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La prescrizione della cartella con l'Estratto di ruolo va eccepita al Giudice Ordinario, Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 34447, depositata il 27 dicembre 2019.
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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 34447 depositata il 27 dicembre 2019, ha rigettato il ricorso dell’Agente della Riscossione che sosteneva la giurisdizione del giudice tributario. Al collegio era stato posto il quesito rientrasse nella giurisdizione del giudice delegato in sede di verifica dei crediti e del tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, o del giudice tributario, la decisione sulla fondatezza dell’eccezione di prescrizione dei crediti tributari sollevata dal curatore, verificatasi successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Per la Suprema Corte, che argomenta aderendo all’impostazione fornita dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 114/2018, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste in tutte le controversie che si collocano a valle della notifica della cartella di pagamento ove non vi è spazio per la giurisdizione del giudice tributario ex art. 2, D.Lgs. n. 546/1992 e l’azione esercitata dal contribuente assoggettato alla riscossione, che non riguarda la mera regolarità formale del titolo esecutivo o di atti della procedura debba qualificarsi come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. essendo contestato il diritto di procedere a riscossione coattiva.
Tra le altre situazioni che si collocano a valle della cartella di pagamento e in cui la doglianza del contribuente sia diretta a contestare il diritto di procedere a riscossione coattiva, rientrano le ipotesi dell’intervenuto adempimento del debito tributario o di sopravvenuta causa di estinzione dello stesso.
Per le Sezioni Unite non vi è ragione per non ricomprendervi anche l’estinzione del credito tributario per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento. I giudici, sottolineano, d’altra parte, che senz’altro la cartella di pagamento è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora, ma è anche vero che per espressa disposizione normativa ex art. 2, D.Lgs. n. 546/1992, la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, unico competente a giudicare dei fatti successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella.
Ciò premesso nelle impugnazioni in Commissione tributarie dobbiamo distinguere tra atti tipici dell’agenzia entrate riscossione (cartelle, intimazioni, ipoteca, preavvisi, fermo amministrativo..) e quelli atipici (unico caso è l’estratto di ruolo).
Orbene, se si tratta di atti tipici, la prescrizione può essere sollevata in Commissione Tributaria, in caso contrario, ossia sull’estratto di ruolo (atto atipico), la prescrizione può essere fata valere soltanto dal Giudice ordinario.
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