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Attenzione: a partire dal 01/01/2016, gli avvisi di accertamento devono essere notificati (da Unico 2016 redditi 2015), a pena di decadenza:
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Gli sceriffi delle tasse con il D.L. n. 223/2006 hanno aggiunto il
comma 3 all’art. 43 del dpr 600/73,
prevedendo che “in caso di violazione che comporta obbligo
di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura
penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, i
termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata
commessa la violazione”.
In parole semplici in caso di denuncia per
reati fiscali i termini di prescrizione o
più correttamente di decadenza sono raddoppiati.
In
primo luogo si precisa che il
legislatore non menziona né una proroga dei termini né una rimessione in
termini; ma parla di raddoppio dei termini. Le espressioni non sono equivalenti
e la distinzione è rilevante.
Da questa norma sono nate tutta una serie di problematiche e di dubbi parzialmente risolti dalla Giurisprudenza e dalla nuova norma in vigore dal 02/09/2015, che riesaminiamo:
In caso di verifica intervenuta dopo la decadenza del termine cosa succede?
Di raddoppio dei termini potrebbe parlarsi nel solo caso in cui la denuncia
penale interviene prima che sia perento il termine ordinario per l’accertamento,
in caso contrario il termine di decadenza si raddoppia a prescindere e questa
interpretazione contrasta con il principio della
notifica degli atti in termini certi enunciato dalla
Corte
Costituzionale con la
sentenza 280/2005, la norma deve essere
interpretata nel senso, che qualora la verifica avvenga
prima del termine di decadenza, ed entro
lo stesso termine l’agenzia delle entrate presenti la denuncia in procura il
termine è raddoppiato, altrimenti a termine spirato l’ufficio non può più
azionare alcuna pretesa. Un interpretazione diversa contrasterebbe con il
principio della notifica degli atti in termini certi
enunciato dalla Consulta con la sentenza 280/2005
esponendo ingiustamente chiunque al raddoppio dei termini
alle pretese del fisco il contribuente
Secondo problema,
con l’agenzia delle Entrate che ormai ha abbandonato il principio della giusta
tassazione sacrificandolo alla logica aziendale di raggiungimento degli
obiettivi,
l’ufficio fiscale potrebbe usare la denuncia infondata per raddoppiare il
termine strumentalmente, come ci si tutela?
Il Giudice Tributario ormai è assodato in giurisprudenza,
deve valutare la fondatezza della denuncia, se questi risultasse strumentale il
Giudice disapplica il raddoppio dei termini.
Terzo problema,
se il Giudice
tributario sbaglia e valuta fondata la denuncia e il tribunale penale archivia
oppure reputa infondate le accuse,
perché mai l’ufficio deve usufruire del
raddoppio dei termini? La questione è stata sollevata anche dalla CTR
di Napoli che ha ritenuto di dover rimettere la decisione alla
Corte
Costituzionale in merito ad una possibile violazione degli
articoli 24, 27, 97 e 3 della Costituzione poiché le modifiche apportate dal
D.L. n. 223/2006 qualora la contestazione dell’Ufficio comporti obbligo di
denuncia penale (ai sensi dell’art. 331 c.p.p.), i termini per la notifica
dell’accertamento raddoppiano attestandosi rispettivamente a 8 e 10 anni a
seconda del tipo di violazione commessa.
Quindi sono più tutelati i delinquenti che i
contribuenti. Secondo la CTR di Napoli si prospetta la violazione del
fondamentale e costituzionalmente garantito
diritto alla difesa
di cui all’art. 24 Cost., atteso che l'art. 22, D.P.R. n. 600/1973
vincola il contribuente alla conservazione delle scritture contabili
fino
alla definizione degli accertamenti corrispondenti al relativo
periodo d'imposta, e quindi ben potrebbe accadere, in presenza di riapertura di
periodi d'imposta già “chiusi”, che lo stesso non conservi più le scritture,
trovandosi incolpevolmente a dover affrontare il giudizio privo di qualsiasi
documentazione.
Bene sapete cosa ha stabilito la Corte Costituzionale?
Con la discussa
sentenza n. 247 del 25 luglio 2011, la Corte
Costituzionale ha dichiarato infondata
la questione di legittimità costituzionale per violazioni degli articoli 24, 27,
97 e 3 ritenendo il
raddoppio dei termini
pienamente legittimo perché, in sostanza, non si tratta di un
allungamento del periodo stabilito in via ordinaria, ma di un termine nuovo e
autonomo rispetto allo stesso.
La sentenza è stata oggetto di numerose critiche dalla
dottrina e dagli addetti ai lavori, ma purtroppo la giustizia è sacrificata per
motivi di gettito!!!!!!!!!!!
Secondo la giurisprudenza dominante, l’agenzia delle entrate
deve presentare prima dello spirare del termine la denuncia penale per poter
usufruire del raddoppio, con obbligo per il giudice di valutare la fondatezza
della suddetta azione penale. Dal
01/01/2015 , sposando la tesi della
giurisprudenza il legislatore ha stabilito con la
delega fiscale
n.23/2014 che la procedura del
raddoppio si avvia solo con la notitia criminis che viene presentata o trasmessa
entro la scadenza ordinaria dei termini. La denuncia deve essere presentata dai
verificatori senza ritardo al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., e ciò significa non appena lo stesso
viene a conoscenza del reato commesso dal contribuente. Sulle questioni vecchi
silenzio assoluto e arbitrarietà a tutto spiano.
In definitiva resta comunque il fatto che il contribuente, rimane esposto alle
denunce strumentali, alle cattive valutazioni dei giudici tributari e al fatto,
che se la denuncia penale viene dichiarata infondata
dal giudice penale, questo non avrà alcun effetto sul processo tributario.
Ricordatevi che anche i giudici tributari
sono assoggettati alla nuova
responsabilità civile dei magistrati, con la recente riforma, disciplinata dalla
Legge n. 18 del 27 febbraio 2015 (in G.U. n. 52 del 04/03/2015), vigente dal
19/03/2015.
Cari Italiani, siamo veramente rovinati, abbiamo detto addio
alla libertà applaudendo alla lotta all’evasione fiscale, le aziende scappano
all’estero e chi viene ad investire qui in Italia con una tassazione del genere
e un’oppressione fiscale da regime?
Per completezza si rammenta che il raddoppio dei termini opera solo per imposte dirette (ires, Irpef, Addizionali) e Iva, non per l'Irap, per l'Irap non si applica, inoltre il raddoppio non opera per le sanzioni.
Il 02/09/2015 nel D. Lgs. 128/2015 è stato stabilito che ai fini dell’applicazione del raddoppio dei termini, è necessario non solo che sussista l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria per la presenza di reati tributari, ma anche che la denuncia sia concretamente ed effettivamente presentata e con riferimento ai termini per farlo, che la denuncia sia presentata prima dello spirare del termine ordinario di accertamento (4 anni). Quindi non esistono più due termini, ordinario e raddoppiato, ma un unico termine, prorogabile se la denuncia è presentata prima della sua scadenza. Se l’Agenzia non ha concluso le indagini entro i termini ordinari, non potrà più completarle successivamente, nemmeno in presenza di fattispecie penalmente rilevanti. In realtà ciò che è stato stabilito normativamente era già stato stabilito dalla Giurisprudenza più garantista. Per gli atti notificati prima di tale data, rimane in vigore il raddoppio dei termini per la notifica degli atti impositivi, nonostante l’inoltro oltre il termine ordinario, anche se questa previsione è facilmente sconfessabile in sede di contenzioso. Rimangono nella vecchia disciplina i Pvc e gli inviti al contraddittorio notificati alla data del 02/09/2015 e i cui atti impositivi siano notificati entro il 31/12/2015.
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