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LIMITI ALLE COMPENSAZIONI -
Compensazioni Iva sotto tiro -
cambiano i governi, ma i burocrati del Ministero ci riprovano e chiudono il
cerchio
TIPOLOGIE DI COMPENSAZIONI
Le compensazioni possono essere verticali e orizzontali. Quelle
verticali
(es. iva da iva), rientranti nella stessa tipologia d’imposta non hanno
limitazioni. Quelle
orizzontali,
tra tipologie d’imposta diverse (es. iva e irpef) invece trovano una serie
di limitazioni.
LIMITE MASSIMO COMPENSABILE | 700.000,00 EURO | NOTE: DECORRENZA 01/01/2014 |
LIMITE MASSIMO SENZA NESSUNA LIMITAZIONE | 10.000,00 EURO | |
LIMITE DAL QUALE LA COMPENSAZIONE PUO' AVVENIRE SOLO DOPO LA DICHIARAZIONE | SUPERIORE A 10.000,00 E INFERIORE 15.000,00 EURO | Dal 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione |
LIMITE DA QUALE E' OBBLIGATORIO IL VISTO | 15.000,00 EURO | |
NESSUNA COMPENSAZIONE | se si hanno iscrizioni a ruolo superiori a 1.500,00€, |
I VINCOLI DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014
I vincoli previsti per le compensazioni, La Legge di stabilità 2014 L.147
del27/12/2013 a decorrere dal periodo d’imposta 2013 ha introdotto
l’obbligo del visto dei conformità
per le compensazioni
superiori a 15000 euro.
(circolare 10/E del 14 maggio 2014)
Dal 01/01/2014 viene
innalzato a 700.000,00 euro
il limite delle compensazioni prima fissato a euro 516.456,90 euro.
Non ci sono limiti di importo per
compensazioni tra ritenute
dipendenti/crediti dipendenti da 730.
I rimborsi fatti ai dipendenti e
decurtati dai versamenti delle ritenute effettuate
non sono un credito del sostituto
d’imposta (datore di lavoro), ma un credito del sostituito (ossia del
lavoratore).
I NUOVI LIMITI DAL 01/01/2011
Non sarà piu’ possibile compensare orizzontalmente crediti erariali se si
hanno
iscrizioni a ruolo superiori a 1.500,00€,
a pena di sanzione pari al 50% dell’importo compensato.
L’iscrizione a ruolo deve riguardare una cartella scaduta, ossia che
siano trascorsi i 60 giorni per il pagamento, non si considera scaduta la
cartella oggetto di rateizzazione
I nuovi limiti si applicano solo ai tributi erariali, sono esclusi
inps, inail, imposte locali..
ESEMPIO
Ho un credito iva 6099 – 2009 di € 35.000,00, tale credito puo’ essere
detratto dall’iva dei trimestri 2010 senza limiti (compensazione verticale),
per compensarli con altre tipologie d’imposta ad esempio con i contributi
inps, irpef, irap (compensazione orizzontale ) incontriamo dei limiti che
sono i seguenti:
Se voglio compensare 10.000,00€ già dal 01/01/2010 posso compensare.
Se voglio compensare fino a 15.000,00 invece devo aspettare la presentazione
della dichiarazione (unico 30/09/2010) e il diritto sorge dal 16 del
mese successivo nella fattispecie dal 16/10/2010.
Se voglio compensare oltre 15.000,00€ e’ necessario il visto di conformità.
Attenzione i limiti di 10.000,00 – 15000,00 e oltre 15.000,00 si riferiscono
agli importi totali , da compensare nell’anno,
nell’esempio nel 2010.
Dal 01/01/2011 si dovrà anche verificare che il contribuente non abbia
cartelle esattoriali scadute per oltre 1.500,00 euro, in caso contrario
vengono bloccate le compensazioni.
I
VINCOLI DAL 01/01/2010
I vincoli previsti per le compensazioni orizzontali, scattano soltanto
se l’importo supera i 10.000,00€
, al di sotto di tale limite non ci sono limitazioni e si applicano i vecchi
limiti, se tale limite viene superato invece si applicano le seguenti
limitazioni:
La compensazione e’ possibile
dal 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione iva o
unico se unificata
Il modello F24 deve essere presentato
esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel,
quindi non tramite home banking.
Decorrenza dei limiti: Crediti esposti nelle dichiarazioni presentate dal
01/01/2010, quindi da unico 2010
Attenzione per i crediti non superiori a 10.000,00€, sono utilizzabili senza
limiti dal giorno successivo alla loro maturazione.
Se invece il credito
supera i 15.000,00€
e’ necessario il visto di conformità del professionista, limite che
si aggiunge a quello precedente.
Nel caso si presenta la dichiarazione iva entro febbraio separata da unico
per anticipare le compensazioni possibili dal 16 marzo, c’e’ l’esonero della
comunicazione dati iva.
Differenza tra visto di conformità e attestazione
Sia il visto di conformità sia l'attestazione sono entrambi una
dichiarazione di un professionista che attesta la corrispondenza del credito
alle scritture contabili, la differenza tra i due documenti sta nel soggetto
che le rilascia, il visto di conformità lo rilascia un professionista
(commercialista, consulente del lavoro, revisore contabile) mentre
l'attestazione la deve rilasciare soltanto un revisore contabile.
Rischi e sanzioni
Cosa si rischia per indebita compensazione? In linea di massima solo
sanzioni per importi non superiori a 50.000,00€ superato tale importo nello
stesso anno d'imposta si commette un reato.
Le sanzioni per indebita compensazione per il contribuente
sanzione dal 100% al 200% del credito inesistente e impossibilità di
accedere alla sanzione agevolata riduzione a 1/4 se supeiore a 15.000,00€
sanzione penale se supera i 50.000,00€ con la reclusione da 6 mesi a due
anni, raddoppio dei termini di accertamento da 4 a 8 anni.
La sanzione per indebita compensazione per i visti e attestazioni degli
intermediari
sanzione da 258,00€ a 2.582,00€
segnalazione agli organi competenti per violazioni ripetute o
particolarmente gravi
Sospetto di incostituzionalità e grave illegittimità del raddoppio dei
termini da 4 a 8 anni in caso di denuncia penale
Non tutti sanno, che il raddoppio dei termini per l'accertamento ex art.43
D.p.r. 600/73 cosi' come modificato dal comma 421 della legge finanziaria
2005, L. 311/2004, uno dei regali del governo Prodi, fa scattare il
raddoppio dei termini con la semplice denuncia penale indipendentemente
dall'esito. È, infatti, previsto che l'ordinario termine di decadenza per
l'attività di accertamento è aumentato al doppio quando il contribuente
abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia, ai sensi
dell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal
D.Lgs. 10 marzo
2000, n. 74 .
In queste ipotesi l'Amministrazione potrà, dunque, sia ai fini delle imposte
sui redditi che dell'Iva, notificare gli avvisi di accertamento:
- entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione;
- entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nel caso di omessa
presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla.
La disposizione in esame si applica, secondo quanto disposto dall'art. 37,
comma 26, del decreto, solo a partire dal periodo d'imposta per il quale,
alla data del 4 luglio 2006 (di entrata in vigore del decreto), i termini
per l'accertamento, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 43 del D.P.R. n. 600 del
1973 e dell'art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, siano ancora pendenti
Ho personalmente assistito contribuenti, che sebbene innocenti per il
semplice fatto di aver acquistato autovetture di provenienza cee sono stati
accusati di frode comunitaria, costoro hanno subito la pena accessoria del
raddoppio dei termini pur essendo assolti.
Considerazioni di illegittimità
la funzione della sanzione è quella di prevenire e punire un
determinato comportamento illegittimo a carattere penale, pertanto se tale
comportamento non ha alcuna rilevanza penale, perche' il contribuente e'
stato assolto o l'accusa archiviata , viene meno la stessa ragione di
comminazione della sanzione. Per cui per quale motivo il contribuente deve
subire tale sanzione?
Inoltre perche' la legge si applica ai rapporti pendenti e quindi agli anni
precedenti per i quali i termini non sono ancora scaduti?
L'art. 25 della Costituzione
stabilisce Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso.
L'art 3 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472
sulle sanzioni tributarie stabilisce:M, M
Principio di legalità.
1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge
entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a
sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce
violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento
definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di
quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e
le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la
legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto
definitivo.
preleggi art. 11. Efficacia della legge nel tempo.
11. Efficacia della legge nel tempo.
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo [Cost.
25; c.p. 2] .
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