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Cooperative
Ultimo aggiornamento 28/12/2007
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

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  LE COOPERATIVE - il contributo biennale, il contributo del 3% sugli utili

Cooperativa di consumo:cooperative di soci-consumatori, finalizzate ad acquistare beni a prezzi vantaggiosi;
Cooperativa di produzione e lavoro: cooperative il cui scopo consiste nel procurare lavoro ai propri soci;
Cooperativa agricola: Cooperativa per coltivazione, trasformazione, conservazione, distribuzione di prodotti agricoli o zootecnici;
Cooperativa edilizia: cooperative finalizzate alla costruzione di alloggi per i propri soci;
Cooperativa di trasporto: cooperative per trasporto di cose o persone, carico e scarico delle merci, spedizioni;
Cooperativa della pesca: cooperative finalizzate all’esercizio in comune della pesca o di attività ad essa inerenti;
Cooperativa mista: cooperative la cui attività non è classificabile all’interno dei settori precedenti (es. servizi contabili, turistici, ricettivi, banche di credito cooperativo);
Cooperativa sociale: cooperative per la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, nonché finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le cooperative tra loro possono associarsi in Consorzi.

- Regime di responsabilità -
Le cooperative si distinguono in società a responsabilità limitata o illimitata: se la “responsabilità” è limitata in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento risponde soltanto la società con il suo patrimonio, mentre se la “responsabilità” è illimitata in questi casi rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente (art. 2541 c.c.).
Il capitale sociale è variabile ed è formato da quote o azioni di importo non inferiore al minimo stabilito dalla legge (attualmente 25 €). La misura della partecipazione del singolo socio in una Cooperativa è soggetta ad alcuni limiti massimi, ispirati al principio della rilevanza della persona rispetto al capitale.

Il Contributo Biennale

Il contributo biennale va corrisposto da tutte le cooperative e versato con codice tributo 3010 sezione Erario del modelo F24 con gli importi stabiliti anno per anno da apposito D.M.

Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2007/2008

 

Il contributo biennale

Il contributo del 3% sugli utili delle cooperative non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta

La legge 31 gennaio 1992, n. 59, artt. 8 e 11, commi 4 e 6,  ha istituito a carico delle società cooperative e dei loro consorzi un contributo pari al 3% degli utili annuali da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione, tale contributo e' obbligatorio per le cooperative non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta. (D.M. 11 ottobre 2004). Il contributo va pagato entro il 30 ottobre di ogni anno da calcolarsi sull'ultimo bilancio approvato, se l'esercizio non coincide con l'anno solare il termine e' di 90 giorni dall'approvazione del bilancio. (D.M. 1° dicembre 2004).

Modalità di versamento previste dal nuovo D.M. 9 ottobre 2007 sono variate, per cui non si paga piu' con bollettino di c/c, ma con modello F24 sezione erario codice tributo «3012» denominato «quota del 3% degli utili di esercizio ed interessi- art. 11, comma 4 e 6 legge 59/1992».