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Non tutti sanno che il Ministero dell'economia ha provveduto per anni a nominare dirigenti e funzionari senza fare concorsi avvalendosi di una legge, che consentiva la nomina provvisoria in attesa del dirigente o del funzionario che avesse superato il concorso.
Tale facoltà, che si è rivelata, (stavolta a favore dei contribuenti), un vero abuso di diritto , ha consentito di aggirare la legge e nominare gli amici senza che questi abbiano mai superato un concorso pubblico. Chi invece il concorso lo aveva superato si è risentito e ha fatto ricorso al Tar, che con sentenze 25 maggio 2011, n. 6884 e 6 luglio 2011, n. 7636 ha ritenuto queste nomine illegittime e i dirigenti e i funzionari abusivi. Il Ministero ha fatto appello al Consiglio di Stato e nel frattempo con una legge a dir poco illegittima "decreto Semplificazioni fiscali", ha sanato le nomine, La sez. IV del Consiglio di Stato, con sentenza 18 novembre 2013, n. 5451 non solo ha confermato le sentenze del Tar ritenendo fuorilegge le nomine, ma ha ritenuto inviare gli atti alla Corte Costituzionale che con sentenza 37 del 17 marzo 2015 ha ritenuto incostituzionale la legge che sanava tutto, in quanto nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio
Quali soni le conseguenze? Se questi signori erano abusivi, lo sono anche gli atti da loro firmati .
Io personalmente è dal 2011 che faccio questa battaglia, ma è veramente dura, i Giudici e per ovvie ragioni di gettito ritengono validi gli atti firmati da questi falsi funzionari o dirigenti grazie alla legge che ora!!! è incostituzionale, vedremo cosa si inventeranno!! La nuova difesa dello Stato sarà quella dei funzionari di fatto, ma tale tutela è stata riconosciuta soltanto per la tutela della buona fede e del legittimo affidamento, ossia per gli atti emessi a favore dei cittadini non certo per massacrarli.
Il Comitato di gestione dell’agenzia
delle entrate
aveva modificato l’art. 24 comma 2 del regolamento
dell’amministrazione conferendo incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 19
comma 6 del Dlgs 165/2001, che in sostanza permetteva incarichi dirigenziali
provvisori.
Di fatto l’agenzia ha invece proceduto a conferire incarichi
permanenti prorogando di anno in anno le nomine.
Perché gli accertamenti e i ruoli firmati da funzionari e dirigenti abusivi sono nulli? Vediamo cosa dice la Legge l'art. 21 octies al comma 2 della Legge 241/90 Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento (non discrezionale n.d.a.), sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. L'accertamento è un atto discrezionale, mentre il pagamento di un rimborso è un atto vincolante. Quindi nessuna sanatoria per i funzionari di fatto. L'art.21 septies della Legge 241/90 stabilisce E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
Inoltre è vero che il Consiglio di Stato ha più volte stabilito che sono fatti salvi gli atti posti in essere da un funzionario non legittimato a tutela del principio del legittimo affidamento, ma tale fattispecie riguarda i diritti acquisiti non gli atti punitivi, l'arresto del pubblico ufficiale che non ha la qualifica di polizia giudiziaria è nullo, al contrario è valido l'autorizzazione concessa da un funzionario abusivo, perché il cittadino legittimamente ha fatto affidamento sulla Pubblica Amministrazione.
I
dirigenti abusivi che hanno firmato gli atti sono 800 su 1200 in tutta Italia,
nominativi che per ovvi motivi non sono stati resi pubblici, ma adesso lo sono.
Chi deve provare i nomi dei funzionari abusivi? L'ufficio non certo il contribuente, che se lo chiede nel ricorso l'ufficio deve esibire tutta la documentazione necessaria Cass.17044/2013.
Quali sono i soggetti da attenzionare e ritenere funzionari abusivi? I Dirigenti che delegano e i funzionari delegati, in moltissimi casi i Dirigenti sono regolari, ma i funzionario (cosidetti Capo team o team leader secondo le ultime terminologie ) sono abusivi.
Come far valere questa nullità o annullabilità nei ricorsi già pendenti e per i quali non è stato eccepita la questione dei funzionari abusivi? Come possono essere qualificati questi atti nulli o annullabili? come si può raggirare il divieto dei cosi detti motivi aggiunti per i ricorsi in corso e introdurre l’eccezione nei ricorsi già avviati? Per quanto riguarda l’introduzione di una eccezione non sollevata nel ricorso introduttivo, il divieto opera soltanto per quelle ragioni conosciute o conoscibili all’atto del ricorso, pertanto il motivo può tranquillamente rientrare come motivo aggiunto ammissibile perché non conosciuto né conoscibile all'atto del ricorso . Secondo il sole 24 ore con articolo del 21/05/2015 norme e tributi, l'eccezione deve essere fatta valere come motivo aggiunto entro 60 giorni dal deposito della sentenza della Corte Costituzionale ossia entro il 25/05/2015, nel rispetto dell'art. 24 del Dlgs 546/92 che stabilisce : 1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti. 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito. Non sono d'accordo con il sole 24 ore la norma si riferisce agli atti del processo e non di certo con eventi esterni ad esso. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art.18 del Dlgs 546/92 per quanto applicabile. Si applicano l' art. 20 1 e 2 comma e l'art. 22 commi 1,2,3 e 5 e l'art. 23 comma 3Per la Cassazione, l’integrazione dei motivi del ricorso di cui all’art. 24 c.2 del DLGS 546/92 viene ammessa esclusivamente in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti (Cass. sentenza n.23123 del 30/10/2009), ma esistono però le eccezioni rilevabili d’ufficio come l’Inesistenza giuridica. Il secondo comma dell’art. 57 stabilisce che possono essere, in ogni caso, proposte alla cognizione del giudice le eccezioni rilevabili d’ufficio. Ciò non esenta le parti dall’onere di prospettare in giudizio i fatti che ne sono fondamento, in virtù del disposto dell’art. 7 del D.Lgs. 546/92, secondo cui il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti dei fatti allegati dalle parti. Ma quali sono le eccezioni rilevabili d’ufficio? Nessun problema si pone per le eccezioni di rito quali le questioni pregiudiziali o le cause di inammissibilità dovute ad irregolarità procedurali nella costituzione in appello o, ancora, l’estinzione del processo per cause previste dalla legge. L’inesistenza giuridica dell’atto però costituisce eccezione rilevabile d’ufficio, l’atto è inesistente ab origine anche se l'inesistenza dovrebbe essere rilevabile d'ufficio è consigliabile depositare senza alcun limite preclusivo se non quello previsto per il deposito di documenti, memorie e brevi repliche previsti memorie aggiunte sulla questione dei funzionari abusivi.
Sull’inesistenza giuridica dell’atto che costituisce eccezione rilevabile d’ufficio, l’atto è inesistente ab origine e pertanto rilevabile in ogni stato e grado di giudizio in tal senso Cassazione 12104/2003. Pertanto, pur costituendo una nuova domanda inammissibile nei gradi di giudizio superiori al primo, l'eccezione può essere rilevata d’ufficio dal Giudice. In Tal senso la CTR Bari sentenza 212/23/2013 (sezione staccata di Lecce), che ha accolto la richiesta del contribuente – presentata solo nel giudizio di appello – di dichiarare inesistente la notifica eseguita direttamente dal concessionario per la riscossione senza l'ausilio di un ufficiale addetto. Veniamo ora alla qualificazione della patologia di cui sono affetti gli atti impositivi firmati dai cosi detti Funzionari e dirigenti abusivi. l’invalidità è, in generale, la difformità dal diritto dell’atto che comporta la sanzione della inefficacia definitiva, e comprende sia la nullità sia la annullabilità. L’inosservanza di norme giuridiche si sostanzia in una qualifica negativa dell’atto, dando luogo ad una sanzione automatica (che opera di diritto, come nel caso della nullità) oppure di necessaria applicazione giudiziale (come accade per l’annullabilità), con il tratto distintivo dato dalla circostanza che l’atto nullo è inefficace di diritto, mentre quello annullabile è provvisoriamente efficace, salvo a perdere la sua efficacia al momento dell’annullamento. Affrontare le questioni più problematiche che si collocano al limite tra nullità e inesistenza, fattispecie quali l’usurpatore di pubbliche funzioni (art. 347 c.p.), i casi più gravi di funzionario di fatto, le ipotesi di imperfezione materiale (per non completamento della fattispecie), il difetto di sottoscrizione di un atto. Per rispondere all’esigenza di graduare le sanzioni di invalidità, il legislatore ha affiancato alla regola generale dell’annullamento, anche la nullità per casi più gravi (art. 21 septies) e la annullabilità sanabile o irregolarità, per i casi meno gravi (art. 21 opties) Perciò è richiesto che i provvedimenti ad esternazione scritta dispongano di una predefinita composizione, articolatesi in sei elementi dei quali quattro indispensabili perché necessari e sufficienti ad assicurare la validità dell’atto emanando. Essi sono: l’intestazione, indicativa dell’autorità procedente, il preambolo, enunciativo dei presupposti fattuali e giuridici, nonché della motivazione, per i quali l’amministrazione si è determinata ad agire, il dispositivo, contenitivo della decisione e, infine, la sottoscrizione attestante la titolarità dell’organo agente e del relativo potere. Per l’esaustività dell’elencazione mancano due elementi: la data ed il luogo dell’emanazione i quali possono essere definiti a titolo esemplificativo “accessori” poiché il loro eventuale difetto non è ritenuto genitivo d’implicazioni per l’esistenza giuridica o la validità del provvedimento. Il Consiglio di Stato, sez.V, del 19.04.2005, sentenza n’ 1792 afferma testualmente che “qualora il provvedimento non rechi alcuna sottoscrizione esso non può che essere invalido per l’assoluta impossibilità di individuare elementi utili ad indicare, con in equivoca precisione, il soggetto emanante”. Infatti, se la sottoscrizione è fattore integrante dell’elemento essenziale forma il suo difetto non può non determinarne la caducazione (dell’elemento forma) e, conseguentemente, la collocazione dell’atto nello stato patologico della nullità insanabile, ex artt. 3,21-septies l. n’241/90, art. 7 l. n’212/00, ma quando poi a sottoscrivere l’atto è un funzionario o un dirigente abusivo ossia, che non ha la qualifica grazie alla quale aveva il potere di dare esecutività all’atto, lo stesso è giuridicamente inesistente. L’inesistenza al contrario della nullità è insanabile e imprescrittibile. Si ha inesistenza ogni qualvolta c’è mancanza di un elemento costitutivo dell’atto, come nel caso specifico il potere della persona fisica a dare esecuzione alla volontà dell’ente.
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