Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com     Copyright©Riproduzione riservata

  081/5706339         081/0060351           Consulenza Gratuita    (solo per e-mail o via fax)                                    

Orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30 - 18.30     La consulenza gratuita e' ammessa via e-mail o via fax ,viene fornita a campione non e' garantita la risposta a tutti.

             

EFFETTUIAMO RICORSI IN TUTTA ITALIA - VISITA IL NUOVO SITO WWW.DIFESATRIBUTARIA.IT  RICCO DI SENTENZE AGGIORNATE FAVOREVOLI AL CONTRIBUENTE

la notificazione degli atti tributari
Ultimo aggiornamento 18/12/2014
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISID DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

Per un parere via fax compilare il modulo e allegare copia dell'accertamento  e inviarlo allo 081/0060351

Cartelle Esattoriali Fermo amministrat. Ipoteca Esattoria Vizi atti tributari Atti Impugnabili

EFFETTUIAMO RICORSI IN TUTTA ITALIA

 

Nulle le cartelle senza indicazione del funzionario responsabile Corte Cost. ord. n.377/07

Novità  - Con La Notifica a terzi sempre obbligatoria la raccomandata al destinatario

L'art. 37, comma 27, del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, testo coordinato in  ha apportato una serie di modifiche alla disciplina delle notificazioni in campo tributario, Vediamo, nel dettaglio, quali sono queste importanti modifiche. Al citato art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, è stata aggiunta, dopo la lettera b) del comma 1, la lettera b-bis) che così dispone: "se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata". La portata della norma e' semplice se prima la raccomandata di avvenuta notifica a terzi era necessaria solo per i terzi, ora e' obbligatoria anche se si notifica a un familiare convivente.

La cartella priva di compilazione della relata di notificazione, praticamente in bianco è inesistente  e quindi insanabile, il cui effetto è la nullità della cartella Commissione Tributaria Regionale di Genova sentenza n. 669/03/2014 depositata il 07/05/2014 su ricorso di TF difeso dal Dott. Giuseppe Marino Commissione Tributaria Provinciale di Genova sentenza n. 148/10/11 su ricorso di TF difeso dal Dott. Giuseppe Marino.  

Notifica delle cartelle a mezzo posta: Sono nulle le notifiche dirette a mezzo posta delle cartelle esattoriali senza l'intermediazione dell'agente notificatore abilitato, Corte di Cassazione ordinanza sez.6 civile Tributaria n.13278 del 28/05/2013

La notificazione via pec è stata introdotta dall'art. 38 c.4 lett.b del D.L. 31/5/2010 n.78 conv. in Legge 122/2010 che ha introdotto all'art. 26 del Dpr 602/73 la possibilità di notifica degli atti esattoriali a mezzo posta elettronica certificata, ma il Dpr 602/73 riguarda gli atti della riscossione  non gli avvisi di accertamento, per i quali nessuna norma ha previsto la notificazione a mezzo pec, questa è la motivazione in base alla quale è stato annullato un avviso di accertamento emesso dalla Direzione provinciale di Milano contenuta nella sentenza n.6087/21/14   emessa dalla sezione 21 della Commissione Tributaria di Milano Presidente e relatore Dott. Giuseppe La Mattina, membri giudicanti Dott. Salvatore Baroni   e Dott. Mario Gesualdi. Commissione Tributaria di Milano 6087/21/14 depositata il 24/06/2014

La Commissione Tributaria Regionale Bari sez. staccata di Lecce con Sentenza n. 212/23/13  del 18 settembre 2013  Pres. L'Abbate Donato - Rel. Marcuccio Marcello ha stabitio che l'inesistenza di un atto è rilevabile d'ufficio e quindi non costituisce motivo aggiunto o nuova domanda vietata dal Dlg 546/92, il principio stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale è condivisibile, l'inesistenza infatti è una patologia gravissima, mentre la nullità puo' essere sanata, l'inesistenza è insanabile e imprescrittibile, l'inesistenza si configura ogni qualvolta mancano gli elementi essenziali per la validità di un atto, nella fattispecie si contestava la relata di notificazione in bianco e la spedizione diretta da parte del concessionario della riscossione. I Giudici Pugliesi non solo ammettono l'eccezione come rilevabile d'ufficio, ma ritengono a  giusta ragione, che la notificazione diretta a mezzo posta da parte del concessionario della riscossione non è consentito.

Le cartelle di pagamento notificate a mezzo posta e con relata di notifica in bianco da parte dell'ufficiale giudiziario, sono tutte illegittime.
Questa e' stata la conclusione nella sentenza 141/05/2009 della Commissione Tributaria Regionale di Milano, che ha accolto in pieno la tesi sempre più condivisa, che le cartelle di pagamento sono atti amministrativi e non processuali, per cui con il ricorso non si raggiunge alcuna sanatoria, ammesso che sia ammissibile, visto che più che di nullità si parla di inesistenza dell notifica. Commissione Tributaria Regionale di Milano sentenza 141/05/2009

 

Perfezionamento della raccomandata informativa La Corte Costituzionale con la sentenza n. 03/2010  l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa, o comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

La compiuta giacenza si perfeziona trascorsi 10 giorni dalla raccomandata informativa (il termine decorre dalla ricezione e non dalla spedizione della stessa)  Cass. civ. Sez. Unite, Sentenza n. 01/02/2012  n. 1418

In caso di irreperibilità relativa anche agli atti della riscossione va applicato il 140 cpc, per cui sono nulle le affissioni senza raccomandata informativa Corte Costituzionale  Ord. n. 63 del 25 febbraio 2011 (ud. del 21 febbraio 2011)

LA NOTIFICA A TERZI O DIRETTAMENTE ALL'INTERESSATO.

L'atto tributario, va sempre notificato direttamente all'interessato, quando la cartella esattoriale o l'avviso di accertamento va notificato a terzi (esclusi i familiari conviventi), ad esempio il Portiere, il vicino il parente del piano superiore, e’ obbligatorio informarlo dell’avvenuta notifica, con la prescritta raccomandata di avvenuta notifica a terzi, come previsto dagli art.139 del cpc, comma 4 come modificato dall’art.174 comma 3 del Dlgs 30/06/2003 n.196. In caso di irreperibilità ai sensi dell’art.140 del cpc, e’ obbligatorio affiggere avviso sulla porta e procedere a darne notizia per raccomandata. Tale principio e’ stato affermato anche dalla suprema corte di Cassazione che ha stabilito che e’ obbligatorio  il  deposito  di copia nella casa comunale, l’affissione alla porta dell'abitazione  e  la spedizione di raccomandata con avviso  di  ricevimento,  essendo  questi  i requisiti  minimi  da  pretendersi  per  una  corretta  instaurazione   del contraddittorio nel rispetto del codice di rito -  Corte Cass. Sent. n. 5529 del 22 ottobre 1981

MODALITA' DI NOTIFICA DEGLI ATTI

Le modalità di notifica sono le stesse previste per l'accertamento e contenute nell'art. 60 del DPR 600/1973, e quindi:

- notifica a mani proprie, che può avvenire in qualsiasi luogo così come sancito dall'art. 138 del CPC;

- notifica a persona di famiglia o addetta alla casa o all'ufficio o azienda; tale notifica può avvenire solo nel domicilio fiscale del destinatario. 

- notifica a mezzo posta tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento, tale modalità di notifica è disciplinata dall'art. 26 del DPR 602/1973, dalla Legge 890/1982 e dall'art. 149 del CPC. Ai sensi dell'art. 1 della citata L. 890/1982, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità o la parte richieda che la notificazione debba essere eseguita personalmente. La forma di notificazione a mezzo posta si avvale della cooperazione di due soggetti distinti: l'ufficiale giudiziario e l'ufficiale postale. All'ufficiale giudiziario spetta la fase preliminare della consegna dell'atto all'ufficio postale, "dopo aver scritto la relazione di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento". La giurisprudenza in più occasioni ha sancito la necessaria compilazione della relata in caso di notifica a mezzo posta: in particolare si citano Commissione Tributaria Centrale, sentenza n. 385/03; CTP Salerno, sez. XV, sentenza n. 291/03; CTP Torino, sez. XIV, sentenza n. 13/03. All'ufficio postale compete invece la consegna dell'atto da effettuare secondo le disposizioni dettate dagli artt. 7 e 8 della L. 890/1982. In particolare l'agente postale consegna il plico al destinatario, o alle persone autorizzate, e compila l'avviso di ricevimento. L'agente postale deve fare sottoscrivere dal ricevente l'avviso di ricevimento e il registro cronologico facendo menzione, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, della qualifica del consegnatario (in caso di familiare deve essere indicata la convivenza). Se il plico viene ritirato ma il consegnatario non firma l'avviso di ricevimento, ovvero in caso di rifiuto del plico, oppure in caso di mancanza o inidoneità delle persone autorizzate a ricevere il plico, l'agente compila l'avviso di ricevimento, facendo menzione in caso di rifiuto delle generalità della persona, appone la data e la firma e lo consegna al mittente. L'agente rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta di ingresso oppure mediante immissione nella cassetta postale dell'abitazione o dell'azienda. Il plico è depositato presso l'ufficio postale. Trascorsi 10 giorni dal deposito senza che il destinatario o un suo delegato ne abbia curato il ritiro la notifica si ha per eseguita da tale data, e il piego stesso deve essere inviato con raccomandata al mittente. A riguardo è importante porre in evidenza che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 346/1998, ha dichiarato l'illegittimità dell'art 8 della L. 890/1982 nella parte in cui non prevede la comunicazione, del rifiuto o dell'impossibilità della notifica, a mezzo raccomandata così come avviene ai sensi dell'art. 140 del CPC. Considerato che la notifica si ha per avvenuta decorso il decimo giorno dal deposito, può avvenire che, a tale data, l'ufficio sia decaduto dal potere di accertamento (a riguardo si segnala la sentenza n. 143/00 della CTP Torino). Come già detto in precedenza la notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell'atto a mezzo di raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e la prova di tale consegna deriva esclusivamente dall'avviso di ricevimento, con la conseguenza che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento determina l'inesistenza della notifica. Più volte la giurisprudenza si è espressa sull'importanza della redazione dell'avviso di ricevimento ed in particolare si segnalano le seguenti sentenze della Corte di Cassazione nn. 9328/94; 965/99 e 6599/95;

- notifica presso il domiciliatario, ai sensi dell'art. 60, lettera e), del DPR 600/1973, il contribuente può eleggere domicilio presso una persona o un ufficio, nel comune del proprio domicilio fiscale, dandone comunicazione tramite la denuncia dei redditi o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In questo ultimo caso la variazione sarà efficace a decorrere del sessantesimo giorno successivo alla comunicazione. La Corte Costituzionale con al sentenza n 360/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale termine in quanto eccessivamente lungo.

- notifica alle persone giuridiche, tale notifica va effettuata mediante consegna dell'atto alla persona fisica che rappresenta la società o alla persona incaricata a ricevere la notifica;

- notifica in caso di irreperibilità, rifiuto a ricevere, assenza di abitazione e azienda, in caso di irreperibilità o rifiuto, la notifica avviene a mezzo deposito c/o la casa comunale con contestuale affissione dell'avviso di avvenuto deposito sulla porta dell'abitazione o dell'azienda, e se ne dà notizia al destinatario con raccomandata (cfr. art. 140 C.p.C.). In caso di inesistenza dell'abitazione o dell'azienda, l'avviso è affisso nell'albo del Comune e la notifica si ha per avvenuta trascorsi 8 giorni da quello di affissione. Tale modalità di notificazione costituisce una procedura d'urgenza consentita solo in caso di inutile tentativo di adempiere nei modi ordinari. A riguardo è importante segnalare che la giurisprudenza in più occasioni ha riconosciuto a carico del notificatore l'obbligo di indicare nella relata di notifica le ricerche effettuate nonché i tentativi invano esperiti di procedere nelle modalità ordinarie. Si citano le seguenti sentenze della Corte di Cassazione: nn. 4927/87; 6065/1999; 1427/2000 e 14475/03. Nel caso di persone giuridiche per potere procedere alla notifica ai sensi dell'art. 140 è necessario che sussista anche l'impossibilità di notificare l'atto al rappresentante legale. A riguardo si segnala che la notifica al rappresentante della società può avvenire solo in caso in cui il domicilio dei due soggetti è nello stesso comune (Corte di Cassazione n. 1709/1991). L'ufficio, in caso di impossibilità a notificare alla persona giuridica, deve accertarsi se il rappresentante ha domicilio nel comune della società e, solo se manca anche quest'ultimo, è consentito procedere alla notifica ai sensi dell'art. 140 del CPC. La necessità dell'uguaglianza tra i due domicili deriva dall'art 60 del DPR 600/1973. Inoltre e' obbligatoria l'affissione sulla porta e la raccomandata di avvenuta affissione alla casa comunale o all'albo pretorio.

La relata di notifica ed il valore del suo contenuto:
La relazione di notificazione certifica l'attività del notificatore ed è l'unica fonte di riscontro, con la conseguenza che "…le risultanze di detta relazione non possono essere interpretate o integrate successivamente" (Corte di Cassazione sentenze nn. 9217/1995; 5305 /1999 e 11315/2000).
La relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, delle attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario, nonché dei fatti avvenuti in sua presenza e delle dichiarazioni rese in sua presenza, mentre per le altre attestazioni, frutto di informazioni a lui rese, la stessa fa fede fino a prova contraria (Corte di Cassazione nn. 7573/1983; 13925/99; 4590/00; 8799/00 e 5305/99).
In caso di discordanza tra la copia della relata in mano al contribuente e la copia della stessa in mano all'ufficio, prevale, ai fini della valutazione della correttezza della notificazione, la copia in mano al contribuente (Corte di Cassazione sentenze nn. 111/1986; 6309/94; 12575/95 e 4358/2001).

 

Il contenuto della relata di notifica
Ai sensi dell'art. 148 del C.p.C. e dell'art. 60 del DPR 600/1973 la relata, in calce e sull'originale, deve contenere la data, la persona a cui è consegnato l'atto, le sue qualità, il luogo di consegna, le eventuali ricerche fatte o i motivi della mancata consegna e la sottoscrizione di chi riceve l'atto (peculiarità rispetto a quanto previsto dall'art. 148 del C.p.C.).
A questo punto è necessario porre in evidenza come l'art. 26 del DPR 602/1973 al comma II disponga che in caso di consegna a mani proprie o di persone abilitate non è richiesta la sottoscrizione del consegnatario dell'originale della cartella.
Il concessionario della pubblica riscossione in varie occasioni ha interpretato tale disposto come una autorizzazione a non far sottoscrivere dal consegnatario la relata di notifica.
Tale interpretazione è da ritenersi errata in quanto il legislatore sancisce, al successivo IV comma, l'obbligo per il concessionario di conservare la matrice o la copia della cartella per cinque anni con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, ne consegue che al contribuente viene consegnato l'originale sul quale non occorre la sottoscrizione, mentre al concessionario resta la copia della stessa.
Di conseguenza l'esonero vale solo per l'originale nelle mani del contribuente e non per la copia in mano al concessionario.
Ai sensi dell'art. 160 del C.p.C. la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157 del C.p.C.

Notifica a persone estranee
Se la notifica è espletata in luoghi e nei confronti di persone che non abbiano alcuna relazione con il destinatario la stessa è inesistente, in quanto in tali casi l'attività compiuta è totalmente difforme dal modello legale di notificazione (Corte di Cassazione nn. 10380/97; 9372/1997; 14393/99 e 5011/2000).

Anche la notifica ''a mani'' si perfeziona per il notificante alla consegna dell'atto

Corte Costituzionale , sentenza 23.01.2004 n° 28

Notificazione - Data - Difformità tra l'originale e laspan style="mso-spacerun:yes">  copia consegnata al contribuente  - Ove vi sia difformità  tra  la  relata  di  notifica  apposta sull'originale e quella dal notificatore redatta sulla copia consegnata  al contribuente,  prevale  quest'ultima   (nella   fattispecie   sulla   copia dell'avviso di accertamento consegnata al contribuente risultava  una  data di notificazione diversa da quella che si leggeva sull'originale  dell'atto notificato - Sent. n. 10378 del 13 gennaio 1993 (dep. il 20 ottobre 1993) della Corte Cass., Sez. I civ. - Pres. Sgroi, Rel. Sotgiu

 

Le Notifiche Fiscali la variazione anagrafiche ha effetto immediato fino al 04/07/2006 e dopo tale data dopo 30 giorni - Corte di Cassazione Sentenza n.26542 depositata il 05/11/2008
A cura del Dott. Giuseppe Marino, difensore tributario

La problematica della notifica fiscale in caso di variazione di residenza e' un tema che ha avuto un elevato contenzioso purtroppo non sempre a favore dei contribuenti.
La Corte di Cassazione con la sentenza n.26542 depositata il 05/11/2008 in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 360/2003 ha affermato, che le variazioni anagrafiche hanno effetto immediato fino al 04/07/2006 e dopo tale data trascorsi 30 giorni dalla suddetta variazione.
L'art 60 del Dpr 600/73 nella vecchia formulazione affermava che la variazione anagrafica aveva effetto trascorsi 60 giorni dalla variazione.
La Corte Costituzionale ha affermato che È costituzionalmente illegittimo l'art. 60, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica.
La Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che un limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni è rappresentato dall'esigenza di garantire al notificatario l'effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell'atto notificato e, quindi,
l'esercizio del suo diritto di difesa (sentenza n. 346 del 1998).
Il legislatore può, dunque, nell'esercizio della sua discrezionalità, prevedere che le variazioni di indirizzo, ai fini delle notificazioni da effettuarsi da parte dell'amministrazione finanziaria, non abbiano un effetto immediato, agevolando, in tal modo, l'attività dei relativi uffici ed assicurando una migliore tutela degli interessi di carattere generale di cui sono portatori. Tale differimento di efficacia, pur legittimo in linea di principio, va, tuttavia, contenuto entro limiti tali da non pregiudicare, sacrificando l'effettiva possibilità di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, l'esercizio del suo diritto di difesa.
Pregiudizio che certamente si verifica ove l'anzidetto differimento sia stabilito, come nella previsione di cui alla norma impugnata, per un periodo di tempo (sessanta giorni) non solo eccessivamente lungo, ma addirittura pari al termine di impugnazione dell'atto dinanzi alle
commissioni tributarie.
Va, dunque, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, restando comunque riservata al legislatore l'individuazione di un diverso e più congruo termine per l'opponibilità della variazione anagrafica all'amministrazione finanziaria.
Secondo la Cassazione le notifiche effettuate Come già ricordato, per effetto della più volte citata sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 2003, ai fini delle notificazioni, le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente hanno effetto dal momento stesso della avvenuta variazione anagrafica e non, come previsto dall'originario testo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, u.c., dal sessantesimo giorno successivo.
Ne consegue pertanto che la notificazione ex art. 140 c.p.c., effettuata, dopo la variazione anagrafica, nel comune di precedente residenza deve ritenersi radicalmente nulla, non rilevando che il contribuente, nel successivo modello unico presentato abbia indicato, come residenza fiscale il Comune precedente, non potendo tale, in ipotesi non veritiera, dichiarazione spiegare alcun effetto rispetto ad una notificazione precedentemente effettuata.
In conclusione quando si effettua una variazione anagrafica bisogna avere la premura di accertarsi nei trenta giorni successivi che le notifiche alla vecchia residenza siano ritirati.

 

 

 

 

Copyright©Riproduzione riservata