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Come cambiano i Codici dopo la Manovra D'Estate D.L. 112/2008
Ultimo aggiornamento 14/03/2010
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

 

Le modifiche ai codici penale, procedura penale, procedura civile e codice della strada della manovra d'estate

 

L’intenzione del legislatore e’ stata quella di abbreviare i tempi dei processi, dare la precedenza a determinati reati, smaltire il contenzioso e per il codice della strada maggiore severità per chi guida ubriaco o sotto effetto di stupefacenti.

In grassetto sono evidenziate le modifiche

 

Codice di Procedura civile

Modifiche effettuate con D.L. 112/2008 in vigore dal 25/06/2008

 

ARTICOLO 181

Mancata comparizione delle parti

 Se nessuna delle parti compare alla prima udienza,il giudice fissa un'udienza successiva,

di cu il cancelliere da comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice, fissa una nuova udienza,della quale il cancelliere da comunicazione all'attore.Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice,se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

 

Commento: articolo181. Alla  nuova udienza fissata dopo che la prima e’ stata disertata dalle parti, il

giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Tale norma e’ applicabile a tutti i giudizi incardinati dopo la data di entrata in vigore del D.L. 112/2008  (vale

Ergo dopo il 25 giugno 2008).Con la modifica introdotta, confermata nel Testo approvato dal Parlamento, non e’ piu’ possibile procedere alla riassunzione della causa entro un anno dalla cancellazione.

 

ARTICOLO 421

Poteri istruttori del giudice

II giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.

Puo altresi’ disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal Codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche’ la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo 420.

Dispone, su istanza di parte, l'accesso sui luogo di lavoro , purche’ necessario al fine dell'accertamento dei fatti e dispone altresi’, se ne ravvisa l'utilita’ l'esame dei testimoni sul luogo stesso.

II giudice, ove 10 ritenga necessario, puo’ ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 2460 a cui sia vietato a norma dell'articolo 247.

Commento: articolo 421, norma di mero coordinamento

 

ARTICOLO 429

Pronuncia della sentenza

Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta 'giorni, per il deposito della sentenza.

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla

scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

II giudice, quando pronuncia sentenza di condanno al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore

per la diminuzione di valore del suo credito, condannondo al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Commento: articolo 429 – Al fine di garantire una maggiore trasparenza e tempi certi per la

decisione, e’ stato stabilito che, finita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, il

giudice non solo debba dare lettura del dispositivo, ma debba anche esporre le ragioni, di fatto e di diritto, della decisione stessa.

 

CODICE PENALE

Modifiche apportate con D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge,

con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125.

 

ARTICOL0 61

Circostanze aggravanti comuni

1. l'avere agito per motivi abietti o futili

2. l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato

3. l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

4. l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone ;

5. l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa

6. l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato ;

7. l'avere, nei delitti contro il patrimonio  o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità ;

8. l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso ;

9. l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10. l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio , o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11. l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità ;

11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale .

 

ARTICOL0 62 bis

Circostanze attenuanti generiche

 

Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

 

Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni .

 

In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannoto non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma .

 

ARTICOLO 157.

Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.

 

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria .

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante .

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni .

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale .

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

 

ART. 235.

Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato

 

Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato [c.p. 4] del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge , quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannoto alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

 

Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

 

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

 

ARTICOLO 312

Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato.

 

Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannoto ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo .

 

Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

 

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo .

 

Commento: articolo 312. maggior rigore nelle spulsioni

 

ARTICOLO 416-bis.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere

 

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni .

 

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni .

 

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali .

 

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma .

 

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito .

 

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

 

Nei confronti del condannoto è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannoto fosse titolare] .

 

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

 

Commento: articolo 416 bis inasprimento della pena ed estensione alle associazioni mafiose straniere

 

 

 

ARTICOLO 495.

Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

 

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale [c.p. 357] l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni[c.p. 29].

 

La reclusione non è inferiore a due anni:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile [c.c. 451; c.p. 483, 567] ;

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale [c.p.p. 686] una decisione penale viene iscritta sotto falso nome .

 

 

ARTICOLO 495-ter

Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali.

 

Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

 

Il fatto è aggravato se commesso nell’esercizio di una professione sanitaria .

 

ARTICOLO 576

Circostanze aggravanti.

Si applica la pena dell’ergastolo  se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

 

1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;

2. contro l'ascendente o il discendente , quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;

3. dal latitante , per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

4. dall'associato per delinquere , per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

5. nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli artt. 519, 520 e 521 ;

5-bis. contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio.

 

È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61

 

ARTICOLO 589

Omicidio colposo

 

Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale  o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni .

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

 

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope .

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici

 

 

ARTICOLO 590

 Lesioni personali colpose

 

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

 

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239 (2).

 

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni .

 

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale

 

ARTICOLO 590-bis

Computo delle circostanze.

 

Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti

 

CODICE DI PROCEDURA PENALE

ARTICOLO 51

Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

 

51. Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale .

 

1. Le funzioni di pubblico ministero [Cost. 107] sono esercitate :

 

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale [o presso la pretura] ;

 

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

 

2. Nei casi di avocazione [c.p.p. 372, 412], le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.

 

Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia .

 

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I [c.p.p. 4].

 

3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente .

 

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente .

 

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente .

 

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente

 

 

ARTICOLO 260

Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate.

 

1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia .

 

2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria .

 

3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.

 

3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua .

 

3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. E' fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

 

ARTICOLO 328

Giudice per le indagini preliminari.

 

1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.

 

1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente .

 

1-ter. [Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente] .

 

1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente

 

Abrogato 1-quater, Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

 

ARTICOLO 371-bis

Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia.

 

1. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia. A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi .

 

2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

 

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in particolare:

 

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia;

 

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

 

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata;

 

d-e) ........................ (SOPPRESSO);

 

f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

 

g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

 

h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

 

1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;

 

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;

 

3) ........ (SOPPRESSO)................

 

ARTICOLO 381.

Arresto facoltativo in flagranza.

 

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza (1) di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

 

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti :

 

a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;

 

b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;

 

c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale ;

 

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

 

e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;

 

f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;

 

g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;

 

h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;

 

i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;

 

l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;

 

l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice ;

 

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ;

 

m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale ;

 

m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall’articolo 495 del codice penale ;

 

m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali, previste dall’articolo 495-ter del codice penale .

 

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente [c.p.p. 337] all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

 

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

 

4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

 

 

 

 

ARTICOLO 449

Casi e modi del giudizio direttissimo.

 

1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato [c.p.p. 380, 381], il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere [c.p.p. 405], può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida [c.p.p. 391, 566] e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.

 

2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

 

3. Se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.

 

4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato [c.p.p. 391, comma 4], procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini .

 

5. Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio [c.p.p. 63, 65, 294, 364, 388] ha reso confessione. L'imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva al trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato [c.p.p. 335]. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo termine .

 

6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso [c.p.p. 12] con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente [c.p.p. 18] per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.

 

ARTICOLO 450

Instaurazione del giudizio direttissimo.

 

1. Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare .

 

2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero, lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni.

 

3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera a), b), c), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 429 comma 2.

 

4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

 

5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.

 

6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.

 

ARTICOLO 453

Casi e modi di giudizio immediato

 

1. Quando la prova appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile .

 

1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini .

 

1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame .

 

2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso [c.p.p. 12] con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente [c.p.p. 18] per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione [c.p.p. 17] risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.

 

3. L'imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell'articolo 419 comma 5

 

ARTICOLO 455

Decisione sulla richiesta di giudizio immediato.

 

1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

 

1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

 

ARTICOLO 599.

Decisioni in camera di consiglio

 

1. Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze [c.p. 69], o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche [c.p. 62-bis], di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanno nel certificato del casellario giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.

 

2. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire [c.p.p. 486].

 

3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell'articolo 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.

 

4. Abrogato

 

5. Abrogato

 

ARTICOLO 602

Dibattimento di appello.

 

1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.

 

2. Abrogato

 

3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.

 

4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523

 

ARTICOLO 656

Esecuzione delle pene detentive

 

1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanno a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannoto non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

 

2. Se il condannoto è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

 

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannoto.

 

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

 

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannoto e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato .

 

6. L'istanza deve essere presentata dal condannoto o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza .

 

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanno non può essere disposta più di una volta, anche se il condannoto ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

 

8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione (3). Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto (4). A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti (5).

 

8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannoto non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica .

 

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

 

a) nei confronti dei condannoti per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall’articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ;

 

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanno da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

 

c) nei confronti dei condannoti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale» (8) (9).

 

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannoto si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanno da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannoto permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.

 

NORME DI ATTUAZIONE, DI COOROINAMENTO E TRANSITORIE DEL

CODICE DI PROCEDURA PENALE

ARTICOLO 132·bis

Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi

1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi e’ assicurata

la priorità assoluta:

a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del Codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;

b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alIa prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui

al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nonche’ ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

d) ai processi nei quali l'imputato e ‘stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

e) ai processi nei quali e ‘ contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del Codice penale;

f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali e’ prevista la trattazione prioritaria.

 

Modifiche al D.Lgs. 30-4-1992 n. 285

Nuovo codice della strada.

 

ARTICOLO 187

 Guida instato di alterazione psico-fisica pe ruso

Di sostanze stupefacenti

 

 Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e’ punito con l'ammenda da euro1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno. AIl'accertamento

del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida e’ sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II,

del Titolo VI, quando il reato e’ commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.

Ai fini del ritiro della patente si applicano Ie disposizioni dell'articolo 223. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonche quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.

a-bis.Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti

o psicotrope provoca un incidente stradale, Ie pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma l,salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al

reato .E fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e il tribunale in composizione monocratica. Si applicano Ie disposizioni dell'articolo 186,comma a-quater.

2.Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3,gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1e 2, secondo Ie direttive fornite dal ministero

dell'Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità

fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3,Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto I'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1e 2, fatti

salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso Ie strutture sanitarie pubbliche o

presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e

per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti,

compatibilmente con Ie attività di rilevamento e soccorso.

4, Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale

di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresi’ gli accertamenti sui conducenti

coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma

3;essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto

nell'articolo 186.

S.Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione,

estesa alIa prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti

stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza

stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio1999,n.144.Copia del referto sanitario

positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che

ha proceduto agli accertamenti, al Prefetto del luogo della commessa violazione per gli

eventuali provvedimenti di competenza.

S-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3,4 e 5non sia immediatamente

disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono

fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione

psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di Polizia

stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti

e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, Si applicano

Ie disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata e depositata

presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

6. II Prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3,ordina

che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione,

in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con Ie modalità indicate dal regolamento.

7.abrogato

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi

2,304, il conducente e’ soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186,comma 7. Con l'ordinanza

con la quale e’ disposta la sospensione della patente, il Prefetto ordina che il conducente

si sottoponga a visita medica ai sensi .dell'articolo 119.

 

ARTICOLO 189

Comportamento in caso di incidente

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento,

ha l'obbligo di fermarsi e di prestare I'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano sub ito danno alla persona. –

2.Lepersone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare

la sicurezza della circolazione e, compatibiImente con tale esigenza, adoperarsi affinche’ non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse Ie tracce utili per l'accertamento delle responsabilità,

3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente

della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione,

secondo Ie disposizioni dell'articolo 161. Gli agenti in servizio di Polizia stradale, in tali

casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto

I'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare Ie

modalità dell'incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresi’, fornire Ie proprie generalità, nonche’ Ie altre

informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alIe persone danneggiate o, se queste non sono

presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1,non ottempera all'obbligo di fermarsi

in caso di incidente, con danno alle sole cose, e’ soggetto alla sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da euro 259 a euro 1.036.In tale caso, se dal fatto deriva un

grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui

all'articolo 80, comma 7,si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione

della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del Capo I, Sezione II,

del Titolo VI.

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone

, non ottempera all'obbligo di fermarsi, e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni,

Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di

guida da uno a tre anni, ai sensi del Capo II ,Sezione II, del Titolo VI. Nei casi di cui al

presente comma sono applicabili Ie misure previste dagli articoli 281, 282,283 e 284 del

Codice di procedura penale,anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo

codice, ed e possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381del Codice

di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare

l'assistenza occorrente alle persone ferite, e punito con la reclusione da un anno a

tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione delIa

patente di guida per un periodo non infe- riore ad un anno e sei mesi e non superiore

a cinque anni, ai sensi del Capo II, Sezione II, del Titolo VI.

8. II conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito

danni alia persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di Polizia

giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali

colpose, non e’ soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8·bis. Nei confronti del conducente che, entro Ie ventiquattro ore successive al fatto di

cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di Polizia giudiziaria,non si applicano

le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2,3 e 4 e’ soggetto alia sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

 

ARTICOLO 222

Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati

1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle

persone, il giudice applica con la sentenza di condanna Ie sanzioni amministrative pecuniarie

previste, nonche’ Ie sanzioni amministrative accessorie della sospensione 0 della

revoca della patente,

2.Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente e

da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave

o gravissima la sospensione della patente efino a due anni. Nel caso di omicidio colposo

la sospensione efino a quattro anni. Se il fatto di cui al periodo precedente e’ commesso

da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo186,comma2,

lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il

giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

z-bis, La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a

quattro anni e’ diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli

articoli 444 e seguenti del Codice di procedura penale.

3. II giudice puo’ applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente

nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni

a decorrere dalla data della condanno definitiva per la prima violazione.