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Mediazione tributaria obbligatoria come funziona i problemi di incostituzionalità
Ultimo aggiornamento 07/10/2017
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Istanza di mediazione ai sensi della Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n.9/E del 19 marzo 2012 applicabile ai ricorsi tributari per valore non superiore a 20.000,00 euro (Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste) per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative ad atti dell’Agenzia delle Entrate, notificati a decorrere dal 01/04/2012, e per gli atti del concessionario e degli enti locali dal 01/01/2016.
Importo elevato a 50.000 euro modificato dall’ art. 10, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. A norma dell’art. 10, comma 2, del medesimo D.L. n. 50/2017 tali modifiche si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 01/01/2018. La Corte Costituzionale sentenza n° 98  del 16/04/2014 ha stabilito l’illegittimità costituzionale della’rt. 17 bis  sulla mediazione tributaria che prevedeva  l'inammissibilità del ricorso, che ora diventa improcedibilità.

Schema sintetico

01/04/2012

Entra in vigore la mediazione obbligatoria per gli importi fino a 20.000 euro al netto di sanzioni ed interessi solo per gli atti dell'agenzia (esclusi concessionario della riscossione ed enti locali)

01/01/2016

Estesa la mediazione obbligatoria per gli importi fino a 20.000 euro al netto di sanzioni ed interessi sia per l'agenzia delle entrate sia per gli enti locali e anche per gli atti del concessionario

01/01/2018

Estesa la mediazione obbligatoria per gli importi fino a 50.000 euro al netto di sanzioni ed interessi

L’art. 9 c. 1 lett l) del D.Lgs. 156 del 24 settembre 2015 modifica la disciplina del reclamo e della mediazione tributaria, introdotto dal D.L. 98/2011

il nuovo comma 1 dell’articolo 17-bis efficace dal 1.1.2016 stabilisce che “il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa”. In sostanza, come confermato dalla CM 38/E/15, il reclamo è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso, eventualmente con la possibilità di inserire una proposta di mediazione, che ora non è più obbligatoria, quindi anche se si omette la dicitura Ricorso reclamo ex art. 17 bis, il ricorso s'intende comunque proposto con mediazione.

Che succede se il ricorso mediazione si deposita prima dei 90 gg? Il nuovo comma 2 dell’articolo 17-bis stabilisce che “Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo”. Quindi in sostanza il giudice deve semplicemente aspettare che trascorrano 90 gg della mediazione e poi può fissare udienza tenendo presente i 60 gg di tempo per la costituzione.

 

La procedura quindi è la seguente:

Ricorso entro 60 gg

Deposito alla CTP entro 30 gg dallo spirare dei 90 gg della mediazione (attenzione però che se l'ufficio risponde prima avete 30 gg dalla risposta per depositare)

Se si omette Ricorso reclamo ex art. 17 bis il ricorso è comunque valido con mediazione e non è necessaria quindi alcuna proposta

Se si deposita prima dello spirare dei 90 gg, il ricorso è sempre valido anche se improcedibile fino a quando non matura il termine di 90 gg, per cui il giudice deve semplicemente attendere lo spirare del termine e fissare l'udienza.

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Dal 2012 è entrata in vigore e già ci sono due ordinane delle Commissioni Tributarie che hanno rinviato gli atti alla Consulta per sospetto di illegittimità costituzionale della norma.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del DLgs. n. 546 del 1992 così come introdotto dal DL n. 98 del 6.7.2011 conv. con L. n. 111 del 15.7.2011 per violazione degli artt. 3, 24 e 25 La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia con ordinanza n.18/02/13 del 07/02/2013 ha rinviato gli atti alla Corte Costituzionale.

Ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del reclamo-mediazione per violazione degli articoli 3, 24, 25, 111 e 113 della Costituzionale Commissione tributaria Provinciale di Campobasso con ordinanza Commissione tributaria provinciale Campobasso con ordinanza n. 07/12/2013 del 17/04/2013, , ha rimesso gli atti alla Consulta.

Quali sono i sospetti di incostituzionalità

1. La mancanza di imparzialità, decide un organo terzo, non chi ti manda l'atto, l'art.111 della Costituzione recita: Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale

2. Violazione dell'art.3 della C. diritto alla difesa, la sanzione dell'inammissibilità (anzichè dell'improcedibilità che puo' essere sanata )del ricorso per omessa presentazione del reclamo, ovvero la perdita definitiva del diritto di adire il giudice per omessa attivazione di un rimedio amministrativo, condiziona l'accesso alla giurisdizione tributaria, comprimendo il diritto di difesa

3. Violazione dell'art.113 della Costituzione per aver limitato la mediazione a una determinata categoria di atti, in violazione dell'art. 113 che recita:Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

4. Violazione art.25 della Costituzione :Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge .

Qual'è stata la decisione della Corte Costituzionale?

La Corte Costituzionale , con sentenza n° 98  del 16/04/2014:  ha stabilito che è  costituzionalmente illegittimo l’art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera dell’art. 1, comma 611, lettera a), numero 1), della Legge n.147 del 27/12/2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014) .

la sentenza della Corte Costituzionale sulla mediazione tributaria è a dir poco sconcertante, in a parole semplici ha dichiarato incostituzionale l'inammissibilità del ricorso, che ora diventa improcedibilità, ma salva l'illegittimità per quanto riguarda l'imparzialità e la terzietà dell'organo di mediazione, il fisco stesso!

Cosa succede se non faccio prima la mediazione tributaria Obbligatoria? il ricorso è improcedibile, per cui bisogna prima fare la mediazione e poi ridepositare il ricorso, fate pero' presente ai giudici ,se l'ufficio si costituisce invoca l'improcedibilità e dice che dovete pagare, a cosa serve la mediazione se l'ufficio ha già detto che devo pagare? La questione non è di poco conto

Come funziona la mediazione fiscale? quali sono le regole da seguire.

La Mediazione tributaria è obbligatoria per gli Atti notificati dal 1 aprile 2012  Ricevuti dal contribuente e per importi Importi fino a 20.000,00€

Il valore dell’atto è determinato con riferimento alla maggiore imposta accertata al netto delle sanzioni e degli interessi

Per gli atti che irrogano solo le sanzioni il valore è determinato con riferimento esclusivamente alla somma di queste

In caso che l’atto contenga contributi o multe, il valore va determinato al netto di queste.

A quali atti si applica la mediazione

Avviso di accertamento

Avviso di liquidazione

Provvedimento che irroga sanzioni

Ruolo /Cartella di pagamento che riguarda l’Agenzia

Rifiuto espresso e tacito rimborso tributi, sanzioni e interessi

Diniego o revoca agevolazioni

Ogni altro atto emesso dall’Agenzia delle Entrate per il quale la legge prevede autonoma impugnabilità in Commissione

A quali atti non si applica la mediazione

Cartella di pagamento (salvo che non riguardi anche l’agenzia delle Entrate)

Avviso di mora e/o di intimazione di pagamento

Iscrizione di ipoteca su immobili e fermi amministrativo beni mobili registrati

Atti relativi ad operazioni catastali

Termini e  modalità di presentazione del ricorso reclamo per mediazione

ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELL’ATTO DA IMPUGNARE, PROPORRE RICORSO RECLAMO

La sospensione dei termini feriali non si applica alla mediazione

TRASCORSI 90 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL RICORSO, SE L’UFFICIO NON RISPONDE SI DISPONE DI 30 GIORNI PER DEPOSITARE IL RICORSO. Se l’ufficio risponde devo depositare il ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’atto.

Per evitare la Mediazione basta notificare il ricorso solo a Equitalia, ovviamente devono sussistere motivi ad essa riferibili

Ai sensi della Circolare n.9/E del 19/03/2012 emessa dall’Agenzia delle Entrate Direzione affari legali e contenzioso, perfettamente in linea con la sentenza della Cassazione a sezioni Unite sentenza n.16412 del 25 luglio 2007 in alternativa alla mediazione il ricorrente puo’ citare solo il Concessionario non sussistendo litisconsorzio necessario.

Se si raggiunge un accordo

RIDUZIONE DELLE SANZIONI 40%

L’ACCORDO SI PERFEZIONA CON IL PAGAMENTO DELL’INTERO IMPORTO O CON LA PRIMA RATA SE  IN 8 RATE TRIMESTRALI

L’Ufficio deve valutare 3 parametri

1.Incertezza della questione controversa

2.Grado di sostenibilità della pretesa

3. Economicità Azione  amministrativa

E’ IL RICORSO VERO E PROPRIO AVENTE PER OGGETTO:

 

Come si imposta il ricorso

Ricorso con istanza ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 avverso…………………………..

 

CAUSA PETENDI (ragioni della domanda)

 

PETITUM (cosa si cheide al giudice)

 

ISTANZA Ai sensi dell’art. 17-bis del Dlgs 546/92

 

ATTENZIONE A NON CREARE ACQUIESCENZA

 

 

La commissione tributaria provinciale che emette la sentenza condanna

la parte soccombente a versare all’altra parte a titolo di rimborso delle spese  del procedimento di mediazione una somma pari al 50% delle spese di giudizio

Si rammenta che è obbligatoria l’assistenza di un difensore abilitato

quando il valore della lite supera € 2.582,28

 

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