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La mancanza della data di consegna sulla cartella esattoriale notificata rende inesistente la notifica, perché viene compromesso il diritto legittimo di difesa del cittadino, che non può computare con certezza il termine per l'opposizione, se c'è discordanza tra la relata dell'ufficio e quella del contribuente sarà quest'ultima a prevalere
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La discordanza tra copia del contribuente e copia di Equitalia, come già affermato dalla suprema Corte, viene risolta con la prevalenza della copia del contribuente. In tali termini Cassazione 14375 del 15/06/2010 e Cassazione 1210 del 19/01/2007.
Tale tesi è assolutamente giusta in quanto diversamente permetterebbe al concessionario a posteriori di sanare qualsiasi omissione sulla relata.
La giuridica inesistenza della notifica comporta la decadenza dell’azione del fisco, per cui la pretesa risulta illegittima.
E’ chiaro che se nella copia della cartella esattoriale consegnata dal concessionario al contribuente non risulta indicata la data della di consegna, ne consegue la nullità insanabile di tale notifica, a norma dell'art. 160 c.p.c. e quindi la non decorrenza del termine per proporre della relativa opposizione, da ritenere pertanto regolare.
Nei termini esposti, la Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto
: "La disciplina di cui agli artt. 148 e 160 c.p.c. è applicabile anche in materia di notificazione di una cartella esattoriale, per cui, in caso di mancata indicazione della relativa data di consegna nella copia della cartella in possesso del destinatario, alla nullità insanabile della notifica consegue la mancata decorrenza del termine per proporre opposizione".