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Nulle
le cartelle senza indicazione del funzionario responsabile Corte Cost. ord.
n.377/07
Novità - Con La Notifica a terzi sempre obbligatoria la raccomandata
al destinatario
L'art. 37, comma 27, del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (convertito, con
modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, testo coordinato in ha
apportato una serie di modifiche alla disciplina delle notificazioni in
campo tributario, Vediamo, nel dettaglio, quali sono queste importanti
modifiche. Al citato art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, è stata aggiunta, dopo
la lettera b) del comma 1, la lettera b-bis) che così dispone: "se il
consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo
consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a
sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione,
dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto
stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una
ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o
dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata". La portata della norma e'
semplice se prima la raccomandata di avvenuta notifica a terzi era
necessaria solo per i terzi, ora e' obbligatoria anche se si notifica a un
familiare convivente.
La cartella priva di compilazione della relata di
notificazione, praticamente in bianco è inesistente e quindi
insanabile, il cui effetto è la nullità della cartella
Commissione Tributaria Regionale di Genova sentenza n.
669/03/2014 depositata il 07/05/2014 su ricorso di TF difeso dal
Dott. Giuseppe Marino Commissione Tributaria
Provinciale di Genova sentenza n. 148/10/11
Notifica delle cartelle a mezzo posta: Sono nulle le notifiche dirette a mezzo posta delle cartelle esattoriali senza l'intermediazione dell'agente notificatore abilitato, Corte di Cassazione ordinanza sez.6 civile Tributaria n.13278 del 28/05/2013
La notificazione via pec è stata introdotta dall'art. 38 c.4 lett.b del D.L.
31/5/2010 n.78 conv. in Legge 122/2010 che ha introdotto all'art. 26 del Dpr
602/73 la possibilità di notifica degli atti esattoriali a mezzo posta
elettronica certificata, ma il Dpr 602/73 riguarda gli atti della
riscossione non gli avvisi di accertamento, per i quali nessuna norma
ha previsto la notificazione a mezzo pec, questa è la motivazione in base
alla quale è stato annullato un avviso di accertamento emesso dalla
Direzione provinciale di Milano contenuta nella
sentenza n.6087/21/14 emessa dalla
sezione 21 della Commissione Tributaria di Milano
Presidente e relatore Dott. Giuseppe La Mattina,
membri giudicanti Dott. Salvatore Baroni e Dott. Mario Gesualdi.
Commissione Tributaria di Milano 6087/21/14
depositata il 24/06/2014
La Commissione Tributaria Regionale Bari sez.
staccata di Lecce con Sentenza n. 212/23/13 del 18 settembre 2013
Pres. L'Abbate Donato - Rel. Marcuccio Marcello ha stabitio che
l'inesistenza di un atto è rilevabile d'ufficio e quindi non costituisce
motivo aggiunto o nuova domanda vietata dal Dlg 546/92, il principio
stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale è condivisibile,
l'inesistenza infatti è una patologia gravissima,
mentre la nullità puo' essere sanata, l'inesistenza è insanabile e
imprescrittibile, l'inesistenza si configura ogni qualvolta mancano gli
elementi essenziali per la validità di un atto, nella fattispecie
si contestava la relata di notificazione in bianco e la spedizione diretta
da parte del concessionario della riscossione. I Giudici Pugliesi non solo
ammettono l'eccezione come rilevabile d'ufficio, ma ritengono a giusta
ragione, che la notificazione diretta a mezzo posta da parte del
concessionario della riscossione non è consentito.
Le cartelle di pagamento notificate a mezzo posta e con relata di notifica
in bianco da parte dell'ufficiale giudiziario, sono tutte illegittime.
Questa e' stata la conclusione nella sentenza 141/05/2009 della Commissione
Tributaria Regionale di Milano, che ha accolto in pieno la tesi sempre più
condivisa, che le cartelle di pagamento sono atti amministrativi e non
processuali, per cui con il ricorso non si raggiunge alcuna sanatoria,
ammesso che sia ammissibile, visto che più che di nullità si parla di
inesistenza dell notifica. Commissione
Tributaria Regionale di Milano sentenza 141/05/2009
Perfezionamento della raccomandata informativa La
Corte Costituzionale con la sentenza n. 03/2010 l'illegittimità
costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevedeva che la
notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della
raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa, o
comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
La compiuta giacenza si
perfeziona trascorsi 10 giorni dalla raccomandata informativa (il termine
decorre dalla ricezione e non dalla spedizione della stessa)
Cass. civ. Sez. Unite, Sentenza n. 01/02/2012 n.
1418
In caso di irreperibilità relativa anche agli atti
della riscossione va applicato il 140 cpc, per cui sono nulle le affissioni
senza raccomandata informativa Corte
Costituzionale Ord. n. 63 del 25 febbraio 2011 (ud. del 21 febbraio
2011)
LA NOTIFICA A TERZI O DIRETTAMENTE ALL'INTERESSATO.
L'atto tributario, va sempre notificato direttamente all'interessato,
quando la cartella esattoriale o l'avviso di accertamento va notificato a
terzi (esclusi i familiari conviventi), ad esempio il Portiere, il vicino il
parente del piano superiore, e’ obbligatorio informarlo dell’avvenuta
notifica, con la prescritta raccomandata di avvenuta notifica a terzi, come
previsto dagli art.139 del cpc, comma 4 come modificato dall’art.174
comma 3 del Dlgs 30/06/2003 n.196. In caso di irreperibilità ai sensi
dell’art.140 del cpc, e’ obbligatorio affiggere avviso sulla porta e
procedere a darne notizia per raccomandata. Tale principio e’ stato
affermato anche dalla suprema corte di Cassazione che ha stabilito che e’
obbligatorio il
deposito di copia nella
casa comunale, l’affissione alla porta dell'abitazione
e la spedizione di
raccomandata con avviso di
ricevimento, essendo
questi i requisiti
minimi da
pretendersi per
una corretta
instaurazione del
contraddittorio nel rispetto del codice di rito -
Corte Cass.
MODALITA' DI NOTIFICA DEGLI ATTI
Le modalità di notifica sono le stesse previste per l'accertamento e
contenute nell'art. 60 del DPR 600/1973, e quindi:
- notifica a mani proprie, che può avvenire in qualsiasi luogo così
come sancito dall'art. 138 del CPC;
- notifica a persona di famiglia o addetta alla casa o all'ufficio o
azienda; tale notifica può avvenire solo nel domicilio fiscale del
destinatario.
- notifica a mezzo posta tramite invio di raccomandata con avviso di
ricevimento, tale modalità di notifica è disciplinata dall'art. 26 del
DPR 602/1973, dalla Legge 890/1982 e dall'art. 149 del CPC. Ai sensi
dell'art. 1 della citata L. 890/1982, l'ufficiale giudiziario può avvalersi
del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità o
la parte richieda che la notificazione debba essere eseguita personalmente.
La forma di notificazione a mezzo posta si avvale della cooperazione di due
soggetti distinti: l'ufficiale giudiziario e l'ufficiale postale.
All'ufficiale giudiziario spetta la fase preliminare della consegna
dell'atto all'ufficio postale, "dopo aver scritto la relazione di notifica
sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio
postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego
raccomandato con avviso di ricevimento". La giurisprudenza in più occasioni
ha sancito la necessaria compilazione della relata in caso di notifica a
mezzo posta: in particolare si citano Commissione Tributaria Centrale,
sentenza n. 385/03; CTP Salerno, sez. XV, sentenza n. 291/03; CTP Torino,
sez. XIV, sentenza n. 13/03. All'ufficio postale compete invece la consegna
dell'atto da effettuare secondo le disposizioni dettate dagli artt. 7 e 8
della L. 890/1982. In particolare l'agente postale consegna il plico al
destinatario, o alle persone autorizzate, e compila l'avviso di ricevimento.
L'agente postale deve fare sottoscrivere dal ricevente l'avviso di
ricevimento e il registro cronologico facendo menzione, in caso di consegna
a persona diversa dal destinatario, della qualifica del consegnatario (in
caso di familiare deve essere indicata la convivenza). Se il plico viene
ritirato ma il consegnatario non firma l'avviso di ricevimento, ovvero in
caso di rifiuto del plico, oppure in caso di mancanza o inidoneità delle
persone autorizzate a ricevere il plico, l'agente compila l'avviso di
ricevimento, facendo menzione in caso di rifiuto delle generalità della
persona, appone la data e la firma e lo consegna al mittente. L'agente
rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta di ingresso
oppure mediante immissione nella cassetta postale dell'abitazione o
dell'azienda. Il plico è depositato presso l'ufficio postale. Trascorsi 10
giorni dal deposito senza che il destinatario o un suo delegato ne abbia
curato il ritiro la notifica si ha per eseguita da tale data, e il piego
stesso deve essere inviato con raccomandata al mittente. A riguardo è
importante porre in evidenza che la Corte Costituzionale, nella sentenza n.
346/1998, ha dichiarato l'illegittimità dell'art 8 della L. 890/1982 nella
parte in cui non prevede la comunicazione, del rifiuto o dell'impossibilità
della notifica, a mezzo raccomandata così come avviene ai sensi dell'art.
140 del CPC. Considerato che la notifica si ha per avvenuta decorso il
decimo giorno dal deposito, può avvenire che, a tale data, l'ufficio sia
decaduto dal potere di accertamento (a riguardo si segnala la sentenza n.
143/00 della CTP Torino). Come già detto in precedenza la notifica a mezzo
posta non si esaurisce con la spedizione dell'atto a mezzo di raccomandata,
ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e la prova di
tale consegna deriva esclusivamente dall'avviso di ricevimento, con la
conseguenza che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento determina
l'inesistenza della notifica. Più volte la giurisprudenza si è espressa
sull'importanza della redazione dell'avviso di ricevimento ed in particolare
si segnalano le seguenti sentenze della Corte di Cassazione nn. 9328/94;
965/99 e 6599/95;
- notifica presso il domiciliatario, ai sensi dell'art. 60, lettera
e), del DPR 600/1973, il contribuente può eleggere domicilio presso una
persona o un ufficio, nel comune del proprio domicilio fiscale, dandone
comunicazione tramite la denuncia dei redditi o a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento. In questo ultimo caso la variazione sarà efficace a
decorrere del sessantesimo giorno successivo alla comunicazione. La Corte
Costituzionale con al sentenza n 360/2003 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale di tale termine in quanto eccessivamente lungo.
- notifica alle persone giuridiche, tale notifica va effettuata
mediante consegna dell'atto alla persona fisica che rappresenta la società o
alla persona incaricata a ricevere la notifica;
- notifica in caso di irreperibilità, rifiuto a ricevere, assenza di
abitazione e azienda, in caso di irreperibilità o rifiuto, la notifica
avviene a mezzo deposito c/o la casa comunale con contestuale affissione
dell'avviso di avvenuto deposito sulla porta dell'abitazione o dell'azienda,
e se ne dà notizia al destinatario con raccomandata (cfr. art. 140 C.p.C.).
In caso di inesistenza dell'abitazione o dell'azienda, l'avviso è affisso
nell'albo del Comune e la notifica si ha per avvenuta trascorsi 8 giorni da
quello di affissione. Tale modalità di notificazione costituisce una
procedura d'urgenza consentita solo in caso di inutile tentativo di
adempiere nei modi ordinari. A riguardo è importante segnalare che la
giurisprudenza in più occasioni ha riconosciuto a carico del notificatore
l'obbligo di indicare nella relata di notifica le ricerche effettuate nonché
i tentativi invano esperiti di procedere nelle modalità ordinarie. Si citano
le seguenti sentenze della Corte di Cassazione: nn. 4927/87; 6065/1999;
1427/2000 e 14475/03. Nel caso di persone giuridiche per potere procedere
alla notifica ai sensi dell'art. 140 è necessario che sussista anche
l'impossibilità di notificare l'atto al rappresentante legale. A riguardo si
segnala che la notifica al rappresentante della società può avvenire solo in
caso in cui il domicilio dei due soggetti è nello stesso comune (Corte di
Cassazione n. 1709/1991). L'ufficio, in caso di impossibilità a notificare
alla persona giuridica, deve accertarsi se il rappresentante ha domicilio
nel comune della società e, solo se manca anche quest'ultimo, è consentito
procedere alla notifica ai sensi dell'art. 140 del CPC. La necessità
dell'uguaglianza tra i due domicili deriva dall'art 60 del DPR 600/1973.
Inoltre e' obbligatoria l'affissione sulla porta e la raccomandata di
avvenuta affissione alla casa comunale o all'albo pretorio.
La relata di notifica ed il valore del suo contenuto:
La relazione di notificazione certifica l'attività del notificatore ed è
l'unica fonte di riscontro, con la conseguenza che "…le risultanze di detta
relazione non possono essere interpretate o integrate successivamente"
(Corte di Cassazione sentenze nn. 9217/1995; 5305 /1999 e 11315/2000).
La relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, delle
attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario,
nonché dei fatti avvenuti in sua presenza e delle dichiarazioni rese in sua
presenza, mentre per le altre attestazioni, frutto di informazioni a lui
rese, la stessa fa fede fino a prova contraria (Corte di Cassazione nn.
7573/1983; 13925/99; 4590/00; 8799/00 e 5305/99).
In caso di discordanza tra la copia della relata in mano al
contribuente e la copia della stessa in mano all'ufficio, prevale, ai fini
della valutazione della correttezza della notificazione, la copia in mano al
contribuente (Corte di Cassazione sentenze nn. 111/1986; 6309/94; 12575/95 e
4358/2001).
Il contenuto della relata di notifica
Ai sensi dell'art. 148 del C.p.C. e dell'art. 60 del DPR 600/1973 la relata,
in calce e sull'originale, deve contenere la data, la persona a cui è
consegnato l'atto, le sue qualità, il luogo di consegna, le eventuali
ricerche fatte o i motivi della mancata consegna e la sottoscrizione di chi
riceve l'atto (peculiarità rispetto a quanto previsto dall'art. 148 del
C.p.C.).
A questo punto è necessario porre in evidenza come l'art. 26 del DPR
602/1973 al comma II disponga che in caso di consegna a mani proprie o di
persone abilitate non è richiesta la sottoscrizione del consegnatario
dell'originale della cartella.
Il concessionario della pubblica riscossione in varie occasioni ha
interpretato tale disposto come una autorizzazione a non far sottoscrivere
dal consegnatario la relata di notifica.
Tale interpretazione è da ritenersi errata in quanto il legislatore
sancisce, al successivo IV comma, l'obbligo per il concessionario di
conservare la matrice o la copia della cartella per cinque anni con la
relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, ne consegue
che al contribuente viene consegnato l'originale sul quale non occorre la
sottoscrizione, mentre al concessionario resta la copia della stessa.
Di conseguenza l'esonero vale solo per l'originale nelle mani del
contribuente e non per la copia in mano al concessionario.
Ai sensi dell'art. 160 del C.p.C. la notificazione è nulla se non sono
osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata
la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla
data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157 del C.p.C.
Notifica a persone estranee
Se la notifica è espletata in luoghi e nei confronti di persone che non
abbiano alcuna relazione con il destinatario la stessa è inesistente, in
quanto in tali casi l'attività compiuta è totalmente difforme dal modello
legale di notificazione (Corte di Cassazione nn.
10380/97; 9372/1997; 14393/99 e 5011/2000).
Anche la notifica ''a mani'' si perfeziona per il notificante alla consegna
dell'atto
Corte Costituzionale , sentenza 23.01.2004 n° 28
Notificazione - Data - Difformità tra l'originale e laspan style="mso-spacerun:yes">
copia consegnata al contribuente
- Ove vi sia difformità tra
la relata
di notifica
apposta sull'originale e quella dal notificatore redatta sulla copia
consegnata al contribuente,
prevale quest'ultima
(nella fattispecie
sulla copia
dell'avviso di accertamento consegnata al contribuente risultava
una data di notificazione
diversa da quella che si leggeva sull'originale
dell'atto notificato - Sent. n. 10378 del 13 gennaio 1993 (dep. il
20 ottobre 1993) della Corte Cass., Sez. I civ. - Pres. Sgroi, Rel. Sotgiu
Le Notifiche Fiscali la variazione anagrafiche ha effetto immediato fino al
04/07/2006 e dopo tale data dopo 30 giorni - Corte di Cassazione Sentenza
n.26542 depositata il 05/11/2008
A cura del Dott. Giuseppe Marino, difensore tributario
La problematica della notifica fiscale in caso di variazione di residenza e'
un tema che ha avuto un elevato contenzioso purtroppo non sempre a favore
dei contribuenti.
La Corte di Cassazione con la sentenza n.26542
depositata il 05/11/2008 in base alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 360/2003 ha
affermato, che le variazioni anagrafiche hanno effetto immediato fino al
04/07/2006 e dopo tale data trascorsi 30 giorni dalla suddetta variazione.
L'art 60 del Dpr 600/73 nella vecchia formulazione affermava che la
variazione anagrafica aveva effetto trascorsi 60 giorni dalla variazione.
La Corte Costituzionale ha affermato che È costituzionalmente illegittimo
l'art. 60, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nella
parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del
contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai
fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello
dell'avvenuta variazione anagrafica.
La Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che un limite
inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle
notificazioni è rappresentato dall'esigenza di garantire al notificatario
l'effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell'atto notificato e,
quindi,
l'esercizio del suo diritto di difesa (sentenza n. 346 del 1998).
Il legislatore può, dunque, nell'esercizio della sua discrezionalità,
prevedere che le variazioni di indirizzo, ai fini delle notificazioni da
effettuarsi da parte dell'amministrazione finanziaria, non abbiano un
effetto immediato, agevolando, in tal modo, l'attività dei relativi uffici
ed assicurando una migliore tutela degli interessi di carattere generale di
cui sono portatori. Tale differimento di efficacia, pur legittimo in linea
di principio, va, tuttavia, contenuto entro limiti tali da non pregiudicare,
sacrificando l'effettiva possibilità di conoscenza dell'atto da parte del
destinatario, l'esercizio del suo diritto di difesa.
Pregiudizio che certamente si verifica ove l'anzidetto differimento sia
stabilito, come nella previsione di cui alla norma impugnata, per un periodo
di tempo (sessanta giorni) non solo eccessivamente lungo, ma addirittura
pari al termine di impugnazione dell'atto dinanzi alle
commissioni tributarie.
Va, dunque, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata,
restando comunque riservata al legislatore l'individuazione di un diverso e
più congruo termine per l'opponibilità della variazione anagrafica
all'amministrazione finanziaria.
Secondo la Cassazione le notifiche effettuate Come già ricordato, per
effetto della più volte citata sentenza della Corte Costituzionale n. 360
del 2003, ai fini delle notificazioni, le variazioni e le modificazioni
dell'indirizzo del contribuente hanno effetto dal momento stesso della
avvenuta variazione anagrafica e non, come previsto dall'originario testo
del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, u.c., dal sessantesimo giorno
successivo.
Ne consegue pertanto che la notificazione ex art. 140 c.p.c., effettuata,
dopo la variazione anagrafica, nel comune di precedente residenza deve
ritenersi radicalmente nulla, non rilevando che il contribuente, nel
successivo modello unico presentato abbia indicato, come residenza fiscale
il Comune precedente, non potendo tale, in ipotesi non veritiera,
dichiarazione spiegare alcun effetto rispetto ad una notificazione
precedentemente effettuata.
In conclusione quando si effettua una variazione anagrafica bisogna avere la
premura di accertarsi nei trenta giorni successivi che le notifiche alla
vecchia residenza siano ritirati.
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