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Le notifiche via pec vanno fatte in orari prestabiliti ?

Ultimo aggiornamento 21/10/2017
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La notifica a mezzo pec e i limiti imposti dall’art. 147 c.p.c. e dall’art. 16 septies del d.l. 179/2012

L’art. 147 c.p.c. dispone espressamente che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 07:00 e dopo le ore 21:00.

Visto il silenzio della legge n. 53 del 1994 ci si chiede se è possibile violare i limiti dell’art. 17 del cpc.

L’art. 16 septies del d.l. 179/2012 il quale ha espressamente previsto che “la disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21:00, la notificazione si considera perfezionata alle ore 07:00 del giorno successivo.

Quindi non si è in presenza di un’ipotesi di nullità o invalidità della notificazione (la notifica effettuata dopo le ore 21 è perfettamente valida; semplicemente si perfeziona il giorno successivo.

Se notifico alle 21:00 cosa succede?

il principio della scissione degli effetti codificato all’art. 16 quater, comma III, d.l. 179 del 2012 ai sensi del quale “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’ art. 6, comma I, d.p.r. 68/2005, e per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’art. 6, comma II, d.p.r. 68/2005”.

la Corte di Cassazione con la sent. n. 8886 del 04/05/16, Non condivisibile, ha stabilito che l’art. 16-septies d.l. 179/12 “non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario espressamente disposta, pretendendo cge il notificante debba  ricevere entro le ore 21 del giorno in cui effettua la notificazione non solo la ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata ma anche la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di PEC.

 

 

 

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