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Gli accertamenti cosi detti a tavolino ossia induttivi, parametrici, studi di settore, redditometro sono nulli se non suffragati da un minimo di prova di evasione
1. Il Redditometro ante e post 2009 - 2. Il redditometro costituisce una presunzione semplice - 3. Secondo il tribunale di Napoli il redditometro viola la privacy - 4. come funziona - 5. Come difendersi - 6. La natura giuridica - 7. I presupposti 8. La sentenza della Cassazione a SSUU
1. Redditometro
Tipo di accertamento sintetico, che consente all’ufficio di rideterminare il reddito sinteticamente, al contrario dell’accertamento analitico, dove l’ufficio e’ obbligato a dimostrare e provare la fonte del reddito con l’accertamento sintetico, si va a ritroso, dalla spesa si presume il reddito.
Prima di tutto dobbiamo distinguere due tipi di redditometro
Redditometro ante 01/01/2009
Si procede all’accertamento quando il reddito accertato sinteticamente discosta di oltre il 25% (1/4) del reddito dichiarato, al di sotto di questo limite l’accertamento e’ vietato. Per essere valido lo scostamento deve avvenire almeno per 2 esercizi consecutivi
Il contraddittorio preventivo non e’ obbligatorio per legge, ma e’ obbligatorio secondo una sentenza della Corte di giustizia Comunitaria, quindi sono obbligati comunque a pena di nullità a chiedervi spiegazioni con tanto di verbale.
Redditometro post 01/01/2009
Si procede all’accertamento quando il reddito accertato sinteticamente discosta di oltre il 20% (1/5) del reddito dichiarato, al di sotto di questo limite l’accertamento e’ vietato. Per essere valido lo scostamento deve avvenire anche per un solo esercizio.
Il contraddittorio preventivo e’ obbligatorio per legge, quindi sono obbligati a pena di nullità a chiedervi spiegazioni con tanto di verbale, tale obbligo è previsto anche da una sentenza della Corte di giustizia Comunitaria.
Attenzione: il questionario non costituisce contraddittorio.
2. Il Redditometro costituisce una presunzione semplice e quindi nullo se non basato su fatti gravi precisi e concordanti
La
Commissione Tributaria Provinciale di Torino Sentenza n. 03/04/2013 depositata
l’ 8 gennaio 2013 ha confermato la natura di presunzione semplice del
redditometro e l'obbligo del contraddittorio obbligatorio, hanno stabilito i
giudici che già le Sezioni Unite della
Cassazione (4 giugno 2010, n. 13594; 21 maggio 2010 n. 12558)
avevano stabilito che l'applicazione della
procedura di accertamento standardizzato, mediante l'applicazione dei
parametri o degli studi di settore, costituisce un sistema di
presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza
non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati,
ma nasce nel corso del procedimento in esito al
contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la
nullità dell'avviso di accertamento.
La sola presunzione semplice dello scostamento dal calcolo del redditometro non
basta a presumere l’evasione, ma occorrono dei fatti gravi precisi e
concordanti Le presunzioni semplici sono quelle che, di norma, di per
sé, sole non possono essere utilizzate dall’Amministrazione finanziaria per
rettificare il reddito imponibile di un contribuente ma necessitano di essere
corroborate da ulteriori elementi indiziari della presunta evasione. In base
all'articolo 2729 del codice civile, le presunzioni semplici
sono «lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che
presunzioni gravi, precise e concordanti». In sostanza, per le presunzioni
semplici, e con riferimento al diritto tributario, i fatti sui quali esse si
fondano devono essere provati in giudizio e il relativo onere grava
sull'amministrazione finanziaria, la quale ha, quindi, l'onere di dimostrare che
gli elementi presuntivi posti a base della pretesa impositiva abbiano i
caratteri di gravità, precisione e concordanza. L’Ufficio è quindi
tenuto a dimostrare la sussistenza di ulteriori elementi che possano
servire a conferire il carattere della gravità, precisione e concordanza alla
presunzione di maggior imponibile.
Successivamente, in tema di "vecchio redditometro"
la Cassazione (n. 13289,
17/06/2011) è giunta alla conclusione
che la mancanza del contraddittorio non può
che determinare la nullità dell'avviso
di accertamento da redditometro, principio già affermato con
l'ordinanza 21661 del 22 ottobre
2010. Ciò in quanto sussiste la necessità di
esperire il preventivo contraddittorio per adeguare
l'elaborazione statistica degli standard considerati dai D.M. del
1992 alla concreta realtà economica del contribuente. Per
cui le nuove norme del 2010 sul
sintetico trovano applicazione anche ai vecchi accertamenti
anteriori all'anno di imposta 2009. Quanto sopra in coerenza
con gli obblighi di lealtà, trasparenza, buona
fede, collaborazione sanciti dalla Statuto del Contribuente. In
materia di accertamento sintetico, lo stesso è illegittimo
tutte le volte in cui l'Agenzia delle Entrate non abbia
instaurato un preventivo
contraddittorio con il contribuente (CTR
Puglia n. 9/11/2012), applicando
retroattivamente il comma 7 dell'art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973 così
come modificato dall'art. 22 del D.L. n. 78 del 2010.
Commissione Tributaria Provinciale di Torino
Sentenza n. 03/04/2013 depositata l’ 8 gennaio 2013
Il Redditometro non fotografa affatto la realtà e molto spesso e’ altamente irrazionale, come nel caso in cui le spese di gestione di un immobile sono le stesse sia esso situato ai Parioli o in un quartiere popolare di Roma.
Inoltre spesso l'accertamento con il redditometro, non considera l'intera famiglia, ma il singolo componente. Commissione tributaria Regionale di Genova sentenza n.47/2006 – Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza sentenza n. 35/89 – Commissione Tributaria Provinciale di Avellino sentenza n.68/2001- Corte di Cassazione sentenze n. 26871/2009-17202/2006 Ricostruire un reddito con un solo membro è a dir poco arbitrario e irragionevole
3. Il redditometro viola la privacy: Tribunale di Napoli
Secondo il
Tribunale di Napoli con ordinanza 22/02/2013 n.250,
il redditometro così come da poco rinnovato dal
Decreto Ministeriale 24/12/2012 (pubblicato in G.U. n. 3 del 4
gennaio 2013), non è legittimo Un pensionato deciso ad impedire al fisco di
conoscere gli aspetti più privati della sua vita, includendo anche le spese per
cure mediche, e che ha indotto l’adito giudice ad ordinare all’Agenzia delle
Entrate di non intraprendere alcuna attività di raccolta e di utilizzo dei dati
relativi a quanto previsto dall'art. 38, 4° e 5° comma, del DPR 600/1973, e di
cessare, ove iniziata, ogni attività di Secondo il Giudice napoletano Dott.
titolare della causa “il decreto ministeriale è non solo illegittimo, ma
radicalmente nullo ai sensi dell'art. 21 septies legge 241/90
per carenza di potere e difetto assoluto di attribuzione in quanto
emanato del tutto al di fuori del perimetro disegnato dalla normativa primaria e
dei suoi presupposti e al di fuori della legalità costituzionale e
comunitaria, atteso che il c.d. redditometro utilizza categorie concettuali ed
elaborazioni non previste dalla norma attributiva, che richiede la
identificazione di categorie di contribuenti, laddove il d.m. non individua tali
categorie ma altro, sottoponendo indirettamente - visto l'ampiezza dei controlli
e il riferimento ai nuclei familiari - a controllo anche le spese riferibili a
soggetti diversi dal contribuente e per il solo fatto di essere appartenenti al
medesimo nucleo familiare (si pensi all'acquisto di un medicinale per una
qualsivoglia malattia)”. Il decreto “non fa alcuna differenziazione tra
cluster di “contribuenti” così come imposto dall'art. 38, dpr 600/1973 e
dall'art. 53 Cost., bensì del tutto autonomamente opera una differenziazione di
tipologie familiare suddivise per cinque aree geografiche, ricollocando, quindi,
all'interno di ciascuna delle tipologie figure di contribuenti del tutto
differenti tra loro (l’operaio, l'impiegato, il funzionario, il dirigente, chi
ha avuto periodi di disoccupazione alternati a periodi di forti guadagni etc etc)”.
Il decreto ministeriale utilizza come parametro per determinare le spese medie
delle famiglie l'attività dell'ISTAT che nulla ha a che vedere con la
specificità della materia tributaria che deve indirizzare la sua indagine alla
ricostruzione specifica di individualizzati profili di contribuenti. Inoltre,
con questo nuovo strumento, in palese violazione degli artt. 2 e 13 Cost.,
degli artt. 1, 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali della UE, nonché dell'art.
38 dpr 600/1973, che prevede la raccolta e la conservazione non già di questa o
quella voce di spesa diverse tra loro per genere (come previsto dall'art. 38)
ma, a ben vedere, di tutte le spese poste in essere dal soggetto, il
cittadino-contribuente viene, quindi, definitivamente privato “del diritto
ad avere una vita privata, di poter gestire autonomamente il proprio denaro e le
proprie risorse, ad essere quindi libero nelle proprie determinazioni senza
dover essere sottoposto all'invadenza del potere esecutivo e senza dover dare
spiegazioni dell'utilizzo della propria autonomia e senza dover subire
intrusioni”. All'Agenzia delle Entrate, precisa ancora il giudice,
viene addirittura riconosciuto “un potere di cui non gode persino l'autorità
giudiziaria penale”. Perfino il diritto di difesa di cui all’art.
24 Cost. ed il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. risultano
compromessi da questo nuovo strumento, in quanto risulta impossibile fornire la
prova di aver speso di meno di quanto risultante dalle predette media Istat,
considerato che “non si vede come si possa provare ciò che non si è fatto,
ciò che non si è comprato”. Questa sentenza ben argomentata è destinata a
fare giurisprudenza.
Al Dott. Lepre la mia personale
ammirazione per un giudice che contrariamente a molti altri non fa
giurisprudenza di opportunità, ma di merito.
4. Come funziona
Qualsiasi cosa comprate lo fate fornendo il vostro codice fiscale, tutte le informazioni affluiscono nell’anagrafe tributaria, che segnala agli uffici periferici di controllo la vostra capacità di spesa.
Ad esempio acquistate un immobile di 250.000,00€ e un autovettura da 20.000,00, ma avete un reddito di 35000,00, riceverete immediatamente una notifica dal fisco, che vorrà sapere con il vostro reddito come avete fatto a sostenere quelle spese, se non potete dimostrarlo sono guai.
Gli esercizi da prendere in considerazione sono gli ultimi 5 anni
5. Come difendersi
La difesa preventiva
Comprate sempre a rate o con mutuo, controllando che il vostro reddito vi consenta di pagare le rate.
Ad esempio compro una casa di 250.000,00€, ma ho fatto un mutuo di 200.000,00 per cui con un reddito di 40.000,00 l’anno tenendo presente la capacità di risparmio degli ultimi 5 anni e la possibilità di pagare una rata ad esempio di 1500,00€ al mese il mio acquisto non contrasta con il reddito dichiarato.
La difesa consuntiva
Per vincere il redditometro bisogna provare che la vostra disponibilità finanziaria e’ superiore al reddito dichiarato.
Dimostrare quindi di aver conseguito
Redditi esenti (es. vincite al lotto)
Redditi soggetti a ritenuta d’imposta
Donazioni
Successioni
Un cash flow o reddito spendibile superiore al reddito dichiarato (elevati ammortamenti, debiti superiori ai crediti etc..)
Basta quindi provare di aver avuto una disponibilità legittima al di sotto dello scostamento e il redditometro cade.
Ricordate che la mancata risposta ai questionari o non fare il contraddittorio e’ un suicidio, la cosa piu’ importante e’ cercare di giustificare il piu’ possibile dimostrando una disponibilità finanziaria superiore al reddito dichiarato, affinché lo scostamento vada al di sotto del limite legale.
C'e' una sola eccezione, quando vi mandano una lettera non notificata, ma per posta ordinaria, come quella che stanno mandando nel 2011
«Gentile contribuente,
desideriamo offrirle alcuni elementi di valutazione concernenti la Sua
dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2009. Confrontando tale
dichiarazione con le banche date dell’Agenzia delle Entrate risulterebbero delle
spese apparentemente non compatibili con il reddito complessivo da lei
indicato»: inizia, così la letterina poco gradita spedita dalle agenzie delle
entrate di tutta Italia ai contribuenti.
La lettera e' spedita per posta ordinaria, per cui non c'e' nessuna prova che
effettivamente il documento sia stato ricevuto dal contribuente.
Il fisco ci prova, ha inviata questa comunicazione a milioni di Italiani, la
parola d'ordine e' una sola ,fare soldi.
La strategia del fisco e' quella di rilevare delle anomalie tra il reddito
dichiarato e il tenore di vita (acquisto di auto, immobili etc..)terrorizzare il
contribuente affinche' entro ottobre 2011 ossia entro un anno dalla
presentazione di unico 2010 redditi 2009 il contribuente presenti una
dichiarazione integrativa e paghi.
Non c'e' nessun obbligo di rispondere, per cui farlo e'
controproducente si avvia una procedura .
Inoltre il nuovo redditometro alla data di oggi 17/08/2011 non e' stato ancora
varato dall'amministrazione finanziaria per cui il contribuente dovrebbe alla
ceca pagare.
E' poco corretto da parte del fisco imporre un balzello senza dare la
possibilità al contribuente di verificare preventivamente se il proprio reddito
e' congruo con il redditometro, come si puo' applicare un redditometro non
ancora nato al 2009? in realtà si potrebbe applicare solo il vecchio
redditometro, il nuovo molto piu' efficace si applica retroattivamente al 2009,
in barba al divieto di porre in essere norem retroattive.
Comunque sia la dittatura fiscale si fa sempre piu' pressante, mentre la casa
non rinuncia a nulla.
6. La natura giuridica del redditometro
La norma prevista per il redditometro ha natura sostanziale e non procedimentale, per cui non applicabile retroattivamente salvo, che il contribuente non lo voglia prendere in considerazione se piu’ favorevole.
Non e’ applicabile retroattivamente perché il contribuente deve essere messo sempre in condizione di valutare la propria posizione e potersi difendere.
La Cassazione ha stabilito che gli accertamenti presuntivi li possiamo utilizzare a nostro vantaggio e retroattivamente se piu’ favorevoli, perché sono strumenti che si perfezionano nel tempo.
7.Quando si procede alla rettifica del reddito – I presupposti dell’accertamento
Gli Uffici delle Entrate, dopo l'applicazione del redditometro, possono procedere all'accertamento sintetico
del maggior reddito calcolato a carico del contribuente, fatto salvo la possibilità al contribuente di
dimostrare un reddito diverso, a condizione che:
• il reddito presunto sia superiore al 25%prima del 2009 e 20% dal 01/01/2009 del reddito dichiarato;
• lo scostamento tra il reddito presunto e quello dichiarato avvenga per un periodo di almeno due anni consecutivi;
• l'Ufficio disponga di elementi e circostanze di fatto certi.
Gli elementi considerati
1.Aeromobili, aerei da turismo, elicotteri da turismo, alianti e motoalianti, ultraleggeri e deltaplani a motore.
2.Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela, imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi, navi di stazza superiore a 50 t, navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno.
3.Autoveicoli, con alimentazione a benzina e gasolio.
4.Altri mezzi di trasporto, campers e autocaravans, motocicli con cilindrata superiore a 250 cc.
5.Roulottes.
6.Residenze principali e secondarie, in cui si considerano sia l'ubicazione sia il numero di metri quadrati o l'ammontare del canone di locazione.
7.Collaboratori familiari, che vengono distinti tra quelli conviventi a tempo pieno, quelli a tempo parziale e quelli non conviventi, mentre non si considerano collaboratori familiari i soggetti addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.
8.Cavalli da corsa o da equitazione, operando una distinzione tra i cavalli mantenuti in proprio e i cavalli a pensione.
9.Assicurazioni di ogni tipo, ad eccezione di quelle che concernono l'impiego di veicoli a motore, sulla vita e contro gli infortuni e le malattie.
Differenza c'è tra redditometro e spesometro
Il redditometro mette in relazione spese
sostenute e reddito anche attraverso calcoli statistici e si basa
sostanzialmente gli incrementi patrimoniali. Lo spesometro invece si
basa sulle spese di gestione rilevanti ossia sugli acquisti per i quali
vengono richiesti codice fiscale o partita Iva che vengono poi trasmessi
all'Agenzia delle Entrate (acquisti superiori a 3000,00 euro). Lo spesometro è
uno degli strumenti di monitoraggio che alimentano il redditometro. Lo
spesometro può essere anche usato direttamente , accertamento sintetico quando
le spese eseguite superano il reddito dichiarato dal contribuente.
8. Le Sezioni Unite
La suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la
sentenza n. 26635/2009
aveva definitivamente chiarito che l’accertamento a tavolino, (nella fattispecie
l’oggetto del gravame erano gli sugli studi di settore) non costituisce da
solo prova di evasione, ma era necessario che tale presunzione fosse basata su
fatti gravi precisi e concordanti, in mancanza la pretesa era illegittima.
Nonostante cio’ in Commissione Tributaria si pretendeva spesso, che il
contribuente fornisse la prova negativa (ossia diabolica). La
Cass. con sentenza n.5675/2014 depositata il
12/03/2014 ha chiarito la portata della sentenza delle sezioni
unite, stabilendo, che la Presunzione di tutti gli accertamenti standardizzati
(redditometro, studi di settore..) sono nulli se l’amministrazione finanziaria
non basa la pretesa su fatti gravi precisi e concordanti. In sostanza la
Cassazione ritiene che gli accertamenti a tavolino per essere validi devono
avere i seguenti requisiti.
1) Il semplice
scostamento con gli accertamenti parametrici non costituisce ex lege prova di
evasione e non puo’ validare la pretesa tributaria se non basata su fatti gravi,
precisi e concordanti.
2) La mancata comparizione
al contraddittorio obbligatorio per legge a pena di nullità non costituisce
alcun pregiudizio a carico del contribuente.
3)L’inversione dell’onere
della prova scatta soltanto se la presunzione del fisco è basata su fatti gravi
precisi e concordanti, in tal caso il contribuente deve fornire adeguate
giustificazioni e fornire la prova contraria.
Una presunzione (n.d.a.) puo’ essere contrastata con altra presunzione
anch’essa basata su fatti gravi precisi e concordanti. Gli antichi romani
affermavano un principio di civiltà giuridica alla base degli ordinamenti
giuridici occidentali ossia affirmanti incumbit probatio—Onus
probandi incubit actori (lett. "la prova spetta a chi accusa
non a chi si difende") anche perché come si fa a provare non aver fatto
qualcosa? La prova negativa è diabolica perché impossibile, ma i nostri
validissimi politici sono stati capaci anche si sovvertire questi elementi di
civiltà.
Gli evasori è meglio
sceglierli che trovarli.
È così che muore la libertà: sotto gli applausi della lotta all’evasione.
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