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ACCERTAMENTI INDUTTIVI
Ultimo aggiornamento 04/11/2014
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISID DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

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Gli accertamenti cosi detti a tavolino ossia induttivi, parametrici, studi di settore, redditometro sono nulli se non suffragati da un minimo di prova di evasione

 

Accertamento analitico induttivo o induttivo contabile (Art.39 comma 1 lettera d)

E’ un tipo di accertamento basato su presunzioni, la fotografia dell’evasione non c’e’, non si parla di accertare una verità storica, ma una verità giuridica. La contabilità mantiene la sua attendibilità, ma in base a presunzioni se ne determina il reddito (es. studi di settore, percentuali di ricarico..). Si applicano le Presunzioni semplici  basate su fatti gravi, precisi e concordanti Per avere questi requisiti gli indizi devono essere piu’ di uno in un rapporto referenziale tra fatto noto e fatto ignoto  e devono tendere tutti nella stessa direzione.   Qui  non scopro la fonte dell’evasione, ma ne determino indirettamente l’effetto, ossia il maggior reddito tramite presunzioni. L’ufficio spesso tira in ballo l’antieconomicità, che non ha alcun fondamento giuridico ed e’ un concetto troppo elastico privo di indizi della gravità precisione e concordanza tale da giustificare un’accertamento..

Accertamento induttivo puro  o extra-contabile (Art.39 comma 1 lettera d)

E’ un tipo di accertamento basato su presunzioni semplicissime La contabilità non viene presa in considerazione perche’ ritenuta inattendibile o perche’ mancante. Gli elementi indicativi in base ai quali  la contabilità puo’ essere ritenuta inattendibile sono tassativamente previsti dal DPR 570 del 16/09/1996   Questo e’ un accertamento para-punitivo, anche se a punire sono solo le sanzioni I casi di applicazione

1.       Omessa dichiarazione

2.       Omessa esibizione delle scritture contabili anche per forza maggiore

3.       Omissioni , false indicazioni, irregolarità contabili gravi, numerose e ripetute

4.       Non rispondere a questionari o inviti

5.       Omessa o infedele compilazione degli studi di settore (pero’ qui’ c’e’ una soglia di tolleranza del 10%) Per questo tipo di accertamento è richiesta a pena di illegittimità una doppia motivazione

La suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 26635/2009 aveva definitivamente chiarito che l’accertamento a tavolino, (nella fattispecie l’oggetto del gravame erano gli  sugli studi di settore)  non costituisce da solo prova di evasione, ma era necessario che tale presunzione fosse basata su fatti gravi precisi e concordanti, in mancanza la pretesa era illegittima. Nonostante cio’ in Commissione Tributaria si pretendeva spesso, che il contribuente fornisse la prova negativa (ossia diabolica). La Cass. con sentenza  n.5675/2014 depositata il 12/03/2014  ha chiarito la portata della sentenza delle sezioni unite, stabilendo, che la Presunzione di tutti gli accertamenti standardizzati (redditometro, studi di settore..) sono nulli se l’amministrazione finanziaria non basa la pretesa su  fatti gravi precisi e concordanti. In sostanza la Cassazione ritiene che gli accertamenti a tavolino per essere validi devono avere i seguenti requisiti.
 1) Il semplice scostamento con gli accertamenti parametrici non costituisce ex lege prova di evasione e non puo’ validare la pretesa tributaria se non basata su fatti gravi, precisi e concordanti.
2) La mancata comparizione al contraddittorio obbligatorio per legge a pena di nullità  non costituisce alcun pregiudizio a carico del contribuente.
3)L’inversione dell’onere della prova scatta soltanto se la presunzione del fisco è basata su fatti gravi precisi e concordanti, in tal caso il contribuente deve fornire adeguate giustificazioni e fornire la prova contraria.
Una presunzione (n.d.a.) puo’ essere contrastata  con altra presunzione anch’essa basata su fatti gravi precisi e concordanti. Gli antichi romani affermavano un principio di civiltà giuridica alla base degli ordinamenti giuridici occidentali ossia affirmanti incumbit probatio—Onus probandi incubit actori  (lett. "la prova spetta a chi accusa non a chi si difende") anche perché come si fa a provare non aver fatto qualcosa? La prova negativa è diabolica perché impossibile, ma i nostri validissimi politici sono stati capaci anche si sovvertire questi elementi di civiltà.

Gli evasori è meglio sceglierli che trovarli.
È così che muore la libertà: sotto gli applausi della lotta all’evasione.

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