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  ESECUZIONE ESATTORIALE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DI EQUITALIA
  Ultimo aggiornamento 
	28/12/2014
  
	
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	Nella materia dell'esecuzione 
	esattoriale, spesso si applicano le norme di procedura civile, senza 
	conoscere pero' la norma speciale ossia l'art. 57 del Dpr 602/73 estremamente favorevole al 
	fisco e di dubbia Costituzionalità che derogano il Cpc, limitando di fatto 
	il diritto sacrosanto alla difesa del contribuente..
	Con 
	il Pignoramento inizia  l'esecuzione forzata  e la competenza è 
	del tribunale, ma cosa si puo' fare e quali sono i limiti?
	Art. 
	615 del Cpc - Opposizione all'esecuzione, che 
	solitamente è prevista per contestare il diritto a procedere, in materia 
	tributaria  è ammissibile solo per contestare beni che per legge non 
	sono pignorabili  (art.57 Dpr 602/73)
	Art. 
	617 Cpc - opposizione agli atti esecutivi  
	ammessa nel procedimento civile per contestare la regolarità formale e la 
	notifica del titolo entro 20 giorni, non è esperibile per gli atti tributari 
	(art.57 Dpr 602/73)
	Avete 
	praticamente le mani legate la normativa è a 
	dir poco incostituzionale, ma la Consulta ha sempre abilmente evitato 
	una "seria pronuncia " in materia.
	Ne derivava, sia per esplicita 
	formulazione di legge, come visto per la disposizione di cui all’art.  57 dl 
	D.P.R. 602/73, sia per una volontaria omissione del legislatore – art. 2 del 
	D Lgs 546/92 - una totale assenza di garanzie per i 
	contribuenti in una fase di particolare delicatezza come quella esecutiva.
	L' 
	art. 57 
	DPR 602/73 UNICO APPLICABILE è il seguente:
	1. Non sono ammesse: a) le 
	opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta 
	eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b) le 
	opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile 
	relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. 
	2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il 
	giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto 
	steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in 
	cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia 
	di tutti gli atti di esecuzione.
	
	
	A mio parere però la problematica si dovrebbe 
	presentare soltanto per le imposte e tasse di natura erariale; infatti il 
	Dpr 602/73 si applica soltanto ai tributi erariali (iva, irpef, Ires), ma 
	non ai contributi previdenziali alle multe ai balzelli non tributari e ai 
	tributi locali, per cui sotto questo aspetto la limitazione di difesa ex 
	art.57 del Dpr 602/73 non opera in questo caso.
	 
	
	C'e' pero' una soluzione impugnare l'atto presupposto 
	innanzi alla Commissione Tributaria e se il Giudice si dichiara incompetente 
	adire il giudice ordinario, (oppure faccio ricorso ad entrambi i giudici e 
	utilizzo la sospensione del Giudice tributario per quello civile). Ad 
	esempio ricevo il pignoramento, ma non ho ricevuto la cartella? impugno il 
	ruolo e la cartella innanzi alla Commissione tributaria o al Tribunale 
	ordinario e il pignoramento serve solo come prova del momento della 
	conoscenza dell'esistenza dell'atto non ricevuto e  notificato 
	irritualmente.
	la mancata esibizione da parte 
	del concessionario della copia della cartella di pagamento e del documento 
	comprovante la sua rituale notifica (avviso di ricevimento o relazione di 
	notifica) comporta, a detta della giurisprudenza, l’invalidità dei 
	successivi atti di espropriazione. In questa ipotesi, come stabilito anche 
	dalla sentenza in commento, si assisterebbe all’inesistenza giuridica della 
	cartella di pagamento e, conseguentemente, degli atti successivi.
 
 
 
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