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Come ottenere i code line inps dal 01/01/2013
I Contributi Inps commercianti e artigiani da pagare nel 2009
Commercianti scadenze 18 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2009 e 16 febbraio 2010, importo rata € 717,06 a trimestre per un totale annuo di € 2.868,26
i contributi fissi vanno corrisposti fino ad un volume di affari di € 14.240,00
da € € 14.240,01 a € 42.069,00 si applica la percentuale del 20,09%
da € 42.069,01 a € 70.115,00 si applica la percentuale del 21,09%
I contributi percentuali vanno pagati in due rate la prima il 16/06/2009 )prorogabile con la maggiorazione dello 0,40% fino al 16/07/2009 ) la seconda il 01/12/2009
Artigiani scadenze scadenze 18 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2009 e 16 febbraio 2010 € 713,86 a trimestre per un totale annuo di € 2.855,44
contributi fissi vanno corrisposti fino ad un volume di affari di € 14.240,00
da € € 14.240,01 a € 42.069,00 si applica la percentuale del 20,00%
da € 42.069,01 a € 70.115,00 si applica la percentuale del 21,00%
I contributi percentuali vanno pagati in due rate la prima il 16/06/2009 )prorogabile con la maggiorazione dello 0,40% fino al 16/07/2009 ) la seconda il 01/12/2009
Il Call Center Integrato Inps-Inail
è raggiungibile attraverso il numero 803.164 e risponde alle esigenze
di informazioni su aspetti normativi, procedimentali e su singole pratiche,
sia dell'Inps sia dell'Inail.
Fornisce, in automatico o con intervento dell'operatore, informazioni e
servizi online, risultando uno "sportello virtuale" al servizio del
cittadino.
Gli operatori sono a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e
il sabato dalle 8 alle 14, mentre il servizio automatico (per la provincia
di Bolzano in lingua tedesca) è in funzione 24 ore al giorno, compresi i
festivi.
Il servizio è completamente gratuito.
Contributi artigiani e commercianti dimezzati per i giovani: Il beneficio del dimezzamento dei contributi dovuti dai giovani artigiani e commercianti ex articolo 3, comma 9, della legge 488/98 compete a chi si iscrive in qualità di titolare alle gestioni previdenziali, a condizione che all'atto dell'iscrizione abbia un'età inferiore a 32 anni. L'Inps, con la circolare 76 del 31 marzo 1999, ha inteso applicare il beneficio anche ai familiari collaboratori del nuovo iscritto, anch'essi iscritti per la prima volta contemporaneamente al titolare e con un'età inferiore ai 32 anni. Pertanto, in questo caso sia titolare che collaboratori si devono iscrivere per la prima volta alle gestioni previdenziali e avere entrambi meno di 32 anni.
S.r.l. e Contributi commercianti
I soci di srl, non sono automaticamente obbligati all'iscrizione alla cassa commercianti dell'Inps,ma e' necessario che sorga il requisito.Il requisito essenziale per fare sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti nell'ambito delle societa` commerciali e` che sia socio e svolga personalmente attivita` nella societa` con abitualita` e prevalenza. L'articolo 1, comma 203, della legge 662/1996 (collegata alla Finanziaria '97), nel sostituire il comma 1 dell'articolo 29 della legge 160/1975 (norma che disciplina l'iscrizione alla gestione Ivs commercianti), ha operato dal 1' gennaio 1997 una estensione dell'obbligo assicurativo nella gestione degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 613/1966, includendovi, tra gli altri, anche i soci delle societa' a responsabilita' limitata, in precedenza esclusi per la loro limitata responsabilita' nella conduzione dell'impresa. Lo stesso articolo 1, al comma 202, ha esteso, sempre dal 1' gennaio 1997, l'iscrizione nella predetta gestione a tutti i soggetti che esercitano in qualita' di lavoratori autonomi le attivita' classificabili nel settore terziario come definito dall'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 88/1989 (settore che comprende, oltre alle attivita' commerciali in senso stretto, anche quelle di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari), con esclusione dei professionisti e artisti.Era sorto pertanto il dubbio sull'obbligo automatico di iscrizione all'Inps dei soci di srl, ma Il Consiglio di Stato, con parere espresso il 17 giugno 1998 ha ritenuto che il requisito della titolarita' dell'impresa dovesse essere valutato, al di la' dell'interpretazione letterale della norma, sotto un profilo strettamente sostanziale che riconduce l'attivita' imprenditoriale al socio lavoratore, cioe' a colui che partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza (socio imprenditore, rispetto alla figura del socio di capitale). Cio', a prescindere dalla separazione della responsabilita' patrimoniale della societa' da quella del socio.
Amministratori S.r.l e gestione separata ex legge 335/95
Per gli amministraori di società vige l'obbligo di iscrizione alla gestione separata inps, con il conseguente obbligo di versamento del 15% del compenso percepito entro il 20 del mese successivo a quello in cui ha percepito il compenso. Il problema nasce per Gli amministratori che svolgono la loro attivita' gratuitamente, alcuni autorevoli colleghi sostengono, che e' comunque obbligatoria l'iscrizione essendo il contratto di amministrazione di società per sua natura onerosa, ma tale interpretazione non e' condivisibile, in quanto il codice civile riconosce autonomia contrattuale e quindi libertà nello stabilire gli obblighi contrattuali, riconoscere alla norma una presunzione assoluta juris et de jure di percezione del compenso contrasterebbe con il sacrosanto diritto di difesa dei cittadini - Nel caso quindi in cui si svolgono attivita' per le quali non viene corrisposto alcun compenso, non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione dell'Inps e di conseguenza non si dovra' dar luogo al versamento del contributo del 10% (attualmente del 15%), Circolare Inps 12 giugno 1996 n. 124.L'obbligo assicurativo non viene meno, nel caso di socio (anche se iscritto alla gestione commercianti), che rivesta la qualifica di amministratore, allorche' lo stesso partecipi con i requisiti di abitualita' e prevalenza al lavoro aziendale della societa', sia esso di tipo esecutivo (ad esempio vendita prodotti) che di tipo direzionale od organizzativo. Per il compenso ricevuto in qualita' di amministratore, il socio sara' tenuto alla iscrizione nella separata gestione di cui alla legge 335/1995.
L'Amministratore di srl puo' scegliere la gestione inps in base all'attività prevalente Cassazione civile, Sez. Lav., 5 ottobre 2007, n. 20886
Cassazione civile, Sez. Lav., 5 ottobre 2007, n. 20886 - Pres. Mattone - Rel. Cuoco - B. c. Inps ed altro Societa` di capitali - Amministratore - Anche socio lavoratore - Iscrizione all’Inps - Unica iscrizione - Per l’attivita` prevalente - Sussistenza - Legittimita` (L. n. 335/95, art. 2, comma 26; L. n. 662/96, art. 1, comma 203) L’attore, dichiarando di essere (in via prevalente) amministratore e socio lavoratore di una ex s.r.l., trasformatasi in s.p.a., conviene l’Inps e la societa` innanzi al Tribunale di Lecco per sentir dichiarare, a seguito della trasformazione, l’illegittimita` della doppia iscrizione - relativa alle dette due qualifiche - in «gestioni» separate. Il Tribunale respinge la domanda. La Corte di appello di Milano respinge il gravame. La Cassazione, su ricorso dell’amministratore soccombente, ha cosı` statuito: Se l’attivita` prevalente legittima l’iscrizione nell’una o nell’altra gestione, come indicato nell’art. 1, comma 208, L. n. 662/96, l’Inps deve accertare la stessa, determinando a quale gestione il richiedente avrebbe dovuto essere iscritto (massima non ufficiale). In applicazione dell’art. 29, comma 1, L. n. 160/75, come sostituito dall’art. 1, comma 203, L. n. 662/96, colui che nell’ambito di una societa` a responsabilita` limitata svolga attivita` di socio amministratore e di socio lavoratore ha l’obbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge l’attivita` con carattere di abitualita` e prevalenza; nell’incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, e` onere dell’Inps decidere sull’iscrizione all’assicurazione corrispondente all’attivita` prevalente
Come classificare i contributi artigiani e commercianti: I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni legislative sono da considerarsi oneri deducibili della sfera privata dell'imprenditore e non rientranti tra i costi di competenza dell'impresa. Pertanto, essi non possono essere dedotti dal reddito d'impresa e, conseguentemente, non vanno annotati su alcun registro contabile. In sede di dichiarazione dei redditi, il commerciante e/o artigiano dovrà compilare il Quadro RP del Modello Unico PF indicandoli fra gli oneri deducibili effettivamente pagati nell'anno. Tuttavia si osserva che, qualora i contributi previdenziali in questione siano stati contabilizzati dall'impresa, gli stessi rappresentano dei costi indeducibili.
I Contributi previdenziali per le attività stagionali vanno corrisposti per l'intero anno
L'Inps ha rivisto i criteri per l'assicurazione dei lavoratori autonomi che svolgono attività stagionali e con la circolare 2 novembre 2004 n. 147 nella quale ha stabilito quando gli stessi devono essere obbligatoriamente iscritti alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi per tutto l'anno. L'Inps infatti chiarisce che tale obbligo permane per tutto l'anno, anche se l'attività ha carattere stagionale, ogni qualvolta l'attività stessa comporti un'organizzazione tale da richiedere, comunque, l'impegno lavorativo per tutto l'anno. L'impegno non è, necessariamente, quello tipico dell'attività ma può estrinsecarsi, ad esempio, in attività accessorie o funzionali, quali la promozione, la pubblicità, l'aggiornamento professionale, la manutenzione eccetera. Pertanto, se il lavoratore autonomo non svolge altra attività lavorativa (che richieda l'assicurazione obbligatoria) egli potrà rimanere iscritto per l'intero anno nella gestione dei commercianti. Ovviamente, il reddito annuale sarà quello dichiarato ai fini fiscali, così come non subirà alcun riproporzionamento il riferimento ai minimali annui. Qualora, invece, l'esercente attività commerciale stagionale svolga, negli altri mesi dell'anno, altre attività lavorative, potrà iscriversi previdenzialmente alla diversa cassa previdenziale e alla gestione commercianti per il periodo rimanente.
Minimali
I minimali, costituiscono il reddito minimo su cui calcolare i contributi fissi per Artigiani e Commercianti attualmente pari a € 14.240,00 fino a quando il reddito dichiarato non supera tale limite, i contributi da pagare restano solo quelli fissi, se si superano bisogna pagare i contributi percentuali. E' chiaro, che se si consegue un reddito inferiore ad esempio pari a 6.000,00€ i contributi si pagano sempre sull'importo del minimale.
Contributi Percentuali eccedenti il minimale
Se si consegue un reddito superiore al minimale bisogna autoliquidare e versare i contributi percentuali che sono i seguenti in base alle fasce di reddito
Casi |
Descrizione |
Tipo |
Periodo massimo possibile cui si puo'
retrodatare |
Periodo |
Riferimenti |
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L. 335/95 |
L. 638/83 |
Totale |
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A |
Crediti |
IVS |
10 anni |
3 anni |
La notifica |
Fino |
Cir. 262/95 |
MAL |
10 anni |
- |
La notifica |
Fino |
Cir. 262/95 |
||
B |
Crediti |
IVS |
10 anni |
- |
La notifica |
Fino |
Cir. 262/95 |
MAL |
5 anni |
- |
La notifica |
Fino |
Cir. 262/95 punto 1.3.1 |
||
C |
Crediti |
IVS |
5 anni |
- |
La notifica |
Fino |
Cir. 262/95 |
MAL |
5 anni |
- |
La notifica |
Fino |
Cir. 262/95 |