Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com     Copyright©Riproduzione riservata

  081/5706339         081/0060351           Consulenza Gratuita    (solo per e-mail o via fax)                                    

Orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30 - 18.30     La consulenza gratuita e' ammessa via e-mail o via fax ,viene fornita a campione non e' garantita la risposta a tutti.

             

EFFETTUIAMO RICORSI IN TUTTA ITALIA - VISITA IL NUOVO SITO WWW.DIFESATRIBUTARIA.IT  RICCO DI SENTENZE AGGIORNATE FAVOREVOLI AL CONTRIBUENTE

CONTRIBUTO PER CONSORZIO DI BONIFICA
Ultimo aggiornamento 18/03/2015
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOTECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

Per un parere via fax compilare il modulo e allegare copia dell'accertamento  e inviarlo allo 081/0060351

Cartelle Esattoriali Fermo amministrat. Ipoteca Esattoria Vizi atti tributari Atti Impugnabili

EFFETTUIAMO RICORSI IN TUTTA ITALIA

Seguici su facebook        Seguici su Twitter     Seguici su Linkedin    Download Pdf

Il contributo non può essere applicato senza che il contribuente abbia mai ricevuto alcun servizio o beneficio dal consorzio. L'art. 862 del codice civile prevede che per un comprensorio suscettibile, ex art. 857 del codice civile, di opere di bonifica, l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle attività ad essa connesse, possono essere affidate ad un Consorzio, per l'appunto denominato di bonifica, coattivamente costituito fra i proprietari, ed espressamente qualificato dal legislatore come ente pubblico economico. L'art. 860 del codice civile prevede che "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica. Quindi per poter applicare il contributo è necessario che il proprietario ne tragga un beneficio, che non ha ricevuto  e che deve essere dimostrato dal Consorzio.

Il  R.D. n. 215 del 13/02/1933 e succ. modif. che disciplina la bonifica integrale e la relativa attività dei consorzi di bonifica ed è riconosciuto il potere di imporre alle proprietà consorziate contributi costituenti oneri reali sui fondi (artt. 59 e 21 R.D.), ma ciò solo nei confronti delle categorie “dei proprietari interessati” tra cui quelli di immobili che traggono dalla bonifica un vantaggio singolarmente dimostrato e proporzionalmente quantificato.

E' necessario inoltre verificare Regione per Regione le norme locali, nella Regione Campania ad esempio contributi consortili dal 2002 in poi, non hanno alcun fondamento legale in quanto in base al disposto dell’art. 14, 3° comma, della legge regionale n. 36 del 05/01/1994 confermato dall’art. 31, 3° comma, della legge regionale n. 15 del 26/07/2002, così come abrogato e riformato dall’art. 13, 3° comma, della legge regionale n. 4 del 24/02/2003, In Campania a partire dal 1 gennaio 2002 non è dovuto alcun contributo consortile per gli utenti che pagano il tributo al servizio pubblico di fognatura; (Commissione Tributaria Regionale di Napoli Sezione XVIII Sent. n. 35/18/12 del 18/01/2012); la Legge Regionale n. 4 del 25/02/2003 ("Nuove norme in materia di bonifica integrale") stabilisce all’art. 13 comma 3: “Gli utenti tenuti all’obbligo di pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della legge n. 36/94, articolo 14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque piovane, di conseguenza non è chiaro in base a quale norma il Consorzio si ritenga autorizzato a chiedere il contributo. Inoltre, l’elemento in sfavore della pretesa del Consorzio è costituito dalla Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005 che all’art. 11 ha stabilito che il proprietario dell’immobile non è tenuto al pagamento del contributo di bonifica, nei casi in cui sia stato assoggettato alla tariffa del servizio idrico integrato (Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sezione XVII Sent. n. 196/17/09 del 30/01/2009 - 27/02/2009)

il vantaggio derivante dalle opere di bonifica deve essere diretto e specifico e comprovato, conseguito e conseguibile a causa della bonifica stessa (Cass. Sezioni Unite 6/2/84 n. 877 e Cons. di Stato 1984 n. 501) e l’assenza di uno dei due presupposti rende illegittima la pretesa.

L’onere di provare l’esistenza della pretesa contributiva è a carico e cura dell’ente impositore e deve effettuarsi prima di procedere all’applicazione ed alla quantificazione del contributo (Cass. Sez. V Sent. del 29/09/2004 n. 19509- Commissione Tributaria Regionale del Lazio sez. X n. 57 del 19/04/2005)

Conclusioni: Il contributo consortile è l'ennesimo balzello illegittimo e  ingiusto a carico dei contribuenti e la stessa Cassazione che  a sezioni unite ha stabilito che la prova la deve fornire l'ente. alcune sezioni della stessa Cassazione con sentenze opposte hanno stabilito il contrario, questi signori dovrebbero dimostrare come si fa a fornire la prova negativa, i Romani la chiamavano la prova diabolica, ma ormai in Italia la certezza del diritto è al tramonto, in funzione dell'unica cosa che negli ultimi anni domina lo scenario politico italiano, fare cassa, tassare e vessare i cittadini per alimentare la macchina mangiasoldi di sprechi e di privilegi, che chiamano Stato.

 

 

Condividi su facebook  Condividi su twitter  Condividi su Linkedin

 

Copyright©Riproduzione riservata