Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30-18.30
081/5706339 081/0060351 E-Mail Consulenza a pagamento
Per un parere via fax compilare il modulo e allegare copia dell'accertamento e inviarlo allo 081/0060351
LE COOPERATIVE - il contributo biennale, il contributo del 3% sugli utili
Cooperativa di
consumo:cooperative di soci-consumatori, finalizzate ad acquistare beni a prezzi
vantaggiosi;
Cooperativa di produzione e lavoro: cooperative il cui scopo consiste nel
procurare lavoro ai propri soci;
Cooperativa agricola: Cooperativa per coltivazione, trasformazione,
conservazione, distribuzione di prodotti agricoli o zootecnici;
Cooperativa edilizia: cooperative finalizzate alla costruzione di alloggi per i
propri soci;
Cooperativa di trasporto: cooperative per trasporto di cose o persone, carico e
scarico delle merci, spedizioni;
Cooperativa della pesca: cooperative finalizzate all’esercizio in comune della
pesca o di attività ad essa inerenti;
Cooperativa mista: cooperative la cui attività non è classificabile all’interno
dei settori precedenti (es. servizi contabili, turistici, ricettivi, banche di
credito cooperativo);
Cooperativa sociale: cooperative per la gestione dei servizi socio-sanitari ed
educativi, nonché finalizzate all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.
Le cooperative tra loro possono associarsi in Consorzi.
- Regime di responsabilità -
Le cooperative si distinguono in società a responsabilità limitata o illimitata:
se la “responsabilità” è limitata in caso di liquidazione coatta amministrativa
o di fallimento risponde soltanto la società con il suo patrimonio, mentre se la
“responsabilità” è illimitata in questi casi rispondono in via sussidiaria i
soci solidalmente e illimitatamente (art. 2541 c.c.).
Il capitale sociale è variabile ed è formato da quote o azioni di importo non
inferiore al minimo stabilito dalla legge (attualmente 25 €). La misura della
partecipazione del singolo socio in una Cooperativa è soggetta ad alcuni limiti
massimi, ispirati al principio della rilevanza della persona rispetto al
capitale.
Il Contributo Biennale
Il contributo biennale va corrisposto da tutte le cooperative e versato con codice tributo 3010 sezione Erario del modelo F24 con gli importi stabiliti anno per anno da apposito D.M.
Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2007/2008
Codice |
Descrizione |
3010 |
- contributo biennale - maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) - interessi per ritardato pagamento |
3011 |
- maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie - interessi per ritardato pagamento |
3014 |
- sanzioni |
Viene istituito l'Albo nazionale delle cooperative presso gli uffici territoriali del Governo e, in via transitoria e in attesa dell'emanazione dei relativi provvedimenti, presso le Direzioni provinciali del lavoro.
il Dm 9 aprile 2001 dispone all'articolo 6 che per le cooperative iscritte nel registro delle imprese nel 2000 o nel corso del biennio 2001/2002, il contributo di revisione (di cui all'articolo 1 del Dm 9 aprile 2001, punto a) e` fissato nella misura minima di 227,24 euro. Su questo importo verranno applicate le maggiorazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 dello stesso decreto. Il successivo Dm 16 aprile 2003 dispone, all'articolo 1, punto a), che il contributo di revisione applicabile per il biennio 2003/2004 deve essere di 230 euro se l'ente cooperativo ha un numero di soci non superiore a 100, capitale versato non superiore a 5.160 euro e fatturato non superiore a 75.000 euro. Tuttavia all'articolo 2, comma 3, si precisa che questo contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2002 e non piu` al 31 dicembre 2000. Per la collocazione nella fascia a), occorre possedere quindi i tre parametri previsti, rilevati pero` al 31 dicembre 2002, e qualora venga superato uno solo di questi, gli enti cooperativi sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale e` presente il parametro piu` alto (articolo 2, comma 2 del Dm 16 aprile 2003).
Tale Albo sostituisce lo schedario generale e i registri prefettizi.
Ispezioni straordinarie - Le ispezioni straordinarie vengono effettuate a campione e hanno per oggetto la correttezza dei comportamenti degli organismi, il rispetto delle norme e la regolarità dei rapporti instaurarti con i soci lavoratori.
Certificazione di bilancio - Le cooperative con valore di produzione superiore a 60.000.000 di euro o con riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro sono assoggettate a certificazione di bilancio.
La mancata richiesta della certificazione di bilancio può comportare la gestione commissariale.
Effetti delle irregolarità riscontrate - Tra i diversi possibili effetti negativi conseguenti alla fase di vigilanza previa diffida rimasta disattesa dell'ispettorato del lavoro troviamo la cancellazione dall'Albo, lo scioglimento della cooperativa e, in caso di reiterate e gravi violazioni al regolamento interno, l'affidamento della gestione ad un commissario governativo
per gli importi: 2007 da calcolarsi in base ai dati del 2006
Fasce e importo |
|
Parametri |
|
Numero soci |
Capitale sottoscritto |
Fatturato |
|
a. € 260,00 |
fino a 100 |
fino a € 5.160,00 |
fino a € 75.000,00 |
b. € 630,00 |
da 101 a 500 |
da € 5.160,01 a € 40.000,00 |
da € 75.000,01 a € 300.000,00 |
c. € 1.250,00 |
|
|
da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 |
d. € 1.600,00 |
superiore 500 |
superiore a € 40.000,00 |
da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 |
e. € 2.200,00 |
|
|
superiore a a € 2.000.000,00 |
I contributi determinati ai sensi dell’art. 1 sono
aumentati del 50%, per gli enti cooperativi assoggettabili a
revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31
gennaio 1992, n. 59 e del 30% per gli enti cooperativi di
cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative
edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto
aumento del 50% non viene applicato solo nel caso in cui gli
stessi non abbiano ancora avviato o realizzato un programma
edilizio
Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, e per quelle già esistenti entro 90 gg da quando viene pubblicato il D.M. sulla G.U.per il 2007-2008 16/03/2007
Il contributo del 3% sugli utili delle cooperative non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta
La legge 31 gennaio 1992, n. 59, artt. 8 e 11, commi 4 e 6, ha istituito a carico delle società cooperative e dei loro consorzi un contributo pari al 3% degli utili annuali da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione, tale contributo e' obbligatorio per le cooperative non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta. (D.M. 11 ottobre 2004). Il contributo va pagato entro il 30 ottobre di ogni anno da calcolarsi sull'ultimo bilancio approvato, se l'esercizio non coincide con l'anno solare il termine e' di 90 giorni dall'approvazione del bilancio. (D.M. 1° dicembre 2004).
Modalità di versamento previste dal nuovo D.M. 9 ottobre 2007 sono variate, per cui non si paga piu' con bollettino di c/c, ma con modello F24 sezione erario codice tributo «3012» denominato «quota del 3% degli utili di esercizio ed interessi- art. 11, comma 4 e 6 legge 59/1992».