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ESECUZIONE ESATTORIALE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DI EQUITALIA
Ultimo aggiornamento 28/12/2014
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISID DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

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Nella materia dell'esecuzione esattoriale, spesso si applicano le norme di procedura civile, senza conoscere pero' la norma speciale ossia l'art. 57 del Dpr 602/73 estremamente favorevole al fisco e di dubbia Costituzionalità che derogano il Cpc, limitando di fatto il diritto sacrosanto alla difesa del contribuente..
Con il Pignoramento inizia  l'esecuzione forzata  e la competenza è del tribunale, ma cosa si puo' fare e quali sono i limiti?
Art. 615 del Cpc - Opposizione all'esecuzione, che solitamente è prevista per contestare il diritto a procedere, in materia tributaria  è ammissibile solo per contestare beni che per legge non sono pignorabili  (art.57 Dpr 602/73)
Art. 617 Cpc - opposizione agli atti esecutivi  ammessa nel procedimento civile per contestare la regolarità formale e la notifica del titolo entro 20 giorni, non è esperibile per gli atti tributari (art.57 Dpr 602/73)
Avete praticamente le mani legate la normativa è a dir poco incostituzionale, ma la Consulta ha sempre abilmente evitato una "seria pronuncia " in materia.
Ne derivava, sia per esplicita formulazione di legge, come visto per la disposizione di cui all’art. 57 dl D.P.R. 602/73, sia per una volontaria omissione del legislatore – art. 2 del D Lgs 546/92 - una totale assenza di garanzie per i contribuenti in una fase di particolare delicatezza come quella esecutiva.
L' art. 57 DPR 602/73 UNICO APPLICABILE è il seguente:
1. Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. 2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.

A mio parere però la problematica si dovrebbe presentare soltanto per le imposte e tasse di natura erariale; infatti il Dpr 602/73 si applica soltanto ai tributi erariali (iva, irpef, Ires), ma non ai contributi previdenziali alle multe ai balzelli non tributari e ai tributi locali, per cui sotto questo aspetto la limitazione di difesa ex art.57 del Dpr 602/73 non opera in questo caso.

 
C'e' pero' una soluzione impugnare l'atto presupposto innanzi alla Commissione Tributaria e se il Giudice si dichiara incompetente adire il giudice ordinario, (oppure faccio ricorso ad entrambi i giudici e utilizzo la sospensione del Giudice tributario per quello civile). Ad esempio ricevo il pignoramento, ma non ho ricevuto la cartella? impugno il ruolo e la cartella innanzi alla Commissione tributaria o al Tribunale ordinario e il pignoramento serve solo come prova del momento della conoscenza dell'esistenza dell'atto non ricevuto e  notificato irritualmente.
la mancata esibizione da parte del concessionario della copia della cartella di pagamento e del documento comprovante la sua rituale notifica (avviso di ricevimento o relazione di notifica) comporta, a detta della giurisprudenza, l’invalidità dei successivi atti di espropriazione. In questa ipotesi, come stabilito anche dalla sentenza in commento, si assisterebbe all’inesistenza giuridica della cartella di pagamento e, conseguentemente, degli atti successivi.

 

 

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