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La fede pubblica degli atti esattoriali opera solo quando equitalia svolge attività di ufficiale giudiziarioe quindi quando notifica

Ultimo aggiornamento 21/10/2017
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La fede pubblica degli atti esattoriali
L’Equitalia poteva usufruire della fede pubblica solo se operava come ufficiale giudiziario, ossia quando notifica, pertanto (n.d.a.) quando c’è spedizione diretta senza l’intermediazione di un messo non c’è alcuna fede pubblica.
L’art. 2700 del cc. Che stabilisce che l’atto del pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso, normativa che si applica solo quando opera come ufficiale, limitazione contenuta  nell’art. 49, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973
L’atto di pignoramento presso terzi, anche quando è predisposto nelle forme previste dall’art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973, in tema di esecuzione esattoriale, ha la natura di atto esecutivo e, quindi, di atto processuale di parte. La fidefacienza di cui all’art. 2700 cod. civ. è riservata ai soli atti pubblici, sicché si rivela infondata l’affermazione secondo cui il pignoramento eseguito dall’agente di riscossione fa piena fede, fino a querela di falso, dell’attività compiuta per la sua redazione, inclusa l’effettiva allegazione dei documenti ivi menzionati.
1.5 Piena conferma di ciò si trae anche dalla previsione, contenuta nell’art. 49, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui «le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione». In sostanza, nell’ambito dell’attività dell’ufficiale di riscossione, occorre distinguere il caso in cui egli esercita le funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario, rispetto alle quali assume la veste di pubblico ufficiale ed è conseguentemente dotato dei poteri di fidefacienza previsti dagli artt. 2699 e 2700 cod. civ.; dal caso in cui agisce quale operatore privato ed è quindi sprovvisto dei citati poteri. Mentre la notificazione dell’atto di pignoramento costituisce funzione tipica dell’ufficiale giudiziario, sicché all’agente di riscossione che ad esso si sostituisce vanno riconosciuti gli stessi poteri, altrettanto non può dirsi per la stesura dell’atto medesimo, che non rientra fra le attribuzioni dell’ufficiale giudiziario, ma costituisce un atto di parte. l’atto di pignoramento presso terzi, anche quando è predisposto nelle forme previste dall’art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973, in tema di esecuzione esattoriale, ha la natura di atto esecutivo e, quindi, di atto processuale di parte. La fidefacienza di cui all’art. 2700 cod. civ. è riservata ai soli atti pubblici, sicché si rivela infondata l’affermazione secondo cui il pignoramento eseguito dall’agente di riscossione fa piena fede, fino a querela di falso, dell’attività compiuta per la sua redazione, inclusa l’effettiva allegazione dei documenti ivi menzionati.
1.5 Piena conferma di ciò si trae anche dalla previsione, contenuta nell’art. 49, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui «le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione».In sostanza, nell’ambito dell’attività dell’ufficiale di riscossione, occorre distinguere il caso in cui egli esercita le funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario, rispetto alle quali assume la veste di pubblico ufficiale ed è conseguentemente dotato dei poteri di fidefacienza previsti dagli artt. 2699 e 2700 cod. civ.; dal caso in cui agisce quale operatore privato ed è quindi sprovvisto dei citati poteri. Mentre la notificazione dell’atto di pignoramento costituisce funzione tipica dell’ufficiale giudiziario, sicché all’agente di riscossione che ad esso si sostituisce vanno riconosciuti gli stessi poteri, altrettanto non può dirsi per la stesura dell’atto medesimo, che non rientra fra le attribuzioni dell’ufficiale giudiziario, ma costituisce un atto di parte.

 

 


Codice Civile

Art.2700cc

L'atto pubblico fa piena prova (sul contenuto estrinseco, ossia su quello che gli viene dichiarato non sulla sua autenticità), fino a querela di falso [221 c.p.c.], della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Art.2699cc

L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato [2714]

 


Giurisprudenza Corte di cassazione 3° Sez. Civile , sentenza n. 26519 del 9 novembre 2017

Cassazione terza sezione civile sentenza 26519/2017

 Gli atti processuali di Equitalia non godono di fede privilegiata poiché sono redatti nell’ambito di funzioni diverse da quelle di ufficiale giudiziario. Da ciò consegue che quanto indicato anche in un atto di pignoramento presso terzi redatto dall’agente della riscossione può essere contestato dall’altra parte del giudizio senza che sia necessaria la querela di falso.

scarica la sentenza originale Cass.26519.2017

 

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