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Il Contratto:
1321 cc, il contratto e’ l’accordo di 2 o piu’ parti per costituire, regolare o
estinguere un rapporto giuridico di natura patrimoniale.
A
differenza del negozio giuridico, il contratto
che e’ un
negozio giuridico
a
natura patrimoniale .
Attenzione: Il contratto è una fonte di obbligazioni, quindi ci si vincola al rispetto delle obbligazioni assunte, costituisce una fase delicata farsi assistere da un professionista è quanto mai indispensabile per non avere brutte sorprese, quindi evitate il fai da te. Prima di firmare qualsiasi contratto leggetelo bene ed eliminate spazi in bianco (specialmente nei contratti bancari)
L’autonomia Privata:
Art.1322
cc - E’ la legittimazione riconosciuta ai privati di regolamentare autonomamente
i propri interessi le cui disposizioni hanno effetto di legge tra le parti.
L’autonomia privata pero’ non significa che le parti possono
fare quello che vogliono, ci sono nell’ordinamento due tipi di Clausole (norme
del contratto) legali :
La clausola dispositiva, che si sostituisce a quanto non diversamente pattuito ad esempio non ho stabilito i termini per recedere dal contratto ossia entro quanto tempo devo fare la disdetta, si applica la norma di legge e
La clausola imperativa
che invece prevalgono su quanto diversamente pattuito,
esempio nel contratto di locazione
uso abitativo stabilisco che la durata e’ di 1 anno, ma la norma impone una
durata minima di 4, in questo caso la norma di legge prevale e sostituisce
quella delle parti, per cui la durata di un anno diventa di quattro.
La clausola penale: In via forfettaria e preventiva, si determina l’ammontare del risarcimento del danno occasionato dall’inadempimento dell’obbligazione o dal ritardo nell’adempimento, attenzione che inibisce l’azione di risarcimento danni.
Elementi del contratto
L’ACCORDO artt. 1326 e ss e art. 1427 c.c
Si realizza con
l’incontro tra proposta e accettazione, in linea generale e’ il momento di
perfezionamento del contratto ossia il momento in cui il contratto produce
effetti giuridici, ad eccezione dei contratti reali (diritto di proprietà,..)
per il quali il momento di perfezionamento si consegue con la consegna del bene
LA CAUSA art. 1343 e
seguenti c.c.
E’ la funzione il fine del contratto,
ad esempio la causa del contratto di vendita e’ lo scambio di beni contro un
corrispettivo.
L’OGGETTO NON VA CONFUSO CON IL CONTENUTO DEL CONTRATTO,
IL CONTENTUO DEL CONTRATTO E’ L’INSIEME DI NORME CHE REGOLAMENTANO L’ASSETTO DI
INTERESSI, L’OGGETTO, LA PRESTAZIONE O IL BENE CHE E’ OGGETTO DEL CONTRATTO.
LA CAUSA NON VA CONFUSA CON IL MOTIVO,
LA CAUSA E’ IL FINE TIPICO DEL CONTRATTO MERITEVOLE DI TUTELA, MENTE IL MOTIVO
E’ LA RAGIONE PER LA QUALE SI STIPULA IL CONTRATTO
COME FACCIO A
RECEDERE DA UN CONTRATTO? CHE TEMPI HO A DISPOSIZIONE? IN TERMINI GIURIDICI SI
CHIAMA
DIRITTO DI RECESSO O IUS PENITENDI.
Di norma, per un contratto
validamente concluso, non esiste un diritto di recesso.
Ma ci sono delle possibilità in base al codice del consumo in caso di contratti
da parte di operatori professionali e a determinate condizioni. Il diritto di
recesso consiste nella possibilità per una delle parti contraenti di sciogliere
unilateralmente un contratto, estinguendone tutte le obbligazioni che ne
derivano, senza il consenso della controparte e senza andare incontro a penali.
Il recesso unilaterale del contratto deve essere comunicato in forma scritta
alla controparte entro un termine stabilito per legge, o diverso termine, purché
più favorevole, stabilito nel contratto, in apposita clausola per l'esercizio
del diritto di recesso. La Direttiva 85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre
1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei
locali commerciali, ha introdotto il diritto di recesso entro un termine minimo
di 10 giorni, ed è stata recepita dall'ordinamento italiano.
Il recesso nei contratti conclusi fuori dai locali commerciali (D. lgs. 206/05
art. art.45 e ss)
Utilizzabile solo per i contratti
che siano stati firmati fuori dai locali della ditta venditrice o del
professionista (es. nel domicilio o sul posto di lavoro del consumatore, per
strada, ecc.) e comunque sono esclusi taluni tipi di beni e servizi.
Il termine per invocare il recesso in questi casi è di 10 giorni lavorativi
dalla conclusione del contratto (o dalla data di ricevimento della merce se
l'acquisto è avvenuto senza la presenza del venditore); diventa di 60 giorni
se non viene fornita l'informazione sul diritto di recesso.
Il recesso va comunicato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la merce
va rispedita al venditore a spese del consumatore.
Il diritto di recesso nei contratti di multiproprietà
Anche nei contratti che hanno per oggetto beni in multiproprietà o in "uso" tipo
multiproprietà (time-share), l'acquirente ha diritto di recedere dal contratto
sottoscritto (senza doverne indicare i motivi) entro 10 giorni dalla firma di
entrambe le parti (anche di contratto preliminare). Anche qui, se il contratto
non dà le necessarie informazioni circa il diritto di recesso, il termine per
recedere viene prolungato a 3 mesi.
Attenzione che nel caso del recesso entro i 10 giorni il consumatore deve
rimborsare le spese per la stipulazione ed il recesso, le quali devono però
essere già chiaramente indicate nel contratto.
Il diritto di recesso nei contratti di investimento mobiliare
Il D. lgs. 58/1998 stabilisce che azioni, obbligazioni ed altri valori mobiliari
non possono essere venduti da società ed intermediari finanziari, fuori dalle
loro sedi, senza che al consumatore venga data la possibilità di recesso che,
anche in questo caso, è di 7 giorni dalla sottoscrizione dell'ordine.
L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la
nullità dei contratti.
Il diritto di recesso nelle polizze di assicurazione sulla vita
Nel campo delle assicurazioni, il D. lgs 174/95 prevede che il consumatore, il
quale abbia firmato una "proposta" di sottoscrizione di polizza-vita (è il
documento che precede la stipula del contratto vero e proprio) possa recedere da
questa entro 30 giorni dal ricevimento della polizza o dalla
comunicazione dell’accettazione della proposta. E ciò anche se il consumatore
avesse già versato un anticipo del premio oppure l'intero importo: egli avrà
comunque diritto alla restituzione di dette somme!
Come per gli altri casi, anche in questo il recesso andrà formalizzato con
richiesta scritta con raccomandata con avviso di ricevimento
Il diritto di recesso nei contratti negoziati a distanza
Il D. lgs. 206/05 prevede un diritto di recesso anche per i contratti cd. "a
distanza" - esempio acquisti per corrispondenza o per catalogo, per televisione,
per fax o Internet. Il recesso va esercitato entro 10 giorni lavorativi,
che decorrono dal giorno della conclusione del contratto nei contratti aventi
per oggetto prestazioni di servizi, e dal giorno di ricevimento della merce nei
contratti di compravendita.
Il termine viene elevato a 3 mesi se il venditore non ha informato il
consumatore del suo diritto.
Un caso equivoco - Attenzione.
Ci sono stati segnalati casi di consumatori, i quali hanno tentato il recesso da
contratti di acquisto di automobili, sottoscritti all'interno dei locali delle
concessionarie, convinti che anche per tale tipo di contratti valesse un tale
diritto.
Decidere di acquistare un'autovettura non è mai cosa semplice, né, normalmente,
di tutti i giorni: ritornare sui propri passi è però in questi casi cosa
pressoché impossibile.
Per tale tipo di contratti la legge non prevede infatti alcun recesso o facoltà
di ripensamento. Attenzione dunque prima di firmare. Poi potrebbero essere
dolori!
Un consiglio :
Prima di firmare onerosi contratti di acquisto, informatevi presso qualche
esperto (centri di tutela dei consumatori) dell'esistenza o meno di un Vostro
diritto di recesso. Se avete già firmato e avete seri dubbi sulla bontà del
vostro acquisto, informatevi subito se Vi è rimasta qualche possibilità di
recedere o ripensarci.
Attenzione sempre ai termini stretti in cui va spedito il recesso! Presso il
Centro Europeo Consumatori potrete trovare assistenza ed aiuto immediati!
Fatto Giuridico:
E’ un avvenimento o una situazione prevista dall’ordinamento al cui
verificarsi
la norma ricollega il prodursi di un effetto giuridico. (es. la nascita)
Atto Giuridico:
comportamento umano rilevante per l'ordinamento giuridico il quid pluris e’
infatti caratterizzato dalla volontà del soggetto agente. Per gli atti
giuridici.
A differenza dei meri fatti giuridici, l’evento
e’ stato causato da un soggetto di diritto, che può essere la persona fisica che
ha voluto il loro accadimento o la persona giuridica per la quale detta persona
fisica ha agito in qualità di organo. (es. matrimonio, adozione)
Negozio Giuridico:
Atto di autonomia privata diretto ad uno scopo pratico riconosciuto
dall'ordinamento e ritenuto meritevole di tutela, cui l'ordinamento ricollega
effetti giuridici conformi, idonei a proteggere ed assicurare il raggiungimento
dello scopo pratico. In parole semplici il negozio giuridico e’ un comportamento
che e’ diretto perseguire un fine (scopo pratico)
con volontà di vincolarsi giuridicamente.
A differenza degli
atti giuridici,
nel negozio ci sono due elementi in piu’ il
perseguimento di uno scopo pratico fine meritevole di tutela
e la
volontà di vincolarsi giuridicamente. Il codice
non parla di negozio giuridico, ma lo si ricava dall’art. 1324 cc.