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Procedura civile per commercialisti
Seconda parte – I provvedimenti del Giudice e della
cancelleria
Quali sono i provvedimenti del Giudice? Sono tre, il Decreto,
l’ordinanza e la sentenza. I provvedimenti della cancelleria sono invece la
comunicazione quelli dell’ufficiale giudiziario, la notificazione.
Il Decreto:
E’ un provvedimento con funzione ordinatoria interna al processo (natura
ordinatoria significa che
un atto è
funzionale
allo svolgimento del procedimento medesimo e non alla sua conclusione), viene
emessa in inaudita altera parte
“ non udita l'altra parte”
ossia senza contraddittorio e non
deve essere motivato.
L’ordinanza:
E’ un provvedimento con funzione ordinatoria
interna al processo,
viene emesso in contraddittorio con
le parti e si ritiene non debba essere motivato.
La sentenza:
E’ un provvedimento decisorio del giudice viene emesso
in contraddittorio e deve essere
motivato.
La sentenza può essere (art.279 cpc):
Sentenza definitiva:
definisce nel merito e chiude il giudizio
Sentenza non definitiva:
definisce nel merito solo parzialmente
Sentenza passata in giudicato:
sentenza per la quale è spirato il termine per l’impugnazione
Ai sensi dell’art. 132 cpc la sentenza deve avere i seguenti
requisiti:
Deve essere pronunciata in nome del popolo Italiano
Deve contenere:
1.
Indicazione del Giudice
2.
Indicazione delle parti e
dei difensori
3.
Conclusioni del P.M. e
delle parti
4.
La concisa esposizione
dello svolgimento del processo e la motivazione della decisione
5.
Dispositivo, data della
deliberazione e sottoscrizione del Giudice
Per i collegi (Commissione Tributaria) la sentenza deve
essere firmata dal presidente e dall’estensore a pena di nullità art. 132 cpc
La sentenza esplica i suoi effetti
dalla pubblicazione, il cancelliere appone la sua firma e la data di
pubblicazione e
comunica il dispositivo entro 5
giorni alle parti,
Art.136 cpc
Cosa succede se non si
riceve l‘avviso di trattazione? La sentenza è nulla per mancanza del
contraddittorio
Cosa succede se non
si riceve la comunicazione del dispositivo ossia l'esito della causa? L’impugnazione
della sentenza può avvenire entro 10
anni dal deposito - Cass.
civ. Sez. III, 13/11/2000, n. 14698
Impugnazione della sentenza:
prima era di 1 anno e 46 giorni (di sospensione feriale)
dal 04/07/2009 (L.69/2009) il termine
è di
6 mesi dal deposito della sentenza
(non da quando ve lo comunicano) Art.327 cpc
Se invece la sentenza viene
notificata alla parte soccombente, il termine è di
60 giorni dalla ricezione
art.326 cpc
La sospensione
dei
termini processuali
- Legge 742/69 all'art.1-, per le giurisdizioni ordinarie ed a quelle
amministrative il termine è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre
di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è
differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il
termine stabilito dall'art.201 del codice di procedura penale."
L'art.1 della Legge 7/10/1969 n.742 è stato modificato dall’art. 16 del
decreto Legge 12.09.2014 n° 132 , G.U. 12.09.2014 modifica con
decorrenza 01/01/2015 l’art. 1 della legge n. 742 del 1969 riducendo il
periodo di sospensione feriale dei termini processuali, prima fissato “dal 1°
agosto al 15 settembre di ciascun anno”, al periodo “dal 6 al 31 agosto di
ciascun anno”. Pertanto, a partire dal 2015 la sospensione feriale avrà una
durata di 26 giorni, e non più di 46.
I nuovi termini di cui all'art.1 della Legge 7/10/1969 n.742 sono i
seguenti:
dal 01 agosto al 15 settembre di ciascun
anno fino al 2014
dal 06
agosto al 31 agosto di ciascun anno dal 2015
Si ritiene che la motivazione sia essenziale solo per i
provvedimenti decisori e non per quelli ordinatori; infatti l’art. 116 cpc comma
6 obbliga alla motivazione solo i provvedimenti decisori
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