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ESECUZIONE ESATTORIALE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DI EQUITALIA
Ultimo aggiornamento
28/12/2014
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Nella materia dell'esecuzione
esattoriale, spesso si applicano le norme di procedura civile, senza
conoscere pero' la norma speciale ossia l'art. 57 del Dpr 602/73 estremamente favorevole al
fisco e di dubbia Costituzionalità che derogano il Cpc, limitando di fatto
il diritto sacrosanto alla difesa del contribuente..
Con
il Pignoramento inizia l'esecuzione forzata e la competenza è
del tribunale, ma cosa si puo' fare e quali sono i limiti?
Art.
615 del Cpc - Opposizione all'esecuzione, che
solitamente è prevista per contestare il diritto a procedere, in materia
tributaria è ammissibile solo per contestare beni che per legge non
sono pignorabili (art.57 Dpr 602/73)
Art.
617 Cpc - opposizione agli atti esecutivi
ammessa nel procedimento civile per contestare la regolarità formale e la
notifica del titolo entro 20 giorni, non è esperibile per gli atti tributari
(art.57 Dpr 602/73)
Avete
praticamente le mani legate la normativa è a
dir poco incostituzionale, ma la Consulta ha sempre abilmente evitato
una "seria pronuncia " in materia.
Ne derivava, sia per esplicita
formulazione di legge, come visto per la disposizione di cui all’art. 57 dl
D.P.R. 602/73, sia per una volontaria omissione del legislatore – art. 2 del
D Lgs 546/92 - una totale assenza di garanzie per i
contribuenti in una fase di particolare delicatezza come quella esecutiva.
L'
art. 57
DPR 602/73 UNICO APPLICABILE è il seguente:
1. Non sono ammesse: a) le
opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta
eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b) le
opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile
relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il
giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto
steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in
cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia
di tutti gli atti di esecuzione.
A mio parere però la problematica si dovrebbe
presentare soltanto per le imposte e tasse di natura erariale; infatti il
Dpr 602/73 si applica soltanto ai tributi erariali (iva, irpef, Ires), ma
non ai contributi previdenziali alle multe ai balzelli non tributari e ai
tributi locali, per cui sotto questo aspetto la limitazione di difesa ex
art.57 del Dpr 602/73 non opera in questo caso.
C'e' pero' una soluzione impugnare l'atto presupposto
innanzi alla Commissione Tributaria e se il Giudice si dichiara incompetente
adire il giudice ordinario, (oppure faccio ricorso ad entrambi i giudici e
utilizzo la sospensione del Giudice tributario per quello civile). Ad
esempio ricevo il pignoramento, ma non ho ricevuto la cartella? impugno il
ruolo e la cartella innanzi alla Commissione tributaria o al Tribunale
ordinario e il pignoramento serve solo come prova del momento della
conoscenza dell'esistenza dell'atto non ricevuto e notificato
irritualmente.
la mancata esibizione da parte
del concessionario della copia della cartella di pagamento e del documento
comprovante la sua rituale notifica (avviso di ricevimento o relazione di
notifica) comporta, a detta della giurisprudenza, l’invalidità dei
successivi atti di espropriazione. In questa ipotesi, come stabilito anche
dalla sentenza in commento, si assisterebbe all’inesistenza giuridica della
cartella di pagamento e, conseguentemente, degli atti successivi.
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