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IL CONTRATTO
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Il contratto: L'art. 1321 c.c. definisce il contratto come l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. L'art. 1325 c.c. indica quali requisiti essenziali del contratto: l'accordo delle parti ; la causa (cioè la ragione socio-economica del contratto); l'oggetto (ovverosia il contenuto del contratto, che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile [art. 1346 c.c.]); la forma, ma solo se richiesta dalla legge a pena di nullità. Il contratto ha "forza di legge" tra le parti che lo stipulano, cioè vincola i contraenti all'esecuzione ciascuno della sua prestazione, predisponendo specifiche forme di tutela in caso di inadempimento, ma non produce effetti nei confronti di terzi, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
Attenzione: Il fai da te per i contratti è sconsigliabile, anche un semplice contratto di locazione nasconde delle insidie, quindi ricorrete sempre a un professionista Avvocato o commercialista esperto.
Attenzione: Il contratto è una fonte di obbligazioni, quindi ci si vincola al rispetto delle obbligazioni assunte, costituisce una fase delicata farsi assistere da un professionista è quanto mai indispensabile per non avere brutte sorprese, quindi si ribadisce di evitare il fai da te. Prima di firmare qualsiasi contratto leggetelo bene ed eliminate spazi in bianco (specialmente nei contratti bancari) la cattiva abitudine di firmare senza leggere è un gravissimo errore.
Prima di comprendere la natura del contratto è necessario dare la definizione di fatto, atto e negozio giuridico
Fatto Giuridico:
E’ un avvenimento o una situazione prevista dall’ordinamento al cui
verificarsi
la norma ricollega il prodursi di un effetto giuridico. (es. la nascita)
Atto Giuridico:
comportamento umano rilevante per l'ordinamento giuridico il quid pluris e’
infatti caratterizzato dalla volontà del soggetto agente. Per gli atti
giuridici. A differenza dei meri fatti giuridici,
l’evento e’ stato causato da un soggetto di diritto, che può essere la persona
fisica che ha voluto il loro accadimento o la persona giuridica per la quale
detta persona fisica ha agito in qualità di organo. (es. matrimonio, adozione)
Negozio Giuridico:
Atto di autonomia privata diretto ad uno scopo pratico riconosciuto
dall'ordinamento e ritenuto meritevole di tutela, cui l'ordinamento ricollega
effetti giuridici conformi, idonei a proteggere ed assicurare il raggiungimento
dello scopo pratico. In parole semplici il negozio giuridico e’ un comportamento
che e’ diretto perseguire un fine (scopo pratico)
con volontà di vincolarsi giuridicamente.
A differenza degli atti
giuridici,
nel negozio ci sono due elementi in piu’ il
perseguimento di uno scopo pratico fine meritevole di tutela
e la volontà di vincolarsi giuridicamente.
Il codice non parla di negozio giuridico, ma lo si ricava dall’art. 1324 cc.
Il Contratto:
1321 cc, il contratto e’ l’accordo di 2 o piu’ parti per costituire, regolare o
estinguere un rapporto giuridico di natura patrimoniale.
A
differenza del negozio giuridico, il contratto
che e’ un
negozio giuridico a
natura patrimoniale .
L’autonomia Privata:
Art.1322
cc - E’ la legittimazione riconosciuta ai privati di regolamentare autonomamente
i propri interessi le cui disposizioni hanno effetto di legge tra le parti.
L’autonomia privata pero’ non significa che le parti possono
fare quello che vogliono, ci sono nell’ordinamento due tipi di Clausole (norme
del contratto) legali :
La
clausola dispositiva,
che si sostituisce a quanto non diversamente pattuito ad
esempio non ho stabilito i termini
per recedere dal contratto ossia entro quanto tempo devo fare la disdetta, si
applica la norma di legge
e
La clausola imperativa
che invece prevalgono su quanto diversamente pattuito,
esempio nel contratto di locazione
uso abitativo stabilisco che la durata e’ di 1 anno, ma la norma impone una
durata minima di 4, in questo caso la norma di legge prevale e sostituisce
quella delle parti, per cui la durata di un anno diventa di quattro.
LE NORME POSSONO ESSERE
NORME COGENTI: Che non
possono essere derogate dall’autonomia privata ad esempio la durata minima del
contratto di locazione uso abitazione di 4 anni e commerciale di 6 anni.
NORME DISPOSITIVE: Che
invece vanno a colmare i vuoti dell’autonomia privata ossia ove non diversamente
pattuito.
CLAUSOLE
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TIPO |
DEFINIZIONE |
CLAUSOLA DISPOSITIVA CLAUSOLA IMPERATIVA CLAUSOLA VESSATORIA CLAUSOLA COMPROMISSORIA CLAUSOLA PENALE
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Si applica in sostituzione
a quanto non diversamente pattuito (nel silenzio si rinvia alle
disposizioni di legge) Prevale su quelle pattuite, ad esempio la locazione
abitativa deve essere minimo 4 anni, anche se pattuisco 2 e’ sempre 4 La vessatorietà si configura quando c’e’ uno
squilibrio nell’asseto degli interessi tra le parti contraenti,
determinando a carico della parte piu’ debole (il consumatore)
un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto a favore della parte piu’ forte (l’operatore
professionale) permette la devoluzione ad
arbitri delle possibili controversie derivanti dal contratto nel quale è
contenuta. Di conseguenza è strettamente inerente all'Arbitrato.
Differenza tra Arbitrato e
Arbitraggio, con l’arbitrato si devolve a terzi (non Tribunale) la
soluzione della controversia, con l’Arbitraggio si devolve a terzi la
determinazione di una parte del contratto.
In via forfettaria e preventiva, si determina
l’ammontare del risarcimento del danno occasionato dall’inadempimento
dell’obbligazione o dal ritardo nell’adempimento,
attenzione che inibisce l’azione
di risarcimento danni. |
GLI ELEMENTI
ESSENZIALI |
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L’ACCORDO artt. 1326 e ss e
art. 1427 c.c LA CAUSA
art. 1343 e seguenti c.c. L’OGGETTO
art. 1346 e seguenti c.c. LA FORMA
artt. 1350 e seguenti c.c. |
Si realizza con l’incontro tra proposta e
accettazione, in linea generale e’ il momento di perfezionamento del
contratto ossia il momento in cui il contratto produce effetti
giuridici, ad eccezione dei contratti reali (diritto di proprietà,..)
per il quali il momento di perfezionamento si consegue con la consegna
del bene E’ la funzione il fine del contratto, ad esempio la
causa del contratto di vendita e’ lo scambio di beni contro un
corrispettivo. E’ la prestazione che una parte si obbliga a eseguire
in favore dell'altra oppure il bene o il diritto (reale o credito) che
viene trasferito da una parte all'altra. Ad esempio nella compravendita
l’oggetto e’ il bene oggetto della vendita. Non Deve essere confuso con
il contenuto del contratto, che invece in senso lato
è costituito da tutto ciò che è detto e scritto nel contratto,
Enunciazioni:
Mere esposizioni di circostanze e manifestazioni di desideri.
Disposizioni: Regole
finalizzate a regolare gli assetti di interessi. In senso stretto il
contenuto è l’insieme di regole che regolamentano l’assetto di interessi La forma di un contratto in genere
è libera, puo’ essere utilizzata
ad probationem (ai fini della
prova del contratto) o ad
substantiam (ai fini della validità) ove la legge prevede la forma
per scrittura privata autenticata o atto pubblico.
Ad esempio
la legge dispone l'obbligatorietà
della forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata o
scrittura privata) nel caso di trasferimento della proprietà di cose
immobili (art. 1350 c.c.) a pena di nullità. |
L’OGGETTO NON VA CONFUSO CON IL
CONTENUTO DEL CONTRATTO, IL CONTENTUO DEL
CONTRATTO E’ L’INSIEME DI NORME CHE REGOLAMENTANO L’ASSETTO DI INTERESSI,
L’OGGETTO, LA PRESTAZIONE O IL BENE CHE E’ OGGETTO DEL CONTRATTO.
LA CAUSA NON VA CONFUSA CON IL MOTIVO,
LA CAUSA E’ IL FINE TIPICO DEL CONTRATTO MERITEVOLE DI TUTELA, MENTE IL MOTIVO
E’ LA RAGIONE PER LA QUALE SI STIPULA IL CONTRATTO
Di norma, per un contratto
validamente concluso, non esiste un diritto di recesso.
Ma ci sono delle possibilità in base al codice del consumo in caso di contratti
da parte di operatori professionali e a determinate condizioni. Il diritto di
recesso consiste nella possibilità per una delle parti contraenti di sciogliere
unilateralmente un contratto, estinguendone tutte le obbligazioni che ne
derivano, senza il consenso della controparte e senza andare incontro a penali.
Il recesso unilaterale del contratto deve essere comunicato in forma scritta
alla controparte entro un termine stabilito per legge, o diverso termine, purché
più favorevole, stabilito nel contratto, in apposita clausola per l'esercizio
del diritto di recesso. La Direttiva 85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre
1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei
locali commerciali, ha introdotto il diritto di recesso entro un termine minimo
di 10 giorni, ed è stata recepita dall'ordinamento italiano.
Il recesso nei contratti conclusi fuori dai locali commerciali (D. lgs. 206/05
art. art.45 e ss)
Utilizzabile solo per i contratti
che siano stati firmati fuori dai locali della ditta venditrice o del
professionista (es. nel domicilio o sul posto di lavoro del consumatore, per
strada, ecc.) e comunque sono esclusi taluni tipi di beni e servizi.
Il termine per invocare il recesso in questi casi è di 10 giorni lavorativi
dalla conclusione del contratto (o dalla data di ricevimento della merce se
l'acquisto è avvenuto senza la presenza del venditore); diventa di 60 giorni
se non viene fornita l'informazione sul diritto di recesso.
Il recesso va comunicato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la merce
va rispedita al venditore a spese del consumatore.
Il diritto di recesso nei contratti di multiproprietà
Anche nei contratti che hanno per oggetto beni in multiproprietà o in "uso" tipo
multiproprietà (time-share), l'acquirente ha diritto di recedere dal contratto
sottoscritto (senza doverne indicare i motivi) entro 10 giorni dalla firma di
entrambe le parti (anche di contratto preliminare). Anche qui, se il contratto
non dà le necessarie informazioni circa il diritto di recesso, il termine per
recedere viene prolungato a 3 mesi.
Attenzione che nel caso del recesso entro i 10 giorni il consumatore deve
rimborsare le spese per la stipulazione ed il recesso, le quali devono però
essere già chiaramente indicate nel contratto.
Il diritto di recesso nei contratti di investimento mobiliare
Il D. lgs. 58/1998 stabilisce che azioni, obbligazioni ed altri valori mobiliari
non possono essere venduti da società ed intermediari finanziari, fuori dalle
loro sedi, senza che al consumatore venga data la possibilità di recesso che,
anche in questo caso, è di 7 giorni dalla sottoscrizione dell'ordine.
L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la
nullità dei contratti.
Il diritto di recesso nelle polizze di assicurazione sulla vita
Nel campo delle assicurazioni, il D. lgs 174/95 prevede che il consumatore, il
quale abbia firmato una "proposta" di sottoscrizione di polizza-vita (è il
documento che precede la stipula del contratto vero e proprio) possa recedere da
questa entro 30 giorni dal ricevimento della polizza o dalla
comunicazione dell’accettazione della proposta. E ciò anche se il consumatore
avesse già versato un anticipo del premio oppure l'intero importo: egli avrà
comunque diritto alla restituzione di dette somme!
Come per gli altri casi, anche in questo il recesso andrà formalizzato con
richiesta scritta con raccomandata con avviso di ricevimento
Il diritto di recesso nei contratti negoziati a distanza
Il D. lgs. 206/05 prevede un diritto di recesso anche per i contratti cd. "a
distanza" - esempio acquisti per corrispondenza o per catalogo, per televisione,
per fax o Internet. Il recesso va esercitato entro 10 giorni lavorativi,
che decorrono dal giorno della conclusione del contratto nei contratti aventi
per oggetto prestazioni di servizi, e dal giorno di ricevimento della merce nei
contratti di compravendita.
Il termine viene elevato a 3 mesi se il venditore non ha informato il
consumatore del suo diritto.
Un caso equivoco
Attenzione. Ci sono stati segnalati casi di consumatori, i quali hanno tentato
il recesso da contratti di acquisto di automobili, sottoscritti all'interno dei
locali delle concessionarie, convinti che anche per tale tipo di contratti
valesse un tale diritto.
Decidere di acquistare un'autovettura non è mai cosa semplice, né, normalmente,
di tutti i giorni: ritornare sui propri passi è però in questi casi cosa
pressoché impossibile.
Per tale tipo di contratti la legge non prevede infatti alcun recesso o facoltà
di ripensamento. Attenzione dunque prima di firmare. Poi potrebbero essere
dolori!
Un consiglio :
Prima di firmare onerosi contratti di acquisto, informatevi presso qualche
esperto (centri di tutela dei consumatori) dell'esistenza o meno di un Vostro
diritto di recesso. Se avete già firmato e avete seri dubbi sulla bontà del
vostro acquisto, informatevi subito se Vi è rimasta qualche possibilità di
recedere o ripensarci.
Attenzione sempre ai termini stretti in cui va spedito il recesso! Presso il
Centro Europeo Consumatori potrete trovare assistenza ed aiuto immediati!
GLI ELEMENTI ACCIDENTALI |
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ONERE O MODO O
MODUS |
Incide solo su un solo aspetto del
contratto, riguarda esclusivamente
i contratti a titolo gratuito, si tratta di un onere, di un
obbligo che limita la liberalità, che viene imposto al beneficiario, che
è tenuto ad adempierlo. In
sostanza comporta l’imposizione di una prestazione. Il
mancato adempimento non legittima
la risoluzione del contratto (salvo diversa previsione
contrattuale), ma costituisce solo un
limite. |
CONDIZIONE |
Investe l’assetto di interessi nella sua globalità,
per condizione s’intende sia la clausola (regola) condizionale sia
l’evento posto a condizione. Con la condizione si và a subordinare
l’efficacia del contratto ad un evento futuro e incerto. La condizione
può essere sospensiva, gli effetti del contratto vengono
sospesi fino al verificarsi della condizione oppure
risolutiva, gli effetti
cessano con il verificarsi della condizione.
La condizione deve essere
propria ossia l’evvento incerto e futuro deve essere oggettivo,
perché se è soggettivo abbiamo una
condizione impropria, non si
puo’ porre una condizione sull’adempimento del contratto. La condizione ha effetto
ex tunc ossia effetto
retroattivo, la norma tende a far salve le prestazioni già eseguite,
frutti percepiti e atti compiuti in particolare per i contratti a
prestazione periodica o continuativa. La condizione puo’ essere
meramente potestativa (nulla) perché fa dipendere completamente
l’efficacia dall’arbitraria volontà di una delle parti o
potestativa in questo caso (es. facoltà di recesso) la volontà di
una delle parti non è riconosciuta senza un obbligo (es. raccomandata 6
mesi prima o clausola penale) |
TERMINE |
Investe l’assetto di interessi nella sua globalità,
il termine puo’ essere iniziale (Dies
a quo) o finale (Dies a quem),
dal quale decorrono gli effetti o al termine del quale cessano. Gli
effetti cessano con effetto ex
nunc, non è possibile che la cessazione abbia effetti
ex tunc (retroattivi) |
In senso lato: e’ tutto cio’ che e’ detto e scritto
In senso stretto: E’ l’insieme di regole che regolamentano
gli assetti di interessi delle parti.
Nel contratto troviamo quindi
Enunciazioni:
Mere esposizioni di circostanze e
manifestazioni di desideri.
Disposizioni: Regole
finalizzate a regolare gli assetti di interessi
Per clausola contrattuale si intendono
le tipologie di patti accessori che possono essere apposti al contratto.
IL CONTENUTO DEL CONTRATTO |
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CLAUSOLA PENALE |
La clausola penale è una particolare clausola del
contratto, espressione del patto con cui, in
via forfettaria e preventiva, si determina l’ammontare del
risarcimento del danno occasionato dall’inadempimento
dell’obbligazione o dal ritardo nell’adempimento. Non è
necessario provare il danno, basta l’omesso o tardivo adempimento
Non sono ammesse azioni
risarcitorie, salvo diversa previsione contrattuale |
CAPARRA CONFIRMATORIA |
(in caso di tardivo o omesso
adempimento, possibile azione di risarcimento) La caparra confirmatoria e' quella somma (o quantita'
di cose fungibili) che una parte da' all'altra al momento della stipula
di un contratto a conferma e garanzia, in un certo modo,
dell'adempimento dello stesso.
Se il contratto prosegue regolarmente la caparra
confirmatoria funge da anticipo sul prezzo totale, come un semplice
acconto. In caso di inadempimento di una delle parti, invece,
la caparra non impedisce l’azione
di risarcimento per l'altra
parte. Piu' precisamente, se a non adempiere e' la parte che
ha versato la caparra (un compratore, per esempio) l'altra puo' recedere
dal contratto trattenendo la stessa, mentre se a non adempiere e' chi ha
ricevuto la caparra (il venditore, per esempio), l'altra parte puo'
recedere dal contratto pretendendo come risarcimento il doppio della
caparra. La caparra trattenuta o rimborsata (del doppio)
costituisce in ambedue i casi l'unico risarcimento del danno
pretendibile. Se invece la parte che subisce l'inadempienza decide
di non trattenere o chiedere il rimborso della caparra, il risarcimento
del danno e' libero e puo' essere deciso "soggettivamente" rispetto al
caso specifico. Ovviamente, in questo caso e' tutto piu' difficile ed e'
probabile si debba arrivare davanti ad un giudice.
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CAPARRA PENITENZIALE |
(in caso di recesso anticipato
(ripensamento) , non è possibile azione di risarcimento)
La caparra penitenziale e' quella che funge da
"penale" in caso di recesso
anticipato di una delle parti. Il meccanismo e' simile a quello
previsto per la confirmatoria
benche' a differenza di
questa la penitenziale si riferisce semplicemente ad un recesso, non
motivato da inadempimenti ma, per esempio, da
un ripensamento.
Se recede la parte che ha versato la caparra questa
e' persa, se recede chi l'ha ricevuta deve rimborsarla per il doppio. Se
il contratto viene regolarmente portato a termine la caparra versata
funge da acconto. Anche in questo caso la caparra penitenziale (o il
suo doppio) rappresenta il massimo risarcimento ottenibile e quindi
impedisce l’azione di
risarcimento
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ACCONTO O CAUZIONE |
Non costituiscono prezzo
dell’inadempimento, possibilità di stabilirne una quantità diversa e’
ammesso i risarcimento del danno Se nel contratto si parla di "acconto" (o
"anticipo"), a fronte di un mancato rispetto dello stesso puo' quindi
essere chiesta una penale o un risarcimento del danno maggiore dello
stesso acconto, variabile a seconda del caso.
La Cauzione costituisce un Deposito di una somma di
denaro quale garanzia dell’adempimento.
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PATTO COMMISSORIO |
Il Patto commissorio è vietato L'art. 2744 c.c. sancisce il divieto del patto
commissorio, comminando la nullità dell'accordo con il quale si conviene
che, in mancanza di pagamento del credito nel termine fissato, la cosa
ipotecata o data in pegno passi in proprietà del creditore. Il medesimo
divieto è previsto dall'art. 1963 c.c. in tema di anticresi. In diritto
civile, un diritto reale di garanzia (o garanzia reale) è un diritto
reale minore su cosa altrui, con la funzione di vincolare un dato bene a
garanzia di un dato credito. Nell'ordinamento giuridico italiano, le garanzie
reali sono: il pegno; l'ipoteca. In genere, la garanzia del creditore è rappresentata
dal patrimonio del debitore , ma questo è solo una garanzia generica del
credito: al creditore non è data la certezza di potersi soddisfare, in
caso di inadempimento, su un dato bene del debitore . Una garanzia specifica (che dia al creditore la
certezza di potersi soddisfare su un dato bene) è invece rappresentata
dalla costituzione del pegno o dell’ipoteca. Pegno e ipoteca sono garanzie reali. Tradizionalmente
li si definisce come diritti reali di garanzia su cosa altrui: il bene
resta di proprietà di chi, debitore o terzo, lo ha dato in pegno o in
ipoteca, e può essere dal proprietario liberamente alienato. Ma il
creditore acquista sul bene un duplice diritto: il diritto di procedere ad esecuzione forzata sul
bene anche nei confronti del terzo acquirente (“diritto di seguito” del
pegno o dell’ipoteca); il diritto di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla
vendita forzata del bene con preferenza rispetto agli altri creditori
del medesimo debitore (“diritto di prelazione”). Sul creditore pignoratizio o ipotecario incombe un
onere: non può sottoporre ad esecuzione forzata altri beni del debitore
se non sottopone prima ad esecuzione i beni gravati da pegno o da
ipoteca (art. 2911). La cosa oggetto di pegno o di ipoteca può perire o
deteriorarsi, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del
creditore: questi può esigere che gli sia prestata altra garanzia o, in
mancanza, può chiedere l’immediato pagamento del credito (art. 2743). Se l’oggetto della garanzia era assicurato, il
diritto di pegno o di ipoteca sulle cose perite o deteriorate si
converte in pegno sul credito dell’assicurato nei confronti
dell’assicuratore. Analoga conversione in pegno sul credito opera nel
caso di costituzione sulla cosa di servitù coattive o di comunione
forzosa o in caso di esproprio per pubblica utilità. Il patto commissorio La cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca
normalmente ha un valore superiore all’ammontare del credito che
garantisce. Di questo maggior valore il creditore non può profittare, a
danno del debitore e degli altri creditori. É nullo, perciò, il patto commissorio: il patto
(autonomo o aggiunto ad un'altra garanzia tipica) con il quale creditore
e debitore convengano che, in caso di mancato pagamento, la cosa data in
pegno o in ipoteca passi in proprietà del creditore (art. 2744 del
Codice civile). Questo divieto non può essere eluso con la vendita a
scopo di garanzia, perché è un contratto in frode alla legge. Fondamento del divieto di patto commissorio Varie tesi sono state proposte per giustificare il
divieto del patto commissorio. Innanzitutto, ci si è riferiti
all’interesse del debitore, che può essere pregiudicato sia dalla
particolare coazione così esercitata dal creditore, sia dalla
sproporzione tra valore del debito e valore del bene preteso dal
creditore (RESCIGNO). A questa tesi si obietta che contrasterebbe con la
sanzione della nullità, la quale risulterebbe eccessiva in un contesto
in cui l’unico interesse da difendere è quello del debitore ( a questo
fine, si rileva, sarebbe sufficiente anche la mera annullabilità: così
ANDRIOLI). Si è anche sostenuto che la ragione del divieto si troverebbe
nella necessità di evitare i pregiudizi che potrebbero derivare da un
tale accordo agli altri creditori, non ugualmente garantiti ma, anzi,
penalizzati dai riflessi di quella che diventerebbe, altrimenti, una
causa di prelazione atipica. Tuttavia, sembra improprio parlare di
nascita di una causa di prelazione atipica, quantomeno nei casi in cui
il patto commissorio afferisca ad un pegno o ad una ipoteca, perché sono
detti istituti a creare la prelazione, che infatti è tipica (CARNEVALI).
Inoltre, la tutela dei creditori è in genere attuata con l’azione
revocatoria, che porta all’inefficacia relativa dell’atto, mentre qui la
legge ha optato per la più grave sanzione della nullità. Così, proprio
la presenza della nullità ha suggerito di ricercare la ragione del
divieto del patto commissorio nella tutela di un interesse generale,
superindividuale: si può in questo senso fare riferimento alla necessità
di evitare che il patto commissorio diventi un patto di stile, andando a
fondare un sistema di garanzie incapace di realizzare l’assoggettamento
del patrimonio del debitore ai fini di garanzia generale considerati
dalla legge all’articolo 2740 (BIANCA). Si noti poi come la legge
sanzioni il patto commissorio afferente ad una garanzia tipica (ipoteca
o pegno) e ne rappresenti una vietata modalità di esecuzione. Si ritiene
comunque che la sanzione riguardi anche il patto commissorio autonomo,
il quale, pur non afferendo ad alcuna garanzia tipica, ha comunque la
stessa funzione giuridica ed economica del modello espressamente
vietato.
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LA CAPARRA,
SI DISTINGUE DALL’ACCONTO , HA NATURA REALE PER CUI IL CONTRATTO SI PERFEZIONA
CON IL PAGAMENTO DELLA CAPARRA
LA CAPARRA CONFIRMATORIA,
L’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
–
IN CLARIS NO FIT INTERPRETATIO.
Nella interpretazione del contratto
il legislatore non sposa né la teoria della dichiarazione in virtu’ della quale
la dichiarazione prevale sulla volontà, ne la teoria della volontà, il
legislatore si limita a dire che non bisogna attenersi esclusivamente al tenore
letterale delle parole, ma bisogna
ricercare il reale intento delle parti.
Questa norma
ormai per giurisprudenza consolidata che ha espresso il principio,
No claris no fit
interpretatio "nelle questioni chiare non si fa luogo a interpretazione".
Per cui il problema si pone solo se le dichiarazione
non sono chiare ossia solo se ci sono
clausole ambigue.
In questo caso, come il contratto deve essere stipulato ed
eseguito secondo Buona fede, anche l’interprete deve interpretare secondo buona
fede con presunzione che lo stesso abbiano fatto le parti. Non limitandosi al
tenore letterale del contenuto del contratto, ma tenendo conto dei comportamenti
anteriori e successivi alla conclusione del contratto, alle regole nella loro
globalità, e quindi nel contesto complessivo
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