Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com Copyright©Riproduzione riservata
081/5706339 081/0060351 Consulenza Gratuita (solo per e-mail o via fax)
Orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30 - 18.30 La consulenza gratuita e' ammessa via e-mail o via fax ,viene fornita a campione non e' garantita la risposta a tutti.
Per un parere via fax compilare il modulo e allegare atto di cui si chiede consulenza e inviarlo allo 081/0060351
EFFETTUIAMO RICORSI IN TUTTA ITALIA
Cosa rischia l'acquirente
In caso di cessione di ramo d'azienda, la normativa prevede una tutela per i creditori dell'azienda ceduta. Infatti, al fine di impedire il venir meno delle garanzie patrimoniali del debitore originario, è prevista una responsabilità solidale a carico dell'acquirente (art. 2560 Codice Civile).
Tale responsabilità solidale ha una limitazione, imposta dal fatto che i debiti risultino dalle scritture contabili obbligatorie. Tale limitazione assicura un minimo di certezza giuridica; in caso contrario l'acquirente non potrebbe avere alcun controllo sulle posizioni debitorie dell'impresa acquisita.
Quindi bisogna stare molto attenti a farsi rilasciare un bilancio datato e firmato a cui è necessario dare data certa ed allegarlo all'atto di cessione.
Nella cessione d’azienda l’acquirente è responsabile per i debiti tributari derivanti dall’operazione solo se l'amministrazione finanziaria ha tentato la preventiva escussione del venditore con esito negativo fermo restando l’obbligo di notificare anche all’acquirente ogni atto dell’accertamento per consentirgli una difesa adeguata.
in tal senso si è espressa la Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sez. Staccata di Brescia sentenza n.2142/66/15 del 30/03/2015, depositata il 18/05/2015, stabilendo che l’acquirente risponde solidalmente con il venditore solo se il fisco ha tentato con esito negativo il recupero dei tributi dal venditore stesso con l’obbligo di notificare ogni accertamento anche all’acquirente al fine di consentirgli una tempestiva difensiva.
Copyright©Riproduzione riservata