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Pec regole giuridiche
Ultimo aggiornamento 19/12/2014
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Notifiche a mezzo Pec  degli atti tributari e degli atti processuali

A cura del  Dott. Giuseppe Marino

La pubblica amministrazione nell’ottica del risparmio di spesa pubblica ormai ha iniziato il processo di informatizzazione dei procedimenti giudiziari, si inizia con quello civile con scadenza 30/06/2014 per poi passare a quello tributario, per il quale già è stato emesso il regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici , va precisato che la procedura non è un obbligo ma una facoltà, ma non è possibile passare alla struttura cartacea se è stata adottata la via telematica.

La questione più importante da evidenziare è certamente la validità della pec, la pec è valida se l’indirizzo del mittente e quello del destinatario sono entrambi indirizzi di posta elettronica certificata, quindi inviare una pec a un indirizzo email o viceversa non ha alcun valore giuridico.

La seconda questione da tener debitamente presente è il momento di perfezionamento della notifica via pec, la notifica effettuata con la posta elettronica certificata si perfeziona per il destinatario al momento in cui l’email certificata arriva nella disponibilità informatica del ricevente e per il mittente al momento in cui arriva la ricevuta di consegna.  Quindi state molto attenti il momento del perfezionamento non coincide con il momento in cui si apre l’email certificata, questo non è una questione da poco, perché abbiamo due conseguenze da non sottovalutare.

Primo,  i termini per eventuali ricorsi, controdeduzioni e memorie aggiuntive decorrono dal momento in cui l’email certificata è nella disponibilità del destinatario ossia quando arriva nella casella  del  ricevente  e non quando la sia apre, per cui sorge un onere  giuridico di sorvegliare costantemente o quotidianamente la propria pec.

Secondo,  viene negato il diritto al rifiuto e scompare l’irreperibilità temporanea o assoluta, tutte queste ultime problematiche saranno sicuramente oggetto di contestazioni e pronunce giurisprudenziali.

Un’altra fattispecie da valutare è la seguente: quando la pec contiene degli allegati, questi ultimi quando potranno essere considerati validi? L’allegato dovrebbe essere firmato digitalmente con un dispositivo di firma elettronica, pensate ad un avviso di accertamento dell’agenzia delle entrate, se non lo si firma è una copia e non un originale.

L’allegato quindi per essere valido deve essere firmato digitalmente e avere un estensione del file p7m, altrimenti l’allegato non è valido.

Cosa bisogna esibire in caso di contestazione, 1)  Il messaggio pec inviato 2) Gli allegati inviati 3) Ricevuta di accettazione  4) Ricevuta di consegna 5)  Certificato di firma. A tal fine una recente una pronuncia Tar Campania sentenza n.1756/2013 ha stabilito "cosa l’avvocato debba produrre in giudizio per dimostrare la regolarità della notifica e la conformità dell’atto allegato alla PEC a quello prodotto in giudizio" secondo la sentenza al fine di verificare che effettivamente la notifica dell’atto sia andata a buon fine e che l’atto notificato con la P.E.C. sia conforme a quello depositato in formato cartaceo, debba essere prodotta dall’avvocato notificante la c.d. ricevuta completa di avvenuta consegna della P.E.C., in modo da poter produrre tale ricevuta con l'intero atto notificato, e non soltanto un suo estratto.

 

Quanto alla documentazione che l'avvocato deve depositare in giudizio, la sentenza chiarisce che è necessario che l’avvocato produca la stampa dell'atto notificato con la relata; il certificato di firma digitale del notificante; il certificato di firma del gestore di PEC; le informazioni richieste dall'art. 18 per il corpo del messaggio; le ricevute della PEC; gli ulteriori dati di certificazione.

La normativa obbliga i Gestori del servizio PEC a conservare le trasmissioni effettuate per un periodo di trenta mesi, per cui è buona norma conservare le email inviate o ricevute.

La notifica a mezzo pec è prevista solo per gli atti della riscossione e non anche per quelli impositivi.

È inesistente la notifica di un avviso di rettifica dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli a mezzo posta elettronica certificata. La notifica a mezzo pec  non può essere parificata alla notifica per posta. Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Milano, nella sentenza n. 6087/21/14 del 24 giugno 2014. Una notificazione è  giuridicamente inesistente quando il relativo atto esce completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettano totalmente gli elementi caratterizzanti che consentono la qualificazione di atto sostanzialmente conforme al modello legale delle notificazioni. Se non espressamente prevista da una norma, deve ritenersi che la notifica a mezzo PEC esca fuori dal modello legale delle notificazioni, poiché nessuna norma prevede la possibilità della notifica di un accertamento e/o di una rettifica a mezzo PEC. Trattandosi di inesistenza della notifica - e non di nullità - non può nemmeno trovare applicazione la sanatoria dell’eventuale vizio a seguito della proposizione del ricorso.

Dal 21/10/2012 è scattato l'obbligo di dotarsi della PEC anche per le imprese individuali (definite come da art. 5 commi 1 e 2 del D.l. 179/2012) che si iscrivono al registro imprese a partire dal 21 ottobre 2012 (ovvero dopo la data di entrata in vigore del D.l. 179/2012), e per quelle già iscritte alla stessa data, non soggette a procedure concorsuali.
Per quest'ultime però c'era più tempo: esse dovevano  depositare presso il registro delle imprese il proprio indirizzo PEC
entro il 31 dicembre 2013.
La
sanzione, per la nuova impresa che presenta la domanda di iscrizione al registro imprese senza il deposito della PEC, è la sospensione della domanda per 3 mesi, in attesa dell'integrazione della domanda con l'indirizzo di posta certificata. In tale circostanza non viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro prevista dall'art. 2630 del Codice Civile.

Il momento di perfezionamento della notificazione telematica a mezzo pec, l’avvenuta consegna al server della posta del destinatario a prescindere dall’apertura dell’email o dalla sua lettura.

Problemi e critiche nascono sul  momento di perfezionamento della notificazione telematica, che dovrebbe essere vincolato  alla materiale conoscenza dell’atto da parte del destinatario. La questione trova autorevolissimi precedenti in sede di legittimità (Corte Costituzionale, sentenza 14 gennaio 2010, n. 3 e sentenza 26 novembre 2002, n. 477,  Cassazione  SS.UU. ord. 21 ottobre 2004 nr. 458) che sono stati posti a sostegno di una eccezione della illegittimità  in sede giudiziale, sulla operatività della notifica via PEC. La mancata visione del messaggio da parte del destinatario, dovuta allo smarrimento della password  di accesso all’account di pec, potrebbe  essere causa  di irregolarità nella notifica?  Potrebbe essere causa di irregolarità della notifica una degenza ospedaliera del destinatario? Ai  sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ,come sostituito dall'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235  la notifica a mezzo pec si  perfeziona con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e indipendentemente dall’  apertura del messaggio . Tale norma non tiene conto di eventuali impossibilità di consultazione come la degenza o la malattia del destinatario e soprattutto del diritto sacrosanto a rifiutare l’atto, sono quindi non poche le ombre di illegittimità della nuova normativa.

Questa nuova incombenza, che costerà ad imprenditori e lavoratori autonomi. dovrebbe essere facoltativa e non obbligatoria, come faranno quei piccoli commercianti anziani, che non hanno mai visto un computer?

Lo scopo della Pec? semplice!! mettervi gli accertamenti e le cartelle direttamente nella pec, senza nemmeno mandarvi qualcuno a  notificare.

 

 

 

PEC

EMAIL

FAX

RACCOMANDATA A/R

VALORE LEGALE

SI

NO

SI

SI

PROVA DELL'AVVENUTA CONSEGNA

SI

NO

SI

SI

IMPOSSIBILITA' DI RIPUDIARE IL MESSAGGIO

SI

NO

SI

SI

INTALTERABILITA' DEL CONTENUTO

SI

NO

SI

SI

IDENTITA' DEL MITTENTE E DEL DESTINATARIO

SI

NO

NO

NO

CONSEGNA IMMEDIATA

SI

SI

SI

NO

CERTEZZA DEL CONTENUTO

SI

NO

NO

NO

GRATUITA' DELL'INVIO

SI

SI

NO

NO

 

 

 

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