
Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com Copyright©Riproduzione riservata
 
 
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LIMITI ALLE COMPENSAZIONI -
	Compensazioni Iva  sotto tiro - 
	cambiano i governi, ma i burocrati del Ministero ci riprovano e chiudono il 
	cerchio 
	 
	 
	
	TIPOLOGIE DI COMPENSAZIONI
	
	Le compensazioni possono essere verticali e orizzontali. Quelle 
	
	verticali 
	(es. iva da iva), rientranti nella stessa tipologia d’imposta non hanno 
	limitazioni. Quelle 
	
	orizzontali, 
	tra tipologie d’imposta diverse (es. iva e irpef) invece trovano una serie 
	di limitazioni.
| LIMITE MASSIMO COMPENSABILE | 700.000,00 EURO | NOTE: DECORRENZA 01/01/2014 | 
| LIMITE MASSIMO SENZA NESSUNA LIMITAZIONE | 10.000,00 EURO | |
| LIMITE DAL QUALE LA COMPENSAZIONE PUO' AVVENIRE SOLO DOPO LA DICHIARAZIONE | SUPERIORE A 10.000,00 E INFERIORE 15.000,00 EURO | Dal 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione | 
| LIMITE DA QUALE E' OBBLIGATORIO IL VISTO | 15.000,00 EURO | |
| NESSUNA COMPENSAZIONE | se si hanno iscrizioni a ruolo superiori a 1.500,00€, | 
	
	I VINCOLI DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014
	
	I vincoli previsti per le compensazioni, La Legge di stabilità 2014 L.147 
	del27/12/2013 a decorrere dal periodo d’imposta 2013 ha introdotto 
	
	
	l’obbligo del visto dei conformità 
	per le compensazioni 
	
	superiori a 15000 euro. 
	(circolare 10/E del 14 maggio 2014)
	
	Dal 01/01/2014 viene 
	
	innalzato a 700.000,00 euro
	
	
	il limite delle compensazioni prima fissato a euro 516.456,90 euro.
	
	Non ci sono  limiti di importo per 
	compensazioni tra  ritenute 
	dipendenti/crediti dipendenti da  730. 
	I rimborsi fatti ai dipendenti  e 
	decurtati dai versamenti delle ritenute effettuate
	 non sono un credito del sostituto 
	d’imposta (datore di lavoro), ma un credito del sostituito (ossia del 
	lavoratore).
	
	I NUOVI LIMITI DAL 01/01/2011
	
	Non sarà piu’ possibile compensare orizzontalmente crediti erariali se si 
	hanno 
	
	iscrizioni a ruolo superiori a 1.500,00€, 
	a pena di sanzione pari al 50% dell’importo compensato.
	
	L’iscrizione a ruolo deve riguardare una cartella scaduta, ossia che 
	siano trascorsi i 60 giorni per il pagamento, non si considera scaduta la 
	cartella oggetto di  rateizzazione 
	
	
	I nuovi limiti si applicano solo ai tributi erariali, sono esclusi 
	inps, inail, imposte locali.. 
	
	
	ESEMPIO
	
	Ho un credito iva 6099 – 2009 di € 35.000,00, tale credito puo’ essere 
	detratto dall’iva dei trimestri 2010 senza limiti (compensazione verticale), 
	per compensarli con altre tipologie d’imposta ad esempio con i contributi 
	inps, irpef, irap (compensazione orizzontale ) incontriamo dei limiti che 
	sono i seguenti:
	
	Se voglio compensare 10.000,00€ già dal 01/01/2010 posso compensare.
	
	Se voglio compensare fino a 15.000,00 invece devo aspettare la presentazione 
	della dichiarazione (unico 30/09/2010)  e il diritto sorge dal 16 del 
	mese successivo nella fattispecie dal 16/10/2010.
	
	Se voglio compensare oltre 15.000,00€ e’ necessario il visto di conformità.
	
	Attenzione i limiti di 10.000,00 – 15000,00 e oltre 15.000,00 si riferiscono 
	agli importi totali , da compensare nell’anno, 
	
	nell’esempio nel 2010.
	
	Dal 01/01/2011 si dovrà anche verificare che il contribuente non abbia 
	cartelle esattoriali scadute per oltre 1.500,00 euro, in caso contrario 
	vengono bloccate le compensazioni.
	
	 I 
	VINCOLI DAL 01/01/2010
	
	I vincoli previsti per le compensazioni orizzontali, scattano soltanto 	
	
	se l’importo supera i 10.000,00€ 
	, al di sotto di tale limite non ci sono limitazioni e si applicano i vecchi 
	limiti, se tale limite viene superato invece si applicano le seguenti 
	limitazioni:
	
	La compensazione e’ possibile 
	
	dal 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione iva o 
	unico se unificata
	
	Il modello F24 deve essere presentato 
	
	esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel, 
	quindi non tramite home banking.
	
	Decorrenza dei limiti: Crediti esposti nelle dichiarazioni presentate dal 
	01/01/2010, quindi da unico 2010
	
	Attenzione per i crediti non superiori a 10.000,00€, sono utilizzabili senza 
	limiti dal giorno successivo alla loro maturazione.
	
	Se invece il credito 
	
	supera i 15.000,00€ 
	
	e’ necessario il visto di conformità del professionista, limite che 
	si aggiunge a quello precedente.
	
	Nel caso si presenta la dichiarazione iva entro febbraio separata da unico 
	per anticipare le compensazioni possibili dal 16 marzo, c’e’ l’esonero della 
	comunicazione dati iva.
	
	
	 
	
	Differenza tra visto di conformità e attestazione
	 
	
	
	Sia il visto di conformità sia l'attestazione sono entrambi una 
	dichiarazione di un professionista che attesta la corrispondenza del credito 
	alle scritture contabili, la differenza tra i due documenti sta nel soggetto 
	che le rilascia, il visto di conformità lo rilascia un professionista 
	(commercialista, consulente del lavoro, revisore contabile) mentre 
	l'attestazione la deve rilasciare soltanto un revisore contabile.
	
	 
	
	Rischi e sanzioni
	 
	
	
	Cosa si rischia per indebita compensazione? In linea di massima solo 
	sanzioni per importi non superiori a 50.000,00€ superato tale importo nello 
	stesso anno d'imposta si commette un reato.
	
	 
	
	Le sanzioni per indebita compensazione per il contribuente
	 
	
	
	sanzione dal 100% al 200% del credito inesistente e impossibilità di 
	accedere alla sanzione agevolata riduzione a 1/4 se supeiore a 15.000,00€
	sanzione penale se supera i 50.000,00€ con la reclusione da 6 mesi a due 
	anni, raddoppio dei termini di accertamento da 4 a 8 anni.
	
	 
	
	La sanzione per indebita compensazione per i visti e attestazioni degli 
	intermediari
	 
	
	sanzione da 258,00€ a 2.582,00€
	segnalazione agli organi competenti per violazioni ripetute o 
	particolarmente gravi
	
	 
	
	Sospetto di incostituzionalità e grave illegittimità del raddoppio dei 
	termini da 4 a 8 anni in caso di denuncia penale
	 
	
	
	Non tutti sanno, che il raddoppio dei termini per l'accertamento ex art.43 
	D.p.r. 600/73 cosi' come modificato dal comma 421 della legge finanziaria 
	2005, L. 311/2004, uno dei regali del governo Prodi, fa scattare il 
	raddoppio dei termini con la semplice denuncia penale indipendentemente 
	dall'esito. È, infatti, previsto che l'ordinario termine di decadenza per 
	l'attività di accertamento è aumentato al doppio quando il contribuente 
	abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia, ai sensi 
	dell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal 
	D.Lgs. 10 marzo
	2000, n. 74 .
	In queste ipotesi l'Amministrazione potrà, dunque, sia ai fini delle imposte 
	sui redditi che dell'Iva, notificare gli avvisi di accertamento:
	
	- entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata 
	presentata la dichiarazione;
	 
	
	- entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui la 
	dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nel caso di omessa 
	presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla.
	 
	
	La disposizione in esame si applica, secondo quanto disposto dall'art. 37, 
	comma 26, del decreto, solo a partire dal periodo d'imposta per il quale, 
	alla data del 4 luglio 2006 (di entrata in vigore del decreto), i termini 
	per l'accertamento, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 
	1973 e dell'art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, siano ancora pendenti
	 
	
	
	Ho personalmente assistito contribuenti, che sebbene innocenti per il 
	semplice fatto di aver acquistato autovetture di provenienza cee sono stati 
	accusati di frode comunitaria, costoro hanno subito la pena accessoria del 
	raddoppio dei termini pur essendo assolti.
	
	Considerazioni di illegittimità
	la funzione della sanzione  è quella di prevenire e punire un 
	determinato comportamento illegittimo a carattere penale, pertanto se tale 
	comportamento non ha alcuna rilevanza penale, perche' il contribuente e' 
	stato assolto o l'accusa archiviata , viene meno la stessa ragione di 
	comminazione della sanzione. Per cui per quale motivo il contribuente deve 
	subire tale sanzione?
	Inoltre perche' la legge si applica ai rapporti pendenti e quindi agli anni 
	precedenti per i quali i termini non sono ancora scaduti?
	L'art. 25 della Costituzione 
	stabilisce Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia 
	entrata in vigore prima del fatto commesso.
	L'art 3 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 
	sulle sanzioni tributarie stabilisce:M, M 
	
	
	
	Principio di legalità.
	
	1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge 
	entrata in vigore prima della commissione della violazione.
	
	2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a 
	sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce 
	violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento 
	definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di 
	quanto pagato.
	
	3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e 
	le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la 
	legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto 
	definitivo.
	 
	
	preleggi art. 11. Efficacia della legge nel tempo.
	
	11. Efficacia della legge nel tempo.
	
	La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo [Cost. 
	25; c.p. 2] .
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