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La questione dell'Irap dei professionisti è ormai da anni, che si sta trascinando, l'Irap si applica a coloro che hanno un'organizzazione d'impresa, quindi il professionista di regola non la deve pagare (Cassazione sentenze dalla n. 3672 alla n.3682, depositate tutte il 16 febbraio 2007- Corte Costituzionale sentenza 156/01).
Ma cosa significa non avere organizzazione d'impresa, ormai è assodato che chi non ha dipendenti e non ha beni strumentali rilevanti, l'irap non la paga,(ad esempio colui che sviluppa software) ma si sta configurando un'altro orientamento secondo il quale i professionisti iscritti agli ordini professionali anche con dipendenti e beni strumentali non la devono pagare, in quanto senza la presenza dell'iscritto all'ordine non è possibile autonomamente mandare avanti lo studio.
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a dichiarazione Irap è diventata autonoma da unico 2010 redditi 2009, quindi prima i commercialisti erano costretti a dichiararla altrimenti il sistema Entratel non permetteva la trasmissione del file, per cui anche se dichiarata non andava pagata, in tal senso si è espressa la Comm. trib. reg. de L’Aquila, Sez. distaccata di Pescara, Sez. I Sent. n. 172/01/2007 depositata il 31 dicembre 2007 (ud. del 19 settembre 2007)Da Unico 2011 redditi 2010 la dichiarazione è disgiunta, per cui chi aveva i requisiti per non pagarla (assenza di dipendenti e organizzazione) aveva due strade
Le strade attenzione sono due
Non presentare la dichiarazione Irap e non pagare (consigliabile)
Presentare la dichiarazione Irap, pagare e chiedere il rimborso (rischiate non ottenere nulla, perchè chi dichiara paga)
A mio parere la migliore soluzione è la prima, perché se si presenta la dichiarazione e si chiede il rimborso, rischiate che vi contestano il fatto che vi siete autodenunciati e pertanto dovete pagare, tesi non del tutto infondata.
Infatti; prima la dichiarazione era unica e l'Irap bisognava dichiararla per forza maggiore altrimenti veniva scartata da Entratel ,
ma qualora l’avvenuta compilazione del relativo quadro sia esclusivo frutto dell’automatismo del programma informatico utilizzabile per la redazione della dichiarazione e si renda necessario ad evitare lo scarto dell’invio telematico non puo' dirsi, che ci sia una autodenuncia del debito irap per cui il contribuente ha diritto a non pagarla.La dichiarazione Irap è diventata autonoma da unico 2010 redditi 2009,
anche se il provvedimento art.1 comma 52 della finanziaria 2008 ne stabiliva la decorrenza da unico 2009, il Ministero con DM 11/09/2008 ne stabili' il rinvio applicando anche per quell'anno le vecchie regole.
Comm. trib. reg. de L’Aquila, Sez. distaccata di Pescara,
Sez. I Sent. n. 172/01/2007 depositata il 31 dicembre 2007 (ud. del
19 settembre 2007)
Irap non dovuta dai professionisti iscritti agli ordini a prescindere dall’autonoma organizzazione che è esclusa per principio
Commissione Tributaria Regionale di Roma 238/01/13 depositata il 22/04/2013
L’automatica sottopozione ad IRAP del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate vanificherebbe l’affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatone ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, tale da escludere che l’IRAP divenga una (probabilmente incostituzionale) “tassa sui redditi di lavoro autonomo”. Vi sono, a giudizio del Collegio, ipotesi in cui la disponibilità di un dipendente (magari part-time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista, non costituisce un fattore “impersonale ed aggiuntivo” alla produttività del contribuente, ma costituisce semplicemente una comodità per lui (e per i suoi clienti). Una diversa interpretazione normativa costituirebbe una sorta di sanzione che scoraggerebbe l’assunzione di dipendenti. Tra l’altro (Nda non ci dimentichiamo che per le cosi dette professioni protette ossia quelle per l’esercizio delle quali è necessario l’iscrizione a un ordine o albo non possono esistere senza il professionista per il quale il dipendente costituisce un semplice ausilio, che certamente non puo’ sostituirlo a tal punto da creare un autonoma organizzazione, puo’ la segretaria visitare un paziente e fare diagnosi?) Corte di Cassazione, sentenze n. 22020 e la n. 22022, del 25/9/2013
Secondo la
Commissione Tributaria Regionale di Roma, i professionisti iscritti agli ordini professionali, sono per principio esclusi dal pagamento dell’Irap, in quanto l’attività non puo’ essere svolta senza la loro presenzaLa materia del contendere consiste nell'interpretazione e concreta applicazione di alcune sentenze della Corte Costituzionale, le quali nel ribadire la legittimità dell'IRAP hanno però ritenuto che essa non si applicasse qualora l'attività fosse svolta in assenza di organizzazione imprenditoriale.
In particolare, Corte Costituzionale sentenza 156/01,
ha sancito l'inammissibilità delle varie questioni di legittimità concernenti l'intero d. 19s. 446/97, ed ha dichiarato specificamente infondate le questioni di legittimità degli artt. 2,3, l° co, 4,8, 1l,36 e 76 dello stesso decreto che concernono direttamente o indirettamente il lavoro autonomo artistico o professionale. Nella motivazione della detta sentenza la Corte Costituzionale si sofferma a lungo proprio sulla questione della rispondenza ai principi costituzionali dell'assoggettamento ad IRAP del lavoro autonomo, spiegando che questo è pienamente conforme ai principi di eguaglianza e capacità contributiva rispetto all'imposizione che colpisce la base imponibile costituita dall'attività imprenditoriale, essendo identica in entrambe i casi l'idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta, non apparendo inoltre la suddetta uguaglianza lesiva della garanzia costituzionale prestata al lavoro. Subito dopo però osserva che l'elemento organizzativo, necessario ai fini dell'imposizione IRAP, è connaturato alla nozione d'impresa, mentre è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in essenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui: in tal caso, in mancanza di specifiche disposizioni normative, l'accertamento costituisce una questione di mero fatto, e quindi una volta appurata l'assenza di elementi organizzativi, l'imposta non va applicata.L'ufficio interpreta tale condizione di esenzione come assenza totale di elementi di organizzazione, condizione questa impossibile nell'ipotesi di lavoro autonomo, in cui l'organizzazione sarebbe in re ipsa, rappresentata dalla mera attività del professionista (ndr come si puo’ ipotizzare che un commercialista invii le dichiarazioni senza computer?).
Una tale interpretazione non può essere condivisa in quanto la Corte Costituzionale aveva individuato i parametri minimi di applicazione dell'imposta proprio al fine di poter escludere gli elementi di incostituzionalità avanzati in sede di remissione.
Infatti, la specie che aveva dato luogo alla pronuncia della Corte Costituzionale consisteva nella sottoposizione ad IRAP dei redditi derivanti da attività libero professionale e la Corte espressamente ha sancito che "è evidente che nel caso di un'attività professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione risulterà mancante il presupposto dell'IRAP". Accedere quindi all'interpretazione dell'Ufficio sarebbe come considerare la sentenza della Corte Costituzionale come inutiliter data.
D'altra parte deve considerarsi la natura reale dell'IRAP, che ha come presupposto una pluralità di elementi ulteriori rispetto alla mera attività lavorativa. Accogliendo la tesi dell'organizzazione intrinseca avanzata dall'appellante si verrebbe a tassare non il valore della produzione netta, come
previsto dalla norma istitutiva deIl'IRAP, ma si attuerebbe una mera doppia imposizione del reddito, si tratterebbe in altre parole di un surrettizio aumento dell'aliquota IRPEF gravante sul reddito prodotto, della cui legittimità costituzionale sarebbe lecito dubitare.
In base all'affermazione della Corte Costituzionale l'esercizio delle professioni cosiddette protette, cioè quelle per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione all'ordine professionale, non integra mai il presupposto per l'applicazione dell'IRAP. In ambito fiscale l'attività di lavoro autonomo e quella d'impresa sono disciplinate separatamente perché caratterizzate da una differente natura: l'attività d'impresa si basa, infatti, sull'organizzazione che è data da un complesso di beni strumentali funzionalmente collegati tra loro al fine dell'esercizio dell'impresa, tanto da assumere le caratteristiche di un quid pluris rispetto all'attività di lavoro personale dello stesso imprenditore; detta organizzazione è di regola assente o riguarda l'esercizio delle professioni intellettuali,
caratterizzate come sono dal requisito dell' intuitu personae. Ne consegue che nell'esercizio delle professioni intellettuali è, in via di principio, assolutamente non configurabile l’ esistenza di un' organizzazione di beni che possa funzionare separatamente e indipendentemente dall'intervento del professionista, dovendo essere prevalente la sua personale attività professionale rispetto all' eventuale utilizzazione di qualsivoglia organizzazione di beni strumentali che non potrà mai essere sostitutiva dell' attività medesima. Ne deriva così che ai fini IRAP rileva la presenza di un'organizzazione d'impresa e questa non è data dal coordinamento e dall' organizzazione più o meno complessa di cui è capace il professionista per migliorare o rendere più agevole lo svolgimento del proprio lavoro, ma da quella organizzazione, autonoma rispetto al lavoro professionale, capace di spersonalizzare l'attività svolta e di fornire come struttura a se stante quella prestazione professionale che connota l'attività professionale tipica del professionista.
Anche a parere della stessa agenzia delle entrate (risoluzione n. 118 del 28 maggio 2003) la natura personale dell'attività professionale non viene meno, anche nel caso di organizzazioni più complesse
come quella della società tra professionisti. Le attività professionali, ad esempio geometra, ingegnere, avvocato, notaio, agente di commercio non possono svolgersi in sua assenza e, per quanto possa essere minima l'organizzazione professionale della quale egli si serva, la sua presenza nell'esercizio dell'attività sarà sempre e comunque indispensabile e, all'opposto, per quanto ampia e sofisticata sia la predetta organizzazione, sarà sempre e comunque necessario far riferimento alla presenza personale del professionista abilitato perché l'attività di questi possa effettivamente svolgersi.Né risulta meritevole di condivisione che possa considerarsi soggetta ad IRAP l'attività professionale quando, in ragione della sua particolare specificità e complessità non può in alcun modo prescindere, neppure astrattamente, da una seppur minima forma di autonoma organizzazione, la quale appunto fornisce elemento fondamentale per differenziare tale attività di lavoro da quella svolta in maniera dipendente.
Nella specie inoltre non si evidenziano costi per beni ammortizzabili o per l'acquisizione di servizi di terzi che potrebbero far pensare ad un'organizzazione imprenditoriale, circostanze queste che fanno ritenere ricorrere le condizioni per l'esenzione dall'IRAP. Va quindi annullata la cartella
relativa ai recuperi dell'IRAP non versata in sede di autoliquidazione.
Le novità della finanziaria 2008- art. 1 comma 43-45 In attesa della completa attuazione dell'art. 119 della Costituzione, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1.1.2009, sarà istituita con Legge regionale. Rimarrà comunque l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non potranno modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali potranno modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Per evitare incrementi di costi, le funzioni di liquidazione, accertamento e di riscossione sono affidate all'Agenzia delle Entrate. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole regioni, proseguirà nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente.
L'aliquota
Art. 1 comma 50 lett.H - L'aliquota IRAP del 4,25% viene sostituita con l'aliquota del 3,9%.
Irap società di Capitali ed enti commerciali
Art. 1 comma 50 lettera a - Determinazione dell'irap - Viene modificato l'art. 5 del D.Lgs n. 446/1997 (relativo alla disciplina IRAP). Si stabilisce che per le società di capitali ed enti commerciali, la base imponibile viene determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma, lettere A) e B), dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9, 10, lettere c) e d), 12 e 13, come risultanti dal conto economico dell'esercizio. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile viene determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle sopra indicate. Pertanto, tra i componenti negativi non possono essere, comunque, considerati in deduzione: - Le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'art. 11 del D.Lgs n. 446/1997; - la quota interessi dei canoni di leasing, desunta dal contratto; - le perdite su crediti; - l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I). I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. Concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione anche le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio é diretta l'attività dell'impresa. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate sopra concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa.
Irap ditte individuali e società di persone
Art.1 Comma 50 lettera b Viene, inserito il neo art. 5 bis nel D.Lgs. n. 446/1997 (relativo alla disciplina IRAP). Si dispone che per le società di persone e le imprese individuali, la base imponibile viene determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi - di cui all'art. 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del TUIR, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93 del TUIR, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili ai fini IRAP: - le spese per il personale dipendente e assimilato; - i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma l, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997; - la quota interessi dei canoni di leasing, desunta dal contratto; - le perdite su crediti; - l'imposta comunale sugli immobili (ICI). I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale. Tuttavia, le imprese individuali e i lavoratori autonomi hanno la facoltà di optare per l'applicazione delle disposizioni IRAP previste per le società di capitali. L'opzione é irrevocabile per tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti in senso diverso; anche in questo caso, l'opzione é irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.
Irap persone fisiche e società semplici:
Art.1 comma 50 lett e - Viene modificato l'art. 8 del D.Lgs. n. 446/1997 (disciplina relativa all'IRAP) che riguarda le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate, i professionisti (ovvero gli esercenti arti e professioni). Per tali soggetti, la base imponibile viene determinata dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. La novità è data dalla seguente neo disposizione (che viene aggiunta nel citato art. 8): I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono come rilevano ai fini della dichiarazione dei redditi
Irap disposizioni comuni per la sua determinazione
Art.1 comma 50 lett. f - L'art. 11 del D.Lgs. subisce una serie di modiche, per cui di seguito si riporta il contenuto sintetizzato modificato con la Finanziaria 2008: Nella determinazione della base imponibile: a) sono ammessi in deduzione: 1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; 2) per le società di capitali e gli enti privati, escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 4.600 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta; 3) per i tutti contribuenti, esclusi, le amministrazioni pubbliche, le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 9.200 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12.1.2001. 4) Tranne per le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; 5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, o dal responsabile del centro di assistenza fiscale; b) non sono ammessi in deduzione: - i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nonché i compiti attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 67 del TUIR; - i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; - i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente; - gli utili spettanti agli associati in partecipazione; Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente. Deduzione, fino a concorrenza Sono, inoltre, ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi: a) euro 7.350 se la base imponibile non supera euro 180.759,91; b) euro 5.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91; c) euro 3.700 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91; d) euro 1.850 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91. A coloro con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque. Per quanto riguarda, invece, la determinazione della base imponibile IRAP si prevede la riduzione delle deduzioni forfetarie fissate per scaglioni di valore netto di produzione per tutti i soggetti ad eccezione delle imprese individuati e dei lavoratori autonomi peri quali è previsto l'aumento delle citate detrazioni. Inoltre, si dispone la riduzione delle deduzioni forfetarie stabilite in funzione del numero dei lavoratori dipendenti impiegati. Infatti, si stabilisce che per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni sopra indicate va aumentato, rispettivamente, di euro 2.150,00, euro 1.625,00, euro 1.050,00 ed euro 525,00. La restante parte dell'art. 11 del D.Lgs. 446/1997 non ha subito modifiche.
Irap presentazione della dichiarazione alla Regione decorrenza
Art. 1 Commi 51 e 52 - Le novità sull'IRAP si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2008). L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 previa indicazione nell'apposito prospetto di cui all'art. 109, comma 4, lettera b), del TUIR viene recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31.12.2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell'IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'art. 111 del TUIR, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31.12.2007. Continuano a formare la base imponibile le quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina. Pur rimanendo la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal D.Lgs. n. 446/1997, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2008), la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive non dovrà più essere presentata in forma unificata e dovrà essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31.3.2008, saranno stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP e saranno dettate le opportune disposizioni di coordinamento.
Irap e professionisti
Con una serie di pronunce che hanno investito l'intera Sezione tributaria (
Cassazione sentenze dalla n. 3672 alla n.3682, depositate tutte il 16 febbraio 2007) altre sono ancora in fase di deposito, la Cassazione è intervenuta in modo esaustivo - e speriamo in via definitiva - sulla questione della applicabilità dell'Irap nei confronti dei professionisti e lavoratori autonomi.Cos'ha stabilito la Cassazione
In primo luogo ha stabilito che e' da escludersi
che gli autonomi che svolgono attività "protetta" dalla iscrizione
all'albo professionale siano per questo non assoggettati all'Irap, ma e'
necessario valutare caso per caso. l'assoggettabilità all'Irap degli esercenti
arti e professioni deve essere esclusa in concreto nel caso in cui
la loro attività professionale sia svolta in assenza di
elementi di autonoma organizzazione di capitale o lavoro altrui, non
consentendo invece la lettera e la ratio della
norma
l'adozione di un criterio quantitativo. E' da rigettare
la tesi dell'Amministrazione finanziaria che che - a
prescindere dalla sussistenza in concreto di autonoma
organizzazione nel senso più oltre indicato - ravvisa il presupposto
impositivo in tutte le attività di lavoro autonomo esercitate ai sensi
dell'art.49 comma 1, del D.p.r. 917/86
In secondo luogo che la non assoggettabilità non e' limitata ai soli lavoratori autonomi che compilano il quadro E, ma anche quelli che svolgono altre attività e che compilano il quadro G di unico.
Dobbiamo quindi valutare la sussistenza del
requisito della "autonoma organizzazione" che ricorre
allorquando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il
responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in
strutture organizzative riferibili ad altrui
responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali
eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo
indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di
organizzazione, oppure si avvalga in modo non
occasionale di lavoro altrui;
In parole semplici si configura l'autonoma organizzazione, quando il professionista fa uso di beni strumentali eccedenti il necessario e usufruisce del lavoro altrui in modo abituale tale da porre il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso.
E' stata definitivamente risolta a mio parere in modo sbrigativo, il problema della contrarietà dell'imposta alla normativa comunitaria, laddove si riteneva l'irap un iva camuffata e considerato il fatto che il diritto comunitario ammette una sola imposta sul valore aggiunto l'irap sarebbe stata illeggittima, ma la questione e' stata definitivamente risolta in senso negativo con la sentenza della Corte europea del 3 ottobre 2006 con la causa C-475/03, che ha ritenuta l'irap legittima.
Problemi applicativi:
Cosa fare allora? se si rientra nei parametri su esposti e' meglio non pagare, ma si potrà genererà sicuramente un contenzioso con il fisco, che riconosce solo le sentenza a Sezioni Unite, per gli altri casi bisogna valutare la situazione specificatamente per ogni soggetto in base alle sentenze. Il problema è che le sentenze della Cassazione non stabilendo un criterio quantitativo certo ha generato non pochi problemi e ha affidato ai giudici la valutazione personale. (Siamo tutti uguali innanzi ai Giudici, ma non tutti i Giudici sono Uguali tra loro), in ogni caso conviene combattere.
Una seconda possibilità e' pagare e chiedere il rimborso con conseguente ricorso in commissione tributaria per silenzio rifiuto.
Per chi desidera valutare la propria situazione puo' chiedere un preventivo e sarà rilasciata una relazione tecnica oppure per richiedere il rimborso e iniziare il contenzioso per recuperare l'irap per gli anni precedenti.
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