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Sono anni, che in giurisprudenza c’è molto confusione sull’obbligatorietà del
principio del contraddittorio preventivo
fra le parti. Infatti, se per esempio alla ricezione della richiesta
documentazione, l'Ufficio fa seguire
l'avviso di accertamento senza preventivamente richiedere un contraddittorio al
contribuente, l’atto a mio parere è nullo. Il fondamento di quest’obbligo trova
conferma nel diritto nazionale nel
rispetto delle
norme di legge e dei principi di collaborazione e buona, sanciti dall'art. 10,
c.1, della L. 212/2000,
chiarimenti e/o ulteriore documentazione in merito a specifiche fattispecie. Una
parte della giurisprudenza (
CTR Lombardia, sent. 4/12/12, n.150/22/2010, n.38/38/2011; CTR Toscana
n.68/2009; Corte Cass. N. 21153/2008)
ha ritenuto che qualunque attività di natura istruttoria diretta alla verifica
della dichiarazione tributaria o tale da comportare l'esame in ufficio di
documenti prodotti dal contribuente stesso su invito dell' A.F. deve essere
qualificata come attività di verifica, per cui, ai fini dell' osservanza del
principio del contraddittorio, il contribuente deve esser messo in condizione di
conoscere le rilevazioni eseguite e le contestazioni effettuate, per consentire
allo stesso di potersi difendere, presentando le opportune osservazioni.
La conferma di questo orientamento ci è giunto anche dal diritto comunitario
infatti la
Corte di Giustizia Europea (causa C-349/07)
ha affermato che i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro
interessi devono essere messi . ... in condizione di manifestare utilmente il
loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l' A.F. intende fondare la
sua decisione. E ciò allo scopo di mettere l'autorità competente in condizione
di tenere in conto di tutti gli elementi del caso e di correggere eventuali
errori di valutazione degli atti, conseguenti all'esame degli stessi. Dall'esame
degli atti di causa e dalla discussione in udienza è emerso che, nella
fattispecie, è stato violato il legittimo diritto della parte ad un
contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. Ne consegue
che lo stesso è illegittimo e pertanto deve essere annullato.
Dopo anni di contraddizioni e sentenze contrastanti la
Cassazione a Sezioni Unite 19667/2014,
ha stabilito ormai definitivamente, che prima di ogni pretesa è necessario il
contraddittorio,
sia esso effettuato dall’ufficio o dal suo sostituto processuale (il
concessionario)
mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale
collaborazione) tra amministrazione e contribuente (anche) nella "fase
precontenziosa" o endo-procedimentale", al cui ordinato ed efficace sviluppo è
funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili.
Il diritto ad essere sentito prima dell'emanazione di un atto, realizza
l'inalienabile diritto di difesa del cittadino,
presidiato dall'art. 24 Cost., e il buon andamento dell'amministrazione,
presidiato dall'art. 97 della Costituzione.
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