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La Notifica degli atti amministrativi tributari e gli atti giudiziari vanno notificati ancora dalle Poste Italiane, la nuova legge non è retroattiva e non opera fino a quando non sarà istituito il nuovo albo delle imprese che potranno effettuare le notifiche

 

Ultimo aggiornamento 15/01/2018
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La notifica degli atti tributari e degli atti giudiziari devono essere notificati ancora da Poste Italiane, lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n.234/2018 che ha stabilito, che fino a quando non sarà istituito l'albo delle società che saranno abilitate farlo, la competenza resta quella di poste Italiane.

La Suprema Corte , ha stabilito, come previsto dall'art. 11 delle preleggi che vieta l'efficacia retroattiva delle norme, che la nuova L.124/2017 che ha liberalizzato le notifiche dando la possibilità alle società private di effettuare le notifiche del circuito amministrativo giudiziario, non può essere applicato retroattivamente all'entrata in vigore della Legge avvenuta il 10/09/2017.

La Legge l'art. 4 del D. Lgs. n. 261/1999 che stabilisce al comme 5: Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l'attivita' della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica. E' chiaro che la notificazione delle cartelle estatoriali può avvenire solo tramite il fornitore del servizio universale (ossia Poste Italiane). Tale riserva è cessata dal 10/09/2017 come previsto dall'art. 1, commi 57 e 58, Legge n. 124 del 4 agosto 2017 riconoscendo la facoltà di rilasciare licenze a società private che devono avere requisiti tali da garantire l'ordine pubblico che saranno stabiliti dal ministero della Giustizia, ma nonostante ciò nessun albo è stato istituito e nessun criterio di individuazione dei soggetti da abilitare è stata posto in essere .

Il problema è che nonostante sia stato liberalizzato il servizio, nessun albo è stato ancora istituito, per cui tutte le notifiche effettuate sia dallo stato tramite nexive, defendini etc.., sia dai Comuni tramite le società private non possono essere considerate valide.

Attenzione però che nessuna sanatoria ex art. 156 cpc, può trovare applicazione, essendo tale notifica inesistente e non nulla, in quanto fuori dallo schema legale previsto dalla norma

 

 

 

scarica l'ordinanza della Cassazione in originale n. 234.2018

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