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La mancanza della data di consegna sulla cartella esattoriale notificata rende inesistente la notifica, perché viene compromesso il diritto legittimo di difesa del cittadino, che non può computare con certezza il termine per l'opposizione, se c'è discordanza tra la relata dell'ufficio e quella del contribuente sarà quest'ultima a prevalere

 

Ultimo aggiornamento 06/01/2018
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Quando il concessionario della riscossione notifica una cartella, ma lo stesso discorse vale anche gli atti degli enti impositori (accertamenti, avvisi di liquidazione), molto spesso il contribuente non rileva alcuna data di notifica, vuoi perché la relata è completamente in bianco, vuoi perché l'ufficio postale non ha apposto alcuna data di consegna.

Alcuni giudici, a mio parere in modo tutt'altro che imparziale, ritengono addirittura inammissibile il ricorso perchè il ricorrente non ha dimostrato la data di avvenuta notifica. A mio parere, in ossequio al prinicipio di non contestazione se l'ufficio non dimostra il contrario ovvero non contesta che la data di ricezione è difforme, non vedo perchè il giudice deve ritenere che la data non sia quella indicata dal contribuente. In un caso pratico capitò addirittura che il concessionario aveva eccepito la tardiva notifica e in altri casi che il ricorrente non aveva indicato quando aveva ricevuto l'atto, io però ritenni tale affermazione completamente inconsistente dato che l'estratto di ruolo esibito dal concessionario riportava la data di notifica e pertanto non si comprendeva di cosa si lamentava l'ufficio. E' chiaro che è l'ufficio a dover dimostrare ladata di notifica

La discordanza tra copia del contribuente e copia di Equitalia, come già affermato dalla suprema Corte, viene risolta con la prevalenza della copia del contribuente. In tali termini Cassazione 14375 del 15/06/2010 e Cassazione 1210 del 19/01/2007.
Tale tesi è assolutamente giusta in quanto diversamente permetterebbe al concessionario  a posteriori di sanare qualsiasi omissione sulla relata.
La giuridica inesistenza della notifica comporta la decadenza dell’azione del fisco, per cui la pretesa risulta illegittima.

 

L’omessa indicazione della data nella copia dell’atto consegnato al destinatario assume rilievo nel caso in cui dalla notificazione decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti, in quanto siffatta mancanza concreta una nullità insanabile, venendo ad ostacolare in maniera grave l’esercizio dei diritti stessi. In tal senso Cassazione Civile Sent. Sez. Lavoro sentenza n.30873/ 2017 depositata il 22/12/2017.

E’ chiaro che se nella copia della cartella esattoriale consegnata dal concessionario al contribuente  non risulta indicata la data della di consegna, ne consegue la nullità insanabile di tale notifica, a norma dell'art. 160 c.p.c. e quindi la non decorrenza del termine per proporre della relativa opposizione, da ritenere pertanto regolare.
Nei termini esposti, la Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto
: "La disciplina di cui agli artt. 148 e 160 c.p.c. è applicabile anche in materia di notificazione di una cartella esattoriale, per cui, in caso di mancata indicazione della relativa data di consegna nella copia della cartella in possesso del destinatario, alla nullità insanabile della notifica consegue la mancata decorrenza del termine per proporre opposizione".

Cassazione Civile Sent. Sez. Lavoro sentenza n.398/ 2012 depositata il 13/01/2012.

 

 

 

 

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