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Il diritto tributario comunitario ha una grande importanza "prevale su quello nazionale", per cui eventuali norme in contrasto con le direttive della comunità europea devono essere disapplicate dal Giudice nazionale. I principali obiettivi prefissati dal Trattato di Roma sono: 1) l’Istituzione di un mercato interno (o unico); 2) creazione dell’Unione economica e monetaria. Per il perseguimento di questi obiettivi bisogna avere: - libertà di movimento delle persone, delle merci, dei servizi e del capitale, al di là delle proprie frontiere; - abolire ogni vincolo qualitativo e quantitativo; - coordinare le leggi nazionali in modo da evitare che le disparità fra le legislazioni possono divenire di ostacolo al funzionamento del mercato comune. Per la creazione del mercato interno sono fondamentali: 1. la concorrenza non distorsiva; 2. la realizzazione di una politica commerciale; 3. l’armonizzazione dei sistemi impositivi vigenti; 4. il coordinamento della politica fiscale che si aggiunge a quella commerciale, la leva fiscale potrebbe provocare una distorsione nella scelta delle zone in cui investire.
La politica fiscale nell'Unione europea (UE) è costituita da due componenti: la fiscalità diretta, che rimane di competenza esclusiva degli Stati membri, e la fiscalità indiretta, che interessa la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi. In materia di fiscalità diretta, gli Stati membri hanno adottato misure che consentono di evitare l'evasione fiscale e le doppie imposizioni. La politica fiscale fa sì che la concorrenza tra gli Stati membri nell'ambito del mercato interno non sia falsata da disparità di aliquote e di regimi d'imposizione a livello della fiscalità indiretta. Sono state inoltre introdotte misure intese ad evitare eventuali effetti negativi della concorrenza fiscale quando le imprese effettuano trasferimenti tra gli Stati membri dell'Unione europea.
Il ricorso per inadempimento
Il ricorso per inadempimento é un ricorso diretto contro uno Stato membro, che non rispetta i suoi obblighi in virtù del diritto comunitario. L'inadempimento é pronunciato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e può comportare una condanna dello Stato membro con la richiesta di conformarsi ai suoi obblighi ed, eventualmente, sanzioni pecuniarie.
Il ricorso per inadempimento si basa sugli articoli da 226 a 228 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE). Questo ricorso intende far constatare alla Corte di giustizia delle Comunità europee (Corte di giustizia), che uno Stato membro non rispetta il diritto comunitario.
Natura per inadempimento
L'inadempimento può essere rappresentato da atti (leggi, decreti, decisioni amministrative, ecc.) o risultare da fatti (pratiche amministrative, ecc.).
Può essere la conseguenza di comportamenti positivi (azioni) o negativi (astensioni e omissioni). Di conseguenza, le azioni possono, ad esempio, consistere nell'approvazione di un testo contrario al diritto comunitario o in un rifiuto specifico di abrogare un provvedimento interno contrario. Le astensioni o omissioni possono, ad esempio, consistere in ritardi nel recepimento di una direttiva o nella mancanza di comunicazione delle misure nazionali di esecuzione alla Commissione da parte degli Stati membri.
L'atto deve essere imputabile allo Stato membro. A questo titolo, la nozione di Stato é interpretata ampiamente dalla Corte di giustizia, nella misura in cui si può trattare dell'insieme dei suoi organi come il governo, il parlamento, le entità federate o le collettività infra-statali, ecc.
Ricorrenti
Se essi ritengono che uno Stato membro sia venuto meno ad uno dei suoi obblighi, il ricorso può essere avviato dalla Commissione nella sua qualità di guardiana del trattato o dagli Stati membri.
Procedura
Quando la Commissione avvia la procedura, agisce di propria iniziativa o sulla base di una denuncia proveniente da altri Stati membri o di denunce di privati presso i suoi servizi. Se la Commissione dispone di elementi sufficienti che lasciano presumere un inadempimento, essa chiede allo Stato membro di presentare le sue osservazioni. Tuttavia, la procedura può concludersi a questo livello se lo Stato membro decide di conformarsi.
Quando uno Stato membro avvia la procedura, si rivolge alla Commissione la quale chiede a ciascuno dei due Stati membri interessati di presentare le loro osservazioni nel contraddittorio.
Nei due casi, la Commissione presenta un parere motivato dopo presentazione delle osservazioni. Questo parere che costituisce l'ultima parte prima del ricorso alla Corte di giustizia, costituisce, in qualche modo, un avvertimento solenne. In esso si chiede un'ultima volta allo Stato membro di conformarsi ai suoi obblighi ma si stabilisce anche l'eventuale contenzioso formalizzando l'oggetto della controversia. Il parere indica un termine nel corso del quale lo Stato membro é invitato a metterlo in esecuzione. Allo scadere del termine, se lo Stato membro non si é ancora conformato ai suoi obblighi, la Commissione può adire la Corte di giustizia.
La Corte di giustizia, da canto suo, si limita a constatare l'esistenza di un inadempimento, cioé il fatto che lo Stato membro non rispetti il diritto comunitario. In altre parole, essa non si può sostituire allo Stato membro, ad esempio annullando le leggi nazionali contrarie al diritto comunitario o gli atti incriminati o adottando le misure necessarie.
Mancata esecuzione delle sentenze di inadempimento
Lo Stato membro dispone di un termine ragionevole per ristabilire la situazione. Se lo Stato membro non si é conformato alla decisione della Corte di giustizia, la Commissione può avviare una nuova procedura sulla base dell'articolo 228 del trattato CE suscettibile di comportare la condanna pecuniaria dello Stato membro.
Ripartizione delle competenze fra la Corte di giustizia e il Tribunale di prima istanza
Solo la Corte di giustizia é competente per i ricorsi a causa di inadempienza introdotti da uno Stato membro o dalla Commissione europea.