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CONTRIBUTO PER CONSORZIO DI
BONIFICA
Ultimo aggiornamento
18/03/2015
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Il contributo non può essere
applicato senza che il contribuente abbia mai ricevuto alcun servizio o beneficio
dal consorzio. L'art. 862 del codice civile
prevede che per un comprensorio suscettibile, ex art.
857 del codice civile, di opere di bonifica,
l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle attività ad essa connesse,
possono essere affidate ad un Consorzio, per l'appunto denominato di bonifica,
coattivamente costituito fra i proprietari, ed espressamente qualificato dal
legislatore come ente pubblico economico. L'art. 860 del codice civile prevede
che "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono
obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione
e l'esercizio delle opere
in ragione del beneficio che traggono
dalla bonifica. Quindi per poter applicare
il contributo è necessario che il proprietario ne tragga un beneficio, che non
ha ricevuto
e che deve essere dimostrato dal Consorzio.
Il
R.D. n. 215 del 13/02/1933 e succ. modif. che disciplina la
bonifica integrale e la relativa attività dei consorzi di bonifica ed
è riconosciuto il potere di imporre alle proprietà consorziate contributi
costituenti oneri reali sui fondi (artt. 59 e 21 R.D.), ma ciò solo nei
confronti delle categorie “dei proprietari interessati” tra cui quelli di
immobili che traggono dalla bonifica un vantaggio singolarmente dimostrato e
proporzionalmente quantificato.
E' necessario
inoltre verificare Regione per Regione le norme locali, nella
Regione Campania
ad esempio contributi consortili dal
2002 in
poi, non hanno alcun fondamento legale in quanto in base al disposto dell’art.
14, 3° comma, della legge regionale n. 36 del 05/01/1994 confermato dall’art.
31, 3° comma, della legge regionale n. 15 del 26/07/2002, così come abrogato e
riformato dall’art. 13, 3° comma, della legge regionale n. 4 del 24/02/2003,
In Campania a partire dal 1 gennaio 2002 non è dovuto
alcun contributo consortile per gli
utenti che pagano
il tributo al servizio pubblico di fognatura; (Commissione
Tributaria Regionale di Napoli Sezione XVIII Sent. n. 35/18/12 del 18/01/2012);
la Legge Regionale
n. 4 del 25/02/2003 ("Nuove norme in materia di bonifica integrale") stabilisce
all’art. 13 comma 3: “Gli utenti tenuti all’obbligo di pagamento della
tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della legge n.
36/94, articolo 14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica
connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle
acque piovane, di conseguenza non è chiaro in base a quale norma il
Consorzio si ritenga autorizzato a chiedere il contributo.
Inoltre, l’elemento in sfavore della
pretesa del Consorzio è costituito dalla Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005
che all’art. 11 ha stabilito che il
proprietario dell’immobile non è tenuto al pagamento del contributo di bonifica,
nei casi in cui sia stato assoggettato alla tariffa del servizio idrico
integrato (Commissione Tributaria Provinciale di Caserta
Sezione XVII Sent. n. 196/17/09 del 30/01/2009 - 27/02/2009)
il vantaggio derivante dalle opere di bonifica
deve essere diretto e specifico e comprovato, conseguito e
conseguibile a causa della bonifica stessa (Cass.
Sezioni Unite 6/2/84 n. 877 e Cons. di Stato 1984 n. 501) e
l’assenza di uno dei due presupposti rende illegittima la pretesa.
L’onere di provare l’esistenza della pretesa
contributiva è a carico e cura dell’ente impositore e deve
effettuarsi prima di procedere all’applicazione ed alla quantificazione del
contributo (Cass. Sez. V Sent. del 29/09/2004 n.
19509- Commissione Tributaria Regionale del Lazio sez. X n. 57 del 19/04/2005)
Conclusioni: Il contributo consortile è l'ennesimo balzello illegittimo e
ingiusto a carico dei contribuenti e la stessa Cassazione che a sezioni
unite ha stabilito che la prova la deve fornire l'ente. alcune sezioni della
stessa Cassazione con sentenze opposte hanno
stabilito il contrario, questi signori dovrebbero dimostrare come si fa a
fornire la prova negativa, i Romani la chiamavano la prova diabolica, ma ormai
in Italia la certezza del diritto è al tramonto, in funzione dell'unica cosa che
negli ultimi anni domina lo scenario politico italiano, fare cassa, tassare e
vessare i cittadini per alimentare la macchina mangiasoldi di sprechi e di
privilegi, che chiamano Stato.
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