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ATTENZIONE: GLI OBBLIGHI SONO STATI ABOLITI NEL 2008 DAL GOVERNO BERLUSCONI, L'UNICO LIMITE CHE ATTUALMENTE VIGE E' QUELLO DEL DIVIETO DI OPERAZIONI PER CONTANTI OLTRE 2.500,00€, E' CONSIGLIABILE COMUNQUE FARE SEMPRE PAGAMENTI E INCASSI TRACCIABILI.
Obbligo di un conto corrente per l'attività
L’art. 35 del D.L. n. 223/2006 stabilisce che i professionisti
«sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali
affluiscono, obbligatoriamente,
le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i
prelevamenti per il pagamento delle spese». La circolare 4 agosto 2006, n. 28/E,
ha precisato che i conti correnti bancari «non necessariamente devono essere
dedicati esclusivamente all’attività professionale», potendo essere
eventualmente utilizzati anche per operazioni non afferenti l’esercizio
dell’arte o professione. Nel caso di utilizzazione di un unico c/c se non
viene riconosciuta la normalità o la ragionevolezza del prelievo , i
prelevamenti dal conto corrente per finalità extra-professionale possono cadere
nella rete della «doppia presunzione», per cui il professionista e' tenuto a
giustificare la natura della movimentazione: infatti dal 2005 ai professionisti
è stato esteso il particolarissimo regime della cd. doppia presunzione (legale)
già in vigore per gli imprenditori: i prelevamenti dai conti correnti (attinenti
all’attività professionale) si considerano compensi non dichiarati se non viene
dimostrato che gli stessi sono irrilevanti ai fini della determinazione del
reddito derivante dall’attività professionale.
La tracciabilità e l'obbligo di non utilizzare il contante
I compensi per l’esercizio dell’attività professionale sono
riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero
altre modalità di pagamento elettronico,
salvo per importi unitari inferiori a mille euro.
In ordine a questa regola (introdotta dal comma 12 dell’art. 35 del D.L. n.
223/2006) si pone la questione dei compensi riscossi frazionatamene, ad esempio,
a titolo di acconto o di anticipazione o semplicemente di dilazione.
I pagamenti frazionati potrebbero essere di importo unitario inferiore al tetto
fissato dalla legge. In queste ipotesi, quale comportamento assumere se il
compenso per la prestazione resa, nel suo complesso, supera l’importo al di là
del quale non è consentito l’uso del contante? Non dovrebbero esserci
discussioni: ogni movimento finanziario fa
storia a sé. La verifica dell’esistenza dell’obbligo di tracciabilità del
pagamento fatta di volta in volta, con riferimento alle singole operazioni.
Il limite cambierà successivamente come segue:
- Euro 1.000 sino al 30 giugno 2008;
- Euro 500 dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009;
- Euro 100 dal 1° luglio 2009.
I soggetti interessati:
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art.
53, c. 1 e 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'art. 5,
lett. c), D.P.R. 917/1986
N.B. Gli imprenditori non sono interessati alla norma.
Cosa succede e cosa si rischia a non rispettare la norma
Nel decreto-legge (e nella legge di conversione) manca qualsiasi ipotesi sanzionatoria per le violazioni agli obblighi imposti, né è possibile utilizzare previsioni normative di carattere generale riferibili ad altre norme .
Conclusioni e riepilogo
1. E' necessario avere un conto corrente, anche se non e' dedicato esclusivamente all'attività, quindi si puo' utilizzare anche quello personale, tra l'altro l'obbligo deriva anche dalla necessità di effettuare i pagamenti telematici con il modello F24 non piu' pagabile per i soggetti iva allo sportello.
2. Gli onorari sono incassabili solo con assegni e bonifici secondo i seguenti limiti:
- Euro 1.000 sino al 30 giugno 2008;
- Euro 500 dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009;
- Euro 100 dal 1° luglio 2009.
3. Non ci sono sanzioni se viola la norma, per cui i professionisti possono stare tranquilli l'importante e' fatturare.