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INDICE:
1. Le novità del
D.Lgs. n. 159/2015, attuativo
della delega fiscale
2. I requisiti per ottenere la
rateizzazione, effetti, competenza del giudice - 3. l'indice di liquidità
deve essere inferiore a uno - 4. L'indice alfa deve essere superiore a tre
Attenzione:
Non fare nulla quando arriva una cartella è la cosa più deleteria che ci
possa essere, passati i termini per il ricorso, la cartella è titolo
esecutivo per pignoramento, blocco del conto corrente, ipoteca, fermo
amministrativo e pignoramento del quinto dello stipendio. Non vi fidate
dell’autotutela
l’unico modo per bloccare
una cartella, un accertamento o qualsiasi atto impositivo o esattivo è il
Ricorso al giudice competente!!!!
Le continue modifiche al Testo unico della riscossione Dpr 602/73, in particolare all'art.19 e ss, ha reso più difficile alle aziende e ai contribuenti, accedere al rateizzo, ha eliminato la possibilità di ottenere la revoca dell'ipoteca e del fermo presentando la semplice istanza e pagando la prima rata, imponendo a Equitalia di mantenere le garanzie fino al soddisfacimento completo del credito vantato, per cui Il pagamento di una rata non cancella più fermo e ipoteca . Modificata anche la decadenza per le rate non pagate che vengono ridotte da 8 rate consecutive a 5 rate consecutive. La circolare 98/e del 2015 di Equitalia chiarisce tutte le modifiche apportate dalla delega fiscale 2015. In presenza di una sospensione giudiziale, ordinanza / sentenza della Commissione Tributaria o del giudice ordinario o amministrativo, si può interrompere il pagamento delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del provvedimento
A Dicembre 2015 Equitalia se esce con un comunicato, con il quale rende noto che sono sospese le notifiche delle cartelle nel periodo Natalizio, come dicevano i latini Timeo Danaos et dona ferentes (temo i Greci anche quando portano doni), a parere mio un slogan di propaganda, visto che gli atti in scadenza al 31/12/2015 vengono comunque notificati.
2. I requisiti per ottenere la rateizzazione, effetti, competenza del
giudice
Abbiamo 2 tipi di rateizzazioni
Rateizzazione ordinaria fino a
72 rate (6 anni): in caso di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà. Per un debito
inferiore a 50 mila euro si
può richiedere il rateizzo con una domanda semplice,
senza
aggiungere alcuna documentazione.
Rateizzazione straordinaria
fino a 120 rate (10 anni): in caso di
comprovata e grave situazione di difficoltà per ragioni non imputabili al
contribuente (es. lo Stato che non paga).
E’ sempre obbligatorio aggiungere la documentazione.
I Vantaggi e gli svantaggi del rateizzo:
Blocca qualsiasi azione esecutiva, prima consentiva la revoca di ipoteche e
fermi presentando l'istanza e pagando la prima rata, oggi questi
provvedimenti restano fino all'estinzione del debito, consentendo di
bloccare solo le eventuali azioni future
comma 1-quater dell’art. 19
.
Cosa succede se non pago il rateizzo di Equitalia?
Attenzione:
Se si è richiesta già una rateizzazione e non si è proceduto al regolare
pagamento, le cartelle relative non potranno più essere rateizzate (salvo
eccezioni di legge), le cartelle che non vi rientrano invece possono essere
oggetto di ulteriori rateizzi. Non c’è niente che fa più incavolare
Equitalia del mancato pagamento del rateizzo quindi non richiedetelo se non
avete la possibilità di pagarlo.
In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di 5 rate: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed
automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
La Direttiva di Equitalia del 7 maggio 2013 ha elevato l'importo massimo per
ottenere il rateizzo senza alcun documento di supporto da 20.000,00 a
50.000,00€ . Si ricorda, che:
l’Agente della riscossione
non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e
ottenuto di pagare a rate;
il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato
inadempiente e può
partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di
lavori, forniture e servizi; si decade dal beneficio della dilazione
se non sono pagate otto rate anche non consecutive
Qual è l’importo minimo delle rate del rateizzo di Equitalia?
Attenzione:
l’importo minimo di ogni rata è 100 euro.
Qual è l’importo massimo per il rateizzo di Equitalia senza alcuna
documentazione?
Attenzione:
L’importo massimo è 50.000 euro, oltre tale importo è necessario produrre la
documentazione
in linea generale, per le persone fisiche e titolari di partita iva e
società in contabilità semplificata è richiesta solo
l’ISEE. Per i titolari di partita
iva e società di persone in contabilità ordinaria e società di capitali una
certificazione di un dottore commercialista,
revisore o ragioniere commercialista, che attesti l’indice alfa e l’indice
di liquidità
E' sempre necessario allegare alla domanda copia del documento di
riconoscimento, in caso di delega ci vuole copia del documento sia del
delegante che del delegato.
Quali sono gli effetti del rateizzo
di Equitalia?
Attenzione:
Equitalia rinuncia a qualsiasi azione esecutiva (pignoramento, ipoteca..),
ma in caso di ipoteca immobiliare già iscritta questi rimane e viene ridotta
di anno in anno.
Quante rate non pagate fanno decadere dal rateizzo di Equitalia?
Attenzione:
si decade dal beneficio della dilazione
se non sono pagate otto rate anche non consecutive
E’ possibile rateizzare solo una parte di cartelle escludendone altre?
Attenzione:
si, ma se quelle escluse non sono sospese, non bloccano le azioni esecutive
vanificando
il
vantaggio del rateizzo.
SULLA CONTROVERSIA DEL DINIEGO E' COMPETENTE LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
LA RATEIZZAZIONE provoca l'avvio di un procedimento amministrativo regolato
dalla L. n.241 del 7 agosto 1990. in caso di contestazione
è competente la Commissione Tributaria
provinciale dove ha sede Equitalia,
Corte di cassazione a sezioni unite, nella sentenza 15647/2010
(già stabilito dalla Cassazione a SSUU con
ordinanza 30 marzo 2010, n. 7612 ), ha chiarito che, a seguito
della riforma ex articolo 12 della Legge n. 448/2001, la giurisdizione
tributaria si applica a qualsiasi controversia in materia di imposte e tasse
e pertanto, anche alla concessione di agevolazioni, quali, appunto, la
rateizzazione, visto che la stessa attiene alla fase della riscossione,
precedente, pertanto, a quella della esecuzione in senso stretto o alla
restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull’an,
il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso”.
Con la sentenza in commento la Corte ha respinto il ricorso di Equitalia
intervenendo a seguito di regolamento di giurisdizione promosso dalla stessa
società di riscossione che, invece, riteneva sussistente la giurisdizione
del giudice amministrativo.
3.l'indice di liquidità deve essere inferiore a 1
(liquidità immediata + liquidità differita) =
passività correnti
SE L’INDICE E’ MAGGIORE DI 1 L’ISTANZA SARA’ RIGETTATA
SE L’INDICE E’ INFERIORE DI 1 L’ISTANZA SARA’ ACCOLTA
LIQUIDITA’ IMMEDIATA:
C) ATTIVO CIRCOLANTE IV Disponibilità liquide: 1) Depositi bancari e
postali: 2) Assegni:
3) Denaro e valori in cassa:
LIQUIDITA’ DIFFERITA:
C) ATTIVO CIRCOLANTE, II Crediti esigibili, 1) verso clienti esigibili entro
l’esercizio successivo: 2) verso imprese controllate esigibili entro
l’esercizio successivo: 3) verso imprese collegate esigibili entro
l’esercizio successivo: 4) verso controllanti esigibili entro
l’esercizio successivo: 5) imposte anticipate esigibili entro l’esercizio
successivo: 6) verso altri esigibili entro l’esercizio successivo:
Totale Liquidità Differita LIQUIDITA’ CORRENTE Totale Liquidità Corrente
PASSIVO CORRENTE
D) DEBITI 1) Obbligazioni esigibili entro l’esercizio successivo: 2)
Obbligazioni convertibili esigibili entro
l’esercizio successivo: 3) Debiti verso soci per finanziamento esigibili
entro l’esercizio successivo: 4) Debiti verso banche esigibili entro
l’esercizio successivo: 5) Debiti verso altri finanziatori esigibili entro
l’esercizio successivo: 6) Acconti esigibili entro l’esercizio
successivo: 7) Debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio
successivo: 8) Debiti rappresentanti da titoli di credito
esigibili entro l’esercizio successivo: 9) Debiti verso imprese controllate
esigibili entro l’esercizio successivo: 10) Debiti verso imprese collegate
esigibili
entro l’esercizio successivo: 11) Debiti verso imprese controllanti
esigibili entro l’esercizio successivo: 12) Debiti tributari esigibili entro
l’esercizio
successivo: 13) Debiti verso istituti di prev./sic. sociale esigibili entro
l’esercizio successivo: 14) Altri debiti esigibili entro l’esercizio
successivo:
ovviamente includendo i debiti c/Equitalia
Totale Passivo corrente
4. L'indice alfa deve essere superiore a 3
Debito complessivo (interessi di mora e spese compresi)
x 100 =
valore della produzione
se l’indice è inferiore a 3
= non si puo’ ottenere il rateizzo
se l’indice è compreso tra 3 e 3,5 = Rateazione con un massimo di 12 rate
se l’indice è compreso tra 3,6 e 4 = Rateazione con un massimo di 18 rate
se l’indice è compreso tra 4,1 e 6 = Rateazione con un massimo di 36 rate
se l’indice è compreso tra 6,1 e 8 = Rateazione con un massimo di 48 rate
se l’indice è compreso tra 8,1 e 10 = Rateazione con un massimo di 60
rate
se l’indice è superiore a 10 = Rateazione con un massimo di 72 rate
Rateizzazione on line cittadini
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