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IL CONTRATTO CAUSE DI NULLITA'
Ultimo aggiornamento 09/11/2014
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISID DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

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Il Contratto: 1321 cc, il contratto e’ l’accordo di 2 o piu’ parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico di natura patrimoniale.  A differenza del negozio giuridico, il contratto che e’ un  negozio giuridico a  natura patrimoniale .

Attenzione: Il contratto è una fonte di obbligazioni, quindi ci si vincola al rispetto delle obbligazioni assunte, costituisce una fase delicata farsi assistere da un professionista è quanto mai indispensabile per non avere brutte sorprese, quindi evitate il fai da te. Prima di firmare qualsiasi contratto leggetelo bene ed eliminate spazi in bianco (specialmente nei contratti bancari)

L’autonomia Privata:  Art.1322 cc - E’ la legittimazione riconosciuta ai privati di regolamentare autonomamente i propri interessi le cui disposizioni hanno effetto di legge tra le parti.  Cosa vuol dire, che nel contratto si è liberi di regolare i rapporti con una certa autonomia salvo non siano in contrasto con norme imperative e il buon costume.

L’autonomia privata pero’ non significa che le parti possono fare quello che vogliono, ci sono nell’ordinamento due tipi di Clausole (norme del contratto) legali :

La clausola dispositiva, che si sostituisce a quanto non diversamente pattuito ad esempio non ho stabilito i termini per recedere dal contratto ossia entro quanto tempo devo fare la disdetta, si applica la norma di legge  e

La clausola imperativa che invece prevalgono su quanto diversamente pattuito, esempio nel contratto di locazione uso abitativo stabilisco che la durata e’ di 1 anno, ma la norma impone una durata minima di 4, in questo caso la norma di legge prevale e sostituisce quella delle parti, per cui la durata di un anno diventa di quattro.

La clausola vessatoria:  La vessatorietà si configura quando c’e’ uno squilibrio nell’asseto degli interessi tra le parti contraenti, determinando a carico della parte più debole (ad esempio il consumatore)  un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a favore della parte più forte (l’operatore professionale) , le clausole vessatorie devono essere approvate due volte la Suprema Corte di Cassazione, ha sancito che, affinché si possano ritenere approvate le clausole vessatorie, ai sensi dell'art. 1341 c.c. occorre che siano ben evidenziate all'interno del contratto, in modo che si evidenzi che l'obbligato sia stato messo in condizione di riflettere e ragionare sul contenuto di ogni singola clausola prima della sua accettazione. Apporre la firma sotto la generica dicitura: di aver preso conoscenza delle clausole contrattuali e di approvarle, non è sufficiente elemento probatorio di quanto precedentemente riportato. Cass. Sez. III, 17 marzo 1998, n. 2849. A norma dell'art. 1341, comma 2, c.c., affinché sia configurabile l'approvazione specifica delle clausole vessatorie, occorre che ciascuna delle clausole da approvare sia chiaramente individuata e richiamata in modo che si abbia la certezza che l'obbligato sia stato posto in grado di fermare la sua attenzione sul contenuto di ogni clausola richiamata. Non risponde alla suddetta esigenza la generica dichiarazione di aver preso conoscenza delle clausole contrattuali e di approvarle tutte. Cassazione civile sez. III, 17 marzo 1998, n. 2849

La clausola compromissoria:  permette la devoluzione ad arbitri delle possibili controversie derivanti dal contratto nel quale è contenuta. Di conseguenza è strettamente inerente all'Arbitrato. Differenza tra Arbitrato e Arbitraggio, con l’arbitrato si devolve a terzi (non Tribunale) la soluzione della controversia, con l’Arbitraggio si devolve a terzi la determinazione di una parte del contratto.

La clausola penale:  In via forfettaria e preventiva, si determina l’ammontare del risarcimento del danno occasionato dall’inadempimento dell’obbligazione o dal ritardo nell’adempimento, attenzione che inibisce l’azione di risarcimento danni.

Elementi del contratto

L’ACCORDO artt. 1326 e ss e art. 1427 c.c

Si realizza con l’incontro tra proposta e accettazione, in linea generale e’ il momento di perfezionamento del contratto ossia il momento in cui il contratto produce effetti giuridici, ad eccezione dei contratti reali (diritto di proprietà,..) per il quali il momento di perfezionamento si consegue con la consegna del bene  

LA CAUSA art. 1343 e seguenti c.c.

E’ la funzione il fine del contratto, ad esempio la causa del contratto di vendita e’ lo scambio di beni contro un corrispettivo.

L’OGGETTO art. 1346 e seguenti c.c.

E’ la prestazione che una parte si obbliga a eseguire in favore dell'altra oppure il bene o il diritto (reale o credito) che viene trasferito da una parte all'altra. Ad esempio nella compravendita l’oggetto e’ il bene oggetto della vendita. Non Deve essere confuso con il contenuto del contratto, che invece in senso lato  è costituito da tutto ciò che è detto e scritto nel contratto, Enunciazioni:  Mere esposizioni di circostanze e manifestazioni di desideri. Disposizioni: Regole finalizzate a regolare gli assetti di interessi. In senso stretto il contenuto è l’insieme di regole che regolamentano l’assetto di interessi

LA FORMA artt. 1350 e seguenti c.c.

La forma di un contratto in genere  è libera, puo’ essere utilizzata Ad probationem (ai fini della prova del contratto) o Ad substantiam (ai fini della validità) ove la legge prevede la forma per scrittura privata autenticata o atto pubblico.  Ad esempio  la legge dispone l'obbligatorietà della forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata o scrittura privata) nel caso di trasferimento della proprietà di cose immobili (art. 1350 c.c.) a pena di nullità.

L’OGGETTO NON VA CONFUSO CON IL CONTENUTO DEL CONTRATTO, IL CONTENTUO DEL CONTRATTO E’ L’INSIEME DI NORME CHE REGOLAMENTANO L’ASSETTO DI INTERESSI, L’OGGETTO, LA PRESTAZIONE O IL BENE CHE E’ OGGETTO DEL CONTRATTO.

 

LA CAUSA NON VA CONFUSA CON IL MOTIVO, LA CAUSA E’ IL FINE TIPICO DEL CONTRATTO MERITEVOLE DI TUTELA, MENTE IL MOTIVO E’ LA RAGIONE PER LA QUALE SI STIPULA IL CONTRATTO

COME FACCIO A RECEDERE DA UN CONTRATTO? CHE TEMPI HO A DISPOSIZIONE? IN TERMINI GIURIDICI SI CHIAMA DIRITTO DI RECESSO O IUS PENITENDI.

Di norma, per un contratto validamente concluso, non esiste un diritto di recesso. Ma ci sono delle possibilità in base al codice del consumo in caso di contratti da parte di operatori professionali e a determinate condizioni. Il diritto di recesso consiste nella possibilità per una delle parti contraenti di sciogliere unilateralmente un contratto, estinguendone tutte le obbligazioni che ne derivano, senza il consenso della controparte e senza andare incontro a penali. Il recesso unilaterale del contratto deve essere comunicato in forma scritta alla controparte entro un termine stabilito per legge, o diverso termine, purché più favorevole, stabilito nel contratto, in apposita clausola per l'esercizio del diritto di recesso. La Direttiva 85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, ha introdotto il diritto di recesso entro un termine minimo di 10 giorni, ed è stata recepita dall'ordinamento italiano.

Il recesso nei contratti conclusi fuori dai locali commerciali (D. lgs. 206/05 art. art.45 e ss)

Utilizzabile  solo per i contratti che siano stati firmati fuori dai locali della ditta venditrice o del professionista (es. nel domicilio o sul posto di lavoro del consumatore, per strada, ecc.) e comunque sono esclusi taluni tipi di beni e servizi.

Il termine per invocare il recesso in questi casi è di 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto (o dalla data di ricevimento della merce se l'acquisto è avvenuto senza la presenza del venditore); diventa di 60 giorni se non viene fornita l'informazione sul diritto di recesso.

Il recesso va comunicato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la merce va rispedita al venditore a spese del consumatore.

Il diritto di recesso nei contratti di multiproprietà

Anche nei contratti che hanno per oggetto beni in multiproprietà o in "uso" tipo multiproprietà (time-share), l'acquirente ha diritto di recedere dal contratto sottoscritto (senza doverne indicare i motivi) entro 10 giorni dalla firma di entrambe le parti (anche di contratto preliminare). Anche qui, se il contratto non dà le necessarie informazioni circa il diritto di recesso, il termine per recedere viene prolungato a 3 mesi.

Attenzione che nel caso del recesso entro i 10 giorni il consumatore deve rimborsare le spese per la stipulazione ed il recesso, le quali devono però essere già chiaramente indicate nel contratto.

Il diritto di recesso nei contratti di investimento mobiliare

Il D. lgs. 58/1998 stabilisce che azioni, obbligazioni ed altri valori mobiliari non possono essere venduti da società ed intermediari finanziari, fuori dalle loro sedi, senza che al consumatore venga data la possibilità di recesso che, anche in questo caso, è di 7 giorni dalla sottoscrizione dell'ordine.

L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei contratti.

Il diritto di recesso nelle polizze di assicurazione sulla vita

Nel campo delle assicurazioni, il D. lgs 174/95 prevede che il consumatore, il quale abbia firmato una "proposta" di sottoscrizione di polizza-vita (è il documento che precede la stipula del contratto vero e proprio) possa recedere da questa entro 30 giorni dal ricevimento della polizza o dalla comunicazione dell’accettazione della proposta. E ciò anche se il consumatore avesse già versato un anticipo del premio oppure l'intero importo: egli avrà comunque diritto alla restituzione di dette somme!

Come per gli altri casi, anche in questo il recesso andrà formalizzato con richiesta scritta con raccomandata con avviso di ricevimento

Il diritto di recesso nei contratti negoziati a distanza

Il D. lgs. 206/05 prevede un diritto di recesso anche per i contratti cd. "a distanza" - esempio acquisti per corrispondenza o per catalogo, per televisione, per fax o Internet. Il recesso va esercitato entro 10 giorni lavorativi, che decorrono dal giorno della conclusione del contratto nei contratti aventi per oggetto prestazioni di servizi, e dal giorno di ricevimento della merce nei contratti di compravendita.

Il termine viene elevato a 3 mesi se il venditore non ha informato il consumatore del suo diritto.

Un caso equivoco -  Attenzione. Ci sono stati segnalati casi di consumatori, i quali hanno tentato il recesso da contratti di acquisto di automobili, sottoscritti all'interno dei locali delle concessionarie, convinti che anche per tale tipo di contratti valesse un tale diritto.

Decidere di acquistare un'autovettura non è mai cosa semplice, né, normalmente, di tutti i giorni: ritornare sui propri passi è però in questi casi cosa pressoché impossibile.

Per tale tipo di contratti la legge non prevede infatti alcun recesso o facoltà di ripensamento. Attenzione dunque prima di firmare. Poi potrebbero essere dolori!

Un consiglio : Prima di firmare onerosi contratti di acquisto, informatevi presso qualche esperto (centri di tutela dei consumatori) dell'esistenza o meno di un Vostro diritto di recesso. Se avete già firmato e avete seri dubbi sulla bontà del vostro acquisto, informatevi subito se Vi è rimasta qualche possibilità di recedere o ripensarci.

Attenzione sempre ai termini stretti in cui va spedito il recesso! Presso il Centro Europeo Consumatori potrete trovare assistenza ed aiuto immediati!

 

 

Fatto Giuridico: E’ un avvenimento o una situazione prevista dall’ordinamento al cui  verificarsi la norma ricollega il prodursi di un effetto giuridico. (es. la nascita)

Atto Giuridico: comportamento umano rilevante per l'ordinamento giuridico il quid pluris e’ infatti caratterizzato dalla volontà del soggetto agente. Per gli atti giuridici. A differenza dei meri fatti giuridici, l’evento e’ stato causato da un soggetto di diritto, che può essere la persona fisica che ha voluto il loro accadimento o la persona giuridica per la quale detta persona fisica ha agito in qualità di organo. (es. matrimonio, adozione)

Negozio Giuridico: Atto di autonomia privata diretto ad uno scopo pratico riconosciuto dall'ordinamento e ritenuto meritevole di tutela, cui l'ordinamento ricollega effetti giuridici conformi, idonei a proteggere ed assicurare il raggiungimento dello scopo pratico. In parole semplici il negozio giuridico e’ un comportamento  che e’ diretto perseguire un fine (scopo pratico) con volontà di vincolarsi giuridicamente. A differenza degli atti  giuridici, nel negozio ci sono due elementi in piu’ il perseguimento di uno scopo pratico fine meritevole di tutela e la volontà di vincolarsi giuridicamente. Il codice non parla di negozio giuridico, ma lo si ricava dall’art. 1324 cc.