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ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 72 BIS DEL DPR 602/73
Ultimo aggiornamento 12/02/2008
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

 

 

ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ESECUZIONE ESATTORIALE.

1.      Nella  Ordinanza del Tr. di Genova del 07.12.2007 n. 87, il Giudice ha rilevato la stridente disparità di trattamento e la violazione dei diritti della difesa, in contrasto con gli artt.3 e 24 della Costituzione, in quanto le norme in materia di esecuzione esattoriale consentono il pignoramento presso terzi dei conti bancari o di crediti del contribuente esecutato e l’immediata assegnazione della somme a favore della Equitalia Polis S.p.A., senza un provvedimento del Giudice dell’Esecuzione circa la regolarità del procedimento e senza il contraddittorio delle parti.

2.      In particolare dagli atti di pignoramento presso terzi impugnati davanti al Tribunale di Genova risultava anche l’intimazione al terzo pignorato di versare direttamente le somme pignorate a favore della medesima Equitalia Polis S.p.A.  nel termine di quindici giorni, senza una regolare dichiarazione del terzo pignorato davanti al Giudice dell’Esecuzione, senza alcun controllo da parte di quest’ultimo dei pretesi titoli esecutivi e senza che fosse consentito al debitore di formulare le proprie difese.

3.      A ciò si aggiunga il fatto che, nel caso di specie il contribuente esecutato non aveva ricevuto tempestivamente la notifica dell’atto di pignoramento, per cui si è trovato il conto corrente in banca “azzerato” a propria insaputa, con tutte le conseguenze relative. La notifica dell’atto di pignoramento al contribuente esecutato avviene, infatti, a mezzo posta e non tramite ufficiale giudiziario, con tutte le conseguenze relative in caso di mancato recapito oppure di consegna a chi non è legittimato alla ricezione dell’atto.

4.      La norma di cui sopra è contraria anche allo Statuto del Contribuente di cui alla  legge 212/2000, che prevede espressamente che fisco e contribuente siano posti in condizioni di parità nell’ottica di un giusto processo e all’art.6 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che prevede espressamente il diritto di ogni persona ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale, ai fini della determinazione sia dei suoi diritti che dei suoi doveri di carattere civile.

5.      Ciò invece non avviene nel caso specifico, per cui si confida che la Corte Costituzionale dichiari il contrasto tra tale norma e la carta costituzionale nonché con lo Statuto del Contribuente e  la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo..

 

                                                   Francesco Rizzuto (Avvocato in Genova).

Ringrazio il Collega Francesco per la segnalazione ed esprimo riconoscenza al Giudice che ha rinviato la questione alla Corte Costituzionale, per aver avuto il

coraggio di non temere i poteri forti.