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Molti commercialisti e aziende trovano non poche difficoltà a usufruire della
possibilità di compensare i crediti tributari con i ruoli ossia con le cartelle
di Equitalia prevista dall’art. 31 comma 1 del D.L: 78/2010 del 31/05/2010 conv.
In L.122/2010 del 30/07/2010
Come si fa a compensare il credito tributario con le cartelle di
Equitalia?
Vediamo di capire con un semplice esempio come si procede
Esempio 1
Un azienda ha un
credito Iva di 2013 di 14.500,00
che vuole compensare con le cartelle di Equitalia
Bisogna utilizzare il modello F24 Accise
Nell’esempio su riportato
Inserire nella
sezione Erario
il codice Tributo Iva
6099 anno
2013
per
€14.500,00 nella colonna crediti
Inserire nella sezione Accise Ente R, Prov.
(la sigla della provincia della sede territoriale creditrice
di Equitalia nell’esempio
NA)codice
tributo RUOL
Presentato il modello F24 lo si allega a un’apposita
dichiarazione di avvenuta compensazione e/o richiesta di imputazione dei
pagamenti da presentare ad
Equitalia.
Riepilognado:
1.
Effettuare il pagamento in compensazione con il
modello F24
accise,
clicca
qui per scaricare un esempio.
2.
Presentare un’apposita
dichiarazione di avvenuta compensazione e/o richiesta di imputazione dei
pagamenti prevista dall’art. 31 comma 1 del D.L: 78/2010 del
31/05/2010 conv. In L.122/2010 del 30/07/2010.
Clicca qui
per scaricare il modulo
Come fare a compensare un’ eccedenza di credito iva rilevata dall’Agenzia delle
Entrate in sede i controllo automatizzato ex art. 36 bis.
Esempio 2
Un azienda ha un
credito Iva di 2011 di 14.500,00, che emerge dal
controllo automatizzato ex art. 36 bis ricevuto nel 2014
che vuole compensare con le cartelle di Equitalia
Per i crediti maturati in annualità pregresse, anche a seguito della
liquidazione delle dichiarazioni fiscali, l’agenzia delle Entrate ha fornito
dettagliate istruzioni con la
circolare n. 16/E del 19/04/2011.
In sintesi, tenendo conto di quanto disposto
dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997,
che prevede che la compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni
�deve essere effettuata
entro la data di presentazione della dichiarazione
successiva, essendo stata presentata la dichiarazione per l’anno
2013, il sistema
di controllo sui pagamenti telematici non accetta compensazioni di crediti
marcati 2012 o 2011 (periodo
non congruente).
Come suggerito dalla citata circolare,
occorre presentare una dichiarazione IVA 2014
integrativa, nella quale esporre il maggior credito (nel
rigo VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2012, anche se si tratta
di annualità ancora antecedente).
Il credito emergente dalla dichiarazione potrà essere utilizzato in
compensazione con codice
tributo 6099 e anno di riferimento 2013
dal giorno
16 del mese successivo alla presentazione della
nuova dichiarazione;
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