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L’ESTRATTO DI RUOLO E’ IMPUGNABILE
LO HA STABILITO LA CORTE DI CASSAZIONE A SSUU CON SENTENZA N. 19704 DEPOSITATA IL
02/10/2015
La Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito che
l’estratto di ruolo è un documento utilizzabile per l’impugnativa del ruolo, la
sentenza risolve il conflitto di giudicato formatosi negli ultimi anni nella
sede della suprema Corte.
In primo luogo gli ermellini
stabiliscono che l’elencazione di cui all’art. 19 è da definirsi esemplificativa
e non tassativa, per cui la giurisprudenza di legittimità
ha
già stabilito che qualsiasi atto autoritativo è impugnabile, anche se non
espressamente previsto (ad esempio un semplice sollecito).
Il problema che si pone è che
l’estratto di ruolo non è un atto autoritativo, tale tesi
era
già stata stabilità dalla
1 sezione della Commissione
Tributaria di Napoli Presidente Dott. Zannini,
che riteneva impugnabile l’estratto di ruolo a condizione che vi sia interesse
ex art. 100 cpc ad esempio un azienda che poteva rischiare un ipoteca e a
seguito di essa perdere l’affidamento.
Quasi la totalità delle altre sezioni
della Commissione
Tributaria di Napoli e molte altre di altre Commissione d'Italia
ritenevano non impugnabile l’estratto di ruolo ritenendo il ricorso
inammissibile.
La Cassazione ha risolto il problema
facendo una
sostanziale differenza tra cartella e ruolo, stabilendo, tesi secondo me
condivisibile, che il ruolo e la cartella sono due cose diverse, tant’è vero che
il legislatore porta entrambi tra gli atti impugnabili ex art. 19, la
impugnabilità della cartella non esclude quella del ruolo e viceversa.
Un ulteriore differenza viene fatta tra estratto di ruolo e
ruolo, il ruolo è l’atto esecutivo firmato dall’ente impositore e l’estratto di
ruolo è un documento informatico rilasciato dal concessionario e quindi la prova
di quando si è venuto a conoscenza del ruolo.
Possiamo quindi concludere che il
ruolo è il contenuto e l’estratto di ruolo e la cartella il contenitore. il
ruolo è il tiolo esecutivo ovvero
l’atto
amministrativo impositivo emesso e firmato elettronicamente dall’ente
impositore.
L’estratto di ruolo è solo un elaborato informativo (Cds
4209/14), atto interno emesso dal concessionario riproducente parzialmente il
ruolo su richiesta del contribuente, la parte della giurisprudenza che non lo
riteneva impugnabile si basava proprio su questo e anche sul fatto che in
mancanza di richiesta impositiva non c’era nessuna necessità di ritenerlo
impugnabile.
E’ pacifico che l’estratto di ruolo
non contiene alcuna pretesa impositiva,
con
conseguente non impugnabilità senza averne interesse ex art. 100 cpc.
Il problema che si poneva però era il
seguente, se non si è mai
ricevuto la cartella perché non si può ricorrere al Giudice prima che si
subiscano azioni esecutive, utilizzando l’estratto di ruolo?
La parte della giurisprudenza che
riteneva non impugnabile l’estratto di ruolo se la cartella è stata notificata,
nega il diritto a provocare
l’accertamento della validità della notifica della cartella , che è un diritto
inviolabile del contribuente,
a parte il fatto che l’art. 19 del Dlgs 546/92
consente di impugnare l’atto precedente unitamente all’atto successivo, se non
validamente notificato,
la Cassazione a SSUU con sentenze
16293/2007 e 3773/2014 ha stabilito il
principio della impugnabilità di
qualsiasi atto contenente pretese tributarie anche se non espresse in forma
autoritativa, la questione della
natura recettizia degli atti
tributari
e della conseguente impugnabilità soltanto a seguito della
sua notificazione
risulta ormai superata alla luce
dell’art. 1334 del codice civile
in virtù del quale il principio in base al quale
gli atti unilaterali producono effetti nei confronti della controparte, quando
questi ne viene a conoscenza, quindi
la notificazione è una condizione di
efficacia non un elemento costitutivo dell’atto impositivo,
in base questa tesi anche un atto non ancora
notificato potrebbe essere impugnato al momento
della sua conoscenza da parte del contribuente.
Del
resto secondo gli ermellini la tesi è perfettamente conforme a quella espressa
dalle
sezioni unite della Cassazione con
sentenze
n.19854/2004 e n.
12051/2008 in base al quale l’atto
notificato con notifica nulla non compromette la validità dell’atto perché ha raggiunto il suo
scopo e quindi opera la sanatoria ex art.156 cpc, norma processuale applicabile
a quelli tributari per epsresso rinvio della normativa. Tale tesi però non è del
tutto condivisibile perché esiste anche l’inesistenza, di conseguenza sarebbe
più corrette dire che l’impugnazione sana la notifica se non contestata
l’inesistenza, ma
questa è un’altra questione. La Cassazione ha già ammesso l’impugnazione
anticipata di un atto prima della sua notifica
Cassazione 654/2014 – 8374/2015.
La
Cassazione a Sezioni Unite con
sentenze n. 3773/2014 e 17010/2012
ha stabilito che la
tutela anticipata attraverso
l’impugnazione di un atto non ancora notificato non è un onere, ma una facoltà,
che rimane a discrezione del contribuente se utilizzarla o meno.
La soluzione è quindi la seguente, se
il contribuente non ha ricevuto la cartella impugna il ruolo e la cartella!!!
Allegando l’estratto di ruolo come documento idoneo a dimostrare quando il
ricorrente ne è venuto a conoscenza e quindi per il computo del termine di 60 gg
per fare ricorso. Ovviamente questa è una facoltà e non un onere rimanendo
a discrezione del contribuente se aspettare
impugnando l’atto successivo unitamente a quello presupposto.
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