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Notifiche a mezzo Pec
degli atti tributari e degli atti processuali
A cura del Dott. Giuseppe Marino
La pubblica amministrazione
nell’ottica del risparmio di spesa pubblica ormai ha iniziato il processo di
informatizzazione dei procedimenti giudiziari, si inizia con quello civile
con scadenza 30/06/2014 per poi passare a quello tributario, per il quale
già è stato emesso il regolamento recante la disciplina dell'uso di
strumenti informatici e telematici ,
va precisato che la procedura
non è un obbligo ma una facoltà, ma non è
possibile passare alla struttura cartacea se è stata adottata la via
telematica.
La questione più importante da
evidenziare è certamente la validità della pec,
la pec è valida se l’indirizzo
del mittente e quello del destinatario sono entrambi indirizzi di posta
elettronica certificata, quindi inviare una
pec a un indirizzo email o viceversa non ha alcun valore giuridico.
La seconda questione da tener
debitamente presente è il
momento di perfezionamento della
notifica
via pec, la notifica effettuata con la posta
elettronica certificata si perfeziona per il destinatario al momento in cui
l’email certificata arriva nella disponibilità informatica del ricevente e
per il mittente al momento in cui arriva la ricevuta di consegna.
Quindi state molto attenti il momento del
perfezionamento non coincide con il momento in cui si apre l’email
certificata, questo non è una questione da poco, perché abbiamo due
conseguenze da non sottovalutare.
Primo,
i termini per eventuali ricorsi,
controdeduzioni e memorie aggiuntive decorrono dal momento in cui l’email
certificata è nella disponibilità del destinatario ossia
quando arriva nella casella
del
ricevente
e non quando la sia apre,
per cui sorge un onere
giuridico
di sorvegliare costantemente o quotidianamente la propria pec.
Secondo,
viene negato il diritto al rifiuto e scompare
l’irreperibilità temporanea o assoluta, tutte queste ultime problematiche
saranno sicuramente oggetto di contestazioni e pronunce giurisprudenziali.
Un’altra fattispecie da valutare è la seguente: quando la
pec contiene degli allegati, questi ultimi quando potranno essere
considerati validi? L’allegato dovrebbe essere firmato digitalmente con un
dispositivo di firma elettronica, pensate ad un avviso di accertamento
dell’agenzia delle entrate, se non lo si firma è una copia e non un
originale.
L’allegato quindi per essere valido deve essere firmato
digitalmente e avere un estensione del file p7m, altrimenti l’allegato non è
valido.
Cosa bisogna esibire in caso di
contestazione, 1)
Il messaggio pec inviato 2) Gli allegati
inviati 3) Ricevuta di accettazione
4) Ricevuta di consegna 5)
Certificato di firma. A tal fine una recente
una pronuncia
Tar Campania sentenza
n.1756/2013
ha stabilito "cosa
l’avvocato debba produrre in giudizio per dimostrare la regolarità della
notifica e la conformità dell’atto allegato alla PEC a quello prodotto in
giudizio" secondo la sentenza al fine di
verificare che effettivamente la notifica dell’atto sia andata a buon fine e
che l’atto notificato con la P.E.C. sia conforme a quello depositato in
formato cartaceo, debba essere prodotta dall’avvocato notificante la c.d.
ricevuta completa di avvenuta consegna della P.E.C., in modo da poter
produrre tale ricevuta con l'intero atto notificato, e non soltanto un suo
estratto.
Quanto alla documentazione che l'avvocato deve depositare
in giudizio, la sentenza chiarisce che è necessario che l’avvocato produca
la stampa dell'atto notificato con la relata; il certificato di firma
digitale del notificante; il certificato di firma del gestore di PEC; le
informazioni richieste dall'art. 18 per il corpo del messaggio; le ricevute
della PEC; gli ulteriori dati di certificazione.
La normativa obbliga i Gestori del servizio PEC a conservare le trasmissioni effettuate per un periodo di trenta mesi, per cui è buona norma conservare le email inviate o ricevute.
La notifica a mezzo pec è prevista solo per gli atti della riscossione e non anche per quelli impositivi.
È inesistente la notifica di un avviso di rettifica dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli a mezzo posta elettronica certificata. La notifica a mezzo pec non può essere parificata alla notifica per posta. Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Milano, nella sentenza n. 6087/21/14 del 24 giugno 2014. Una notificazione è giuridicamente inesistente quando il relativo atto esce completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettano totalmente gli elementi caratterizzanti che consentono la qualificazione di atto sostanzialmente conforme al modello legale delle notificazioni. Se non espressamente prevista da una norma, deve ritenersi che la notifica a mezzo PEC esca fuori dal modello legale delle notificazioni, poiché nessuna norma prevede la possibilità della notifica di un accertamento e/o di una rettifica a mezzo PEC. Trattandosi di inesistenza della notifica - e non di nullità - non può nemmeno trovare applicazione la sanatoria dell’eventuale vizio a seguito della proposizione del ricorso.
Dal
21/10/2012 è scattato l'obbligo
di dotarsi della PEC anche per le
imprese individuali (definite come da
art. 5 commi 1 e 2 del D.l. 179/2012)
che si iscrivono al registro imprese a partire dal 21 ottobre 2012
(ovvero dopo la data di entrata in vigore del D.l. 179/2012), e
per quelle già iscritte alla stessa data, non soggette a procedure
concorsuali.
Per quest'ultime però c'era più tempo: esse dovevano depositare presso
il registro delle imprese il proprio indirizzo PEC
entro il 31 dicembre 2013.
La sanzione,
per la nuova impresa che presenta la
domanda di iscrizione al registro imprese senza il deposito della PEC,
è la sospensione della domanda per 3 mesi, in attesa dell'integrazione della
domanda con l'indirizzo di posta certificata. In tale circostanza non viene
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro
prevista dall'art. 2630 del Codice Civile.
Il momento di perfezionamento della notificazione telematica a mezzo pec, l’avvenuta consegna al server della posta del destinatario a prescindere dall’apertura dell’email o dalla sua lettura.
Problemi e
critiche nascono sul momento di perfezionamento della notificazione
telematica, che dovrebbe essere vincolato alla materiale conoscenza
dell’atto da parte del destinatario. La questione trova autorevolissimi
precedenti in sede di legittimità (Corte
Costituzionale, sentenza 14 gennaio 2010, n. 3 e sentenza 26 novembre 2002,
n. 477, Cassazione SS.UU. ord. 21 ottobre 2004 nr. 458)
che sono stati posti a sostegno di una eccezione della illegittimità in
sede giudiziale, sulla operatività della notifica via PEC. La mancata
visione del messaggio da parte del destinatario, dovuta allo smarrimento
della password di accesso all’account di pec, potrebbe essere causa di
irregolarità nella notifica? Potrebbe essere causa di irregolarità della
notifica una degenza ospedaliera del destinatario? Ai sensi dell'articolo
48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ,come sostituito dall'art.
33, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 la
notifica a mezzo pec si perfeziona con la generazione della ricevuta di
avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del
destinatario e indipendentemente dall’ apertura del messaggio
. Tale norma non tiene conto di eventuali impossibilità di consultazione
come la degenza o la malattia del destinatario e soprattutto del diritto
sacrosanto a rifiutare l’atto, sono quindi non poche le ombre di
illegittimità della nuova normativa.
Questa nuova incombenza, che costerà ad imprenditori e
lavoratori autonomi. dovrebbe essere facoltativa e non obbligatoria, come
faranno quei piccoli commercianti anziani, che non hanno mai visto un
computer?
Lo scopo della Pec? semplice!! mettervi gli accertamenti e le cartelle direttamente nella pec, senza nemmeno mandarvi qualcuno a notificare.
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PEC |
EMAIL |
FAX |
RACCOMANDATA
A/R |
VALORE LEGALE |
SI |
NO |
SI |
SI |
PROVA DELL'AVVENUTA CONSEGNA |
SI |
NO |
SI |
SI |
IMPOSSIBILITA' DI RIPUDIARE IL MESSAGGIO |
SI |
NO |
SI |
SI |
INTALTERABILITA' DEL CONTENUTO |
SI |
NO |
SI |
SI |
IDENTITA' DEL MITTENTE E DEL DESTINATARIO |
SI |
NO |
NO |
NO |
CONSEGNA IMMEDIATA |
SI |
SI |
SI |
NO |
CERTEZZA DEL CONTENUTO |
SI |
NO |
NO |
NO |
GRATUITA' DELL'INVIO |
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