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Il modus operandi spesso sbrigativo dell’agenzia delle entrate spesso crea i presupposti per l’annullamento dell’accertamento. La documentazione rinvenuta in sede di verifica e’ da considerarsi una vera e propria contabilità parallela tale da giustificare l’induttivo? I dati inseriti si riferiscono al periodo d’imposta accertato?
Tali dati sono chiari e precisi tali da farli ritenere al di fuori di ogni ragionevole dubbio un corrispettivo non fatturato o si riferisce a un credito o a un debito? E’ stato fatto un riscontro con la contabilità ufficiale?
Se tali documenti sono stati rinvenuti presso un fornitore avete avuto un controllo incrociato? Basta che l’ufficio non risponda ad una sola delle domande sopra elencate e potete ottenere l’annullamento.
E’ buona norma non tenere mai note, appunti o brogliacci esterni alla contabilità ufficiale e’ quanto piu’ di deleterio si possa ottenere ai fini di un accertamento.
Molto spesso ai contribuenti soggetti a verifica fiscale, vengono trovati documenti, brogliacci, block notes, quaderni, fogli e simili ove compaiono dati e annotazioni su transazioni commerciali e/o prestazioni di servizio riferibili allo stesso contribuente sottoposto a controllo , anche se in verità l’evoluzione tecnologica ha trasformato il modo di tenere la contabilità al nero o parallela in un file memorizzato sul disco fisso di un computer o su una memoria esterna (floppy, cd, penna USB, eccetera).
In particolare, l'attività di verifica sia fatta dalla Guardia di Finanza sia da Agenzie finanziarie, è destinata a produrre esiti che assumono valore in quanto sono destinati ad essere recepiti a
fondamento dell'ulteriore attività di accertamento demandata agli uffici finanziari che ne cristallizzeranno definitivamente le risultanze in un atto a rilevanza esterna (avviso di accertamento), deputato a produrre effetti giuridici nella sfera di colui che ne è per legge il destinatario (il contribuente).
A tal fine l’art. 39 del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 600 offre tre "metodi accertativi"
- accertamento analitico "in senso stretto": la base imponibile viene ridefinita con riferimento alle singole componenti attive e passive, dalla cui somma algebrica risulta il reddito complessivo e l'imposta dovuta.
L'accertamento analitico fa, dunque, riferimento alle singole componenti che concorrono alla formazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo;
- accertamento "analitico-induttivo" : in questo secondo caso il legislatore consente l'uso di presunzioni semplici, purché queste abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza;
- accertamento "induttivo-extracontabile": al verificarsi di casi tassativamente previsti (quali, per esempio, contabilità inattendibile oppure l'omessa presentazione della dichiarazione) è possibile
rettificare il reddito mediante presunzioni "semplicissime", ossia prive anche dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Le sentenze purtroppo non sono omogenee, La documentazione extracontabile ha,pertanto, assunto nelle varie sentenze:
a) piena valenza probatoria;
b) scarsa valenza probatoria;
c) “media” valenza probatoria.
I giudici pro contribuente rifiutano affermano che la documentazione extracontabile costituisce elemento per una ricostruzione presuntiva dell'imponibile, a patto che un riscontro con la contabilità ufficiale fornisca alla "contabilità parallela" i requisiti di gravità, precisione e concordanza (non riconoscendo, dunque, in automatico, la sussistenza di una contabilità inattendibile).
La mancata allegazione all’accertamento della documentazione extracontabile sui cui si basa la presunzione dell’ufficio dei compensi a nero, comporta l’impossibilità di riconoscere effetto alle pretese degli organi accertatori. Corte di Cassazione sentenza n. 13201 del 09/06/2009
Non e’ sufficiente l’esistenza di un semplice brogliaccio per giustificare un accertamento induttivo, in presenza di una contabilità formalmente in regola fino a quando da quel brogliaccio non sia presumibile dedurre una contabilità una doppia contabilità parallela. Corte di Cassazione sentenza n. 1536 del 02/07/2009
I documenti extracontabili ritrovati presso terzi non sono idonei a fondare un avviso di accertamento se l’agenzia delle entrate non ha fatto un controllo incrociato. Corte di Cassazione sentenza n. 14014 del 17/06/2009
Possiedono caratteristiche di gravità, precisione e concordanza le presunzioni operate in sede di accertamento da parte dell'ufficio impositore in conseguenza del rinvenimento presso la
sede dell'attività di block notes portanti annotazioni sostanzialmente in linea (ossia che trovano una conferma e un riscontro) con le scritture contabili e la documentazione acquisita in sede di verifica. Commissione tributaria Centrale Dec. n. 4113 del 13 maggio 1988 (ud. del 21 marzo 1988)
"il reperimento della contabilità occulta relativa a taluni anni non legittima l'accertamento induttivo del reddito di anni precedenti a quelli cui la contabilità stessa si riferisce". Corte di Cassazione sentenza n. 208 del
20 marzo 1991, depositata il 10 gennaio 1992
Gli elementi da porre a fondamento di un accertamento induttivo debbono avere i caratteri propri delle presunzioni gravi, precise e concordanti . Il requisito di gravità è assente in appunti scritti dai titolari della ditta presuntamente venditrice dal momento che gli stessi non provengono dal contribuente contro il quale dovrebbero avere funzione di prova. Comm.Trib.Centrale Dec. n. 2941 del 29 ottobre 1993 (ud. del 23 marzo 1993) - Commissione Tributaria Centrale decisione n. 3852 del 14 novembre 1994.
Non legittima la rettifica della dichiarazione il ritrovamento presso i locali dell'impresa di alcune
agendine contenenti annotazioni di corrispettivi coincidenti, per taluni giorni, con quelli annotati in contabilità, trattandosi di dati di dubbia interpretazione che non possono dimostrare con sufficiente grado di
probabilità incassi percepiti nel corso della giornata, potendo invece trattarsi di annotazioni effettuate per motivazioni diverse"
Commissione Tributaria Centrale decisione n. 2619 del 23 maggio 1997 (ud. del 17 aprile 1997)
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