Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30-18.30
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Pagamento dell'Iva al
momento dell'effettiva riscossione (articolo 7).
In via sperimentale per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, il pagamento
dell'Iva avverrà al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo.
L'imposta diventa comunque esigibile decorso un anno dal momento di
effettuazione dell'operazione.
Quindi trascorso un anno dall’emissione della fattura l’Iva va pagata comunque indipendentemente dall’incasso.
Il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.
Non possono quindi usufruire della sospensione i titolari di regimi speciali iva e coloro che applicano il regime del reverse charge.
La fattura dovrà indicare con annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di questa annotazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Sarà necessario quindi indicare sulla fattura: “ Operazione con Iva ad esigibilità differita ex art. 7 decreto legge 29 novembre 2008 n. 185”
Questa norma è subordinata al via libera di Bruxelles. Un decreto del ministro dell'Economia stabilirà dopo l'autorizzazione, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione e le modalità di attuazione dell'articolo.
Siamo quindi in
attesa dell’autorizzazione della Comunità Europea e del Decreto Ministeriale che
stabilirà i limiti dei volumi d’affari per usufruire dell’agevolazione.