata inviata alla Corte di giustizia Europea dalla Cassazione con sentenza n. 25035/ 2013

 

 Lo scopo originario della diffusione di questo sistema era di evitare, nei rapporti intracomunitari, la detrazione di Iva applicata e incassata da fornitori esteri : la gestione delle detrazioni Iva transnazionali avrebbe richiesto una stanza di compensazione comunitaria, che non è stata mai realizzata.

Negli ultimi anni lo scopo invece è stato quello di contrastare l'evasione fiscale   L’Agenzia delle Dogane, fino all’emanazione della sentenza citata, riteneva di poter richiedere il pagamento dell’IVA qualora i beni non fossero transitati materialmente nel deposito IVA e il cessionario avesse assolto l’IVA mediante Reverse charge (e non mediante versamento in dogana). La Corte di Giustizia Europea con  sentenza c-272/13 ha censurato tale comportamento in quanto l’utilizzo del Reverse charge, se fatto senza scopi fraudolenti, determina il regolare assolvimento dell’imposta. la Legge di Stabilità, mette mano all’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972 e “sottrae” alcune casistiche di inversione contabile alla necessaria presenza del subappalto, rendendo il reverse applicabile a 360 gradi (subappalti e anche appalti o contratti d’opera). Dal 2015 l'applicazione del reverse charge si è ampliamente diffusa ad altre attività circolare n. 14 del 27 marzo 2015.

Le nuove disposizioni fiscali hanno introdotto due sistemi di fatturazione e contabilizzazione di molte imprese che esercitano determinate attività (es. pulizie, edilizia etc..)

Lo Split payment che si applica alle fatture emesse agli enti pubblici e il

Reverse Charge applicabile solo ai titolari di partita Iva

Che cos’è il Reverse Charge e come funziona

Attenzione ai condomini non si applicano i due sistemi

Al fine di ridurre i fenomeni di frode e di evasione dell’Iva, negli anni è stato sempre più diffuso normativamente il meccanismo del reverse charge (inversione contabile), in base al quale l’obbligo di versamento dell’Iva passa dal soggetto che emette la fattura a colui che la riceve. Si ritiene utile ricordare che il soggetto passivo Iva tenuto ad applicare l’inversione contabile deve indicare nel quadro VJ della dichiarazione Iva l’imponibile e l’imposta relativi a tali operazioni (nel quadro VJ è prevista l’indicazione analitica rigo per rigo di ogni tipologia di acquisto di beni e di servizi che determina l’applicazione del reverse charge, mediante integrazione della fattura di acquisto ovvero mediante emissione di autofattura).

A decorrere dal 1° gennaio 2015 per opera delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità è stato ampliato il novero delle operazioni riconducibili al meccanismo dell’inversione contabile: come i servizi di pulizia.Il meccanismo dell’inversione contabile consiste nell’inversione dell’obbligo di assolvimento dell’Iva e può essere applicato esclusivamente alle operazioni poste in essere tra due soggetti passivi Iva, quindi sono esclusi i condomini. L’acquirente è obbligato a riportare l’aliquota e l’importo dell’imposta in due modi diversi a seconda della natura della operazione effettuata, che può comportare a seconda della tipologia di acquisto effettuato:

•    l’obbligo di integrazione della fattura del fornitore con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta;

•    l’obbligo di emissione di una autofattura.

La fattura integrata, ovvero l’autofattura, deve poi essere registrata distintamente nel registro Iva acquisti e, contemporaneamente, nel registro Iva vendite dell’acquirente. In alternativa, possono essere utilizzati appositi registri separati. Tale doppia registrazione comporta per l’acquirente sia Iva a credito che Iva a debito, mentre il venditore non rileverà alcuna Iva a debito in relazione alle operazioni effettuate in regime di “reverse charge”. 

Solitamente, non è necessario effettuare alcun versamento effettivo all’erario relativo all’operazione in oggetto, in quanto, ad eccezione dei casi in cui trovano applicazione norme che prevedono l’indetraibilità del tributo assolto sugli acquisti, la doppia registrazione determina una neutralizzazione del debito con il credito dell’imposta. 

Venditore: Emette fattura senza la rivalsa dell’Iva, registra la fattura di vendita nel registro Iva vendite e conseguentemente non ha alcun debito verso l’Erario per l’operazione fatturata in regime di reverse charge. 

Acquirente: Generalmente, integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota Iva specifica per l’acquisto di beni o servizi effettuato, registra la fattura di acquisto sia sul registro Iva acquisti sia sul registro Iva vendite (è consigliabile creare due registri Iva specifici per le operazioni in reverse charge) con la rilevazione dell’importo del

il Rapporto tra Reverse Charge e Split Payment

Il dubbio in ordine all’applicazione del meccanismo dello split payment o del reverse charge alle spese di pulizia sostenute dagli Enti Pubblici si può dire tutt’altro che risolto. Sul punto è intervenuto recentemente anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che, nel Documento L'IVA nelle fatture indirizzate alla Pubblica Amministrazione del 4 maggio scorso, ha prospettato soluzioni e sollevato dubbi.

Il problema, come noto, sorge in relazione alle operazioni in cui la P.A. risulta essere debitore d’imposta che, dunque, esulano dal meccanismo dello split payment, ricadendo in quello dell’inversione contabile.

Secondo quando precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 14E allegata dedicata al reverse charge, “è evidente” che tali servizi sono “unicamente quelli acquistati (dalla P.A., ndr) nell’esercizio della propria attività economica”.

Giungendo a conclusioni non distanti, il Consiglio Nazionale pone al centro della scelta (fra split o reverse) un criterio del tutto simile: limitarsi ad applicare il meccanismo dello split payment all’attività istituzionale. Conseguentemente andranno fatturate in reverse charge le spese di pulizia “afferenti servizi rilevanti IVA” (il CNDCEC fa l’esempio degli asilo nido, mense, impianti sportivi commerciali…), mentre sulle spese “afferenti attività istituzionali" (come le pulizie nella sede municipale) si renderà applicabile il meccanismo dello split payment.

Permangono dubbi in merito alle attività promiscue, anche se per il Consiglio nazionale dei commercialisti  sarebbe preferibile l'applicazione dello split payment.

 

 

La regola generale del Reverse Charge  è la seguente

Il venditore deve emettere la fattura senza l’applicazione dell’IVA, Operazione soggetta al Reverse Charge:  non soggetta ad IVA ex art. 17, comma 5 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Il Venditore non sarà debitore d’imposta e pertanto non dovrà versare l’IVA.

L’acquirente , come sempre con l’applicazione di Reverse Charge, dovrà effettuare una doppia annotazione Iva indicando l'aliquota IVA e la relativa imposta, sia nel registro acquisti sia nel registro vendite

l’acquirente non dovrà più pagare l’IVA in fase di acquisto, ma solo in fase di vendita  e quindi non dovrà più finanziare l’IVA con un conseguente risparmio di oneri finanziari in caso di mutuo o finanziamento.

Esempio:

Azienda Alfa concede in subappalto all'azienda Bravo un lavoro edile

L'azienda Alfa (appaltatore)  incassa corripsettivo e l'Iva dall'Azienda Charlie e versa l'Iva

L'azienda Bravo (subappaltatore) emette fatture senza iva in reverse charge all'azienda Alfa

Le scritture saranno le seguenti:

Un appaltatore concede in subappalto un lavoro per 10.000 euro

Il subappaltatore (cedente/prestatore)  emetterà fattura
con esenzione iva art. 17 c. 6 DPR 633/72 e la registrerà nel registro fatture emesse senza Iva
e registrerà in Partita doppia

---------------------- data ------------------
Clienti         a     Ricavi            10.000,00
-----------------------------------------------
L'appaltatore (committente/cessionario) rileverà invece il costo, il debito verso il fornitore e contemporaneamente sia l’IVA a credito che l’IVA a debito generata dalla doppia annotazione.
------------------ data ------------------
Diversi       a       Diversi                                      
Servizi c/acq.                 10.000,00
Iva ns credito              
    2.200,00      12.200,00
                Fornitori      10.000,00
                Iva ns debito    2200,00
---------------------------------------------

 

Le conseguenze del sistema iva del reverse charge ha riflessi quindi:

Operazioni escluse dal reverse charge
Non saranno invece soggette al reverse charge o inversione contabile le forniture di beni con posa in opera come anche le prestazioni d’opera intellettuale rese nel settore dell’edilizia come ingegneri, architetti, geometri e che seppur sono qualificaili come prestazioni di manodopera ne sono escluse.
Dal meccanismo del reverse charge sono esclusi i contribuenti che, applicando un regime speciale (
Regime dei minimi)  che comporti l’esonero dagli obblighi IVA, non possono procedere alla doppia annotazione della fattura integrata nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi e degli acquisti. Tenuto conto che i citati regimi speciali non si applicano quando vengono meno le relative condizioni, oltre che in caso di opzione per il regime IVA ordinario, è indispensabile che il fornitore si accerti - richiedendo un’apposita dichiarazione al proprio cliente - del regime da quest’ultimo applicato.


2015

Pulizia

43.39

Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione (ndr trattasi di altri lavori di completamento e rifinitura)

43.99.01

Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici

81.21.00

Pulizia generale (non specializzata) di edifici

81.22.02

Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escludendo le attività di pulizia di impianti e macchinari)

81.29.10

Servizi di disinfestazione (con esclusivo riferimento a edifici)

N.B.

Sembrano escluse le attività 81.29.91 e 81.29.99

Demolizione

43.11.00

Demolizione (con esclusione della demolizione di altre strutture)

Impianti

43.21.01

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.02

Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.01

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

43.22.02

Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03

Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

43.22.04

Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) – NB: servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione la piscina può essere considerata edificio o parte di esso

43.22.05

Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) – NB: servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione il giardino può essere considerato edificio o parte di esso

43.29.01

Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

43.29.02

Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

43.29.09

Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici)

Completamento

43.31.00

Intonacatura e stuccatura

43.32.01

Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate

43.32.02

Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili

43.33.00

Rivestimento di pavimenti e di muri

43.34.00

Tinteggiatura e posa in opera di vetri

43.39.01

Attività non specializzate di lavori edili – muratori (ndr dovrebbero però rimanere escluse le attività di costruzione degli edifici)

43.39.09

Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.



circolare n. 14 del 27 marzo 2015

 

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