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BLACK LIST
Ultimo aggiornamento 23/11/2014
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISID DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

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Indice: 1.I costi indeducibili - 2. Sentenze sui costi Black List - 3. La Comunicazione Black list, modalità termini ed elenco nazioni rientranti nell'elenco

Attenzione: Dal 12/02/2014 San Marino è stata cancellata dalla Black List

Non sarà più necessario trasmettere l'elenco black list delle operazioni effettuate con San Marino ergo vengono meno gli obblighi di comunicazione previsti collegati con l’articolo 1 del D.L. 40/2010 . Non troverà più applicazione la presunzione relativa di cui all’articolo 2 comma 2 bis del Dpr 917/86 che, ai fini delle imposte sul reddito, prevede si presumano residenti, e quindi tassabili, in Italia  anche quei soggetti che, salvo prova contraria, dopo essersi cancellati dalle anagrafe della popolazione residente si siano trasferiti in uno dei paradisi fiscali individuati, appunto, dal decreto ministeriale del 4 maggio 1999.

L'amministrazione finanziaria al fine di evitare operazioni di elusione fiscale, ha creato sostanzialmente due liste la white list e la black list, alla white list appartengono per esclusione tutte le nazioni che non rientrano nella black list, nella black list di seguito vengono elencate le nazioni a fiscalità privilegiata o che non consentono un adeguato scambio di informazioni in ogni caso non appartenenti alla Comunità europea

La normativa riguarda  tutte le operazioni intercorse fra qualsiasi soggetto residente in italia e qualsiasi soggetto residente o domiciliato in un paese black list che eserciti attività commerciale o arti e professioni.

L'ufficio prima di emettere accertamento deve invitare il contribuente a presentare documentazione probatoria e se questa la ritiene insufficiente deve richiedere un supplemento di documentazione solo se all'ulteriore richiesta, il contribuente non ottempera puo' emettere accertamento.

1. I costi indeducibili

Tutti i costi sostenuti per attività connesse a operatori black list sono indeducibili, vige una presunzione legale relativa, che puo' essere vinta con circostanze esimienti.

Il contribuente italiano deve provare – in sede di controllo, oppure in via preventiva (sconsigliabile) con interpello inviando richiesta alla direzione Regionale delle Entrate ( che entro 120 gg deve rispondere altrimenti bisogna mandare diffida che entro 60 giorni deve trovare risposta dopo di che si forma il silenzio assenso) che:

 1. i soggetti “paradisiaci” svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, Circolare Entrate n. 1/E del 26/01/2009,che rinvia alla circolare del 23 maggio 2003, n. 29, paragrafo B) sulla documentazione delle CFC rules  dimenticando però che il contribuente italiano non è la Guardia di finanza e non ha un potere coercitivo sulla controparte ai fini della richiesta della documentazione.

ovvero (alternativamente)

2. le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e le stesse hanno avuto concreta esecuzione, Un interesse economico, che non si limita al solo prezzo piu' conveniente, ma considerato nel complesso di regole contrattuali (consegna, tempi, quantità) Risoluzione del 16/03/2004, n. 46/E, ha chiarito che deve trattarsi di un’attività commerciale ai sensi dell’art. 2195, c.c., e che tale impresa deve essere realmente operativa, non essendo sufficiente, per la disapplicazione del regime in oggetto, la semplice predisposizione di meri “involucri” giuridici.

Il nuovo adempimento della comunicazione Black list e' stato introdotto dall'art. 1, commi 1-3,  del  D.L.  25  marzo  2010,  n.  40  , convertito con  modifiche  dalla  L.  22 maggio 2010, n. 73. La comunicazione telematica i cui termini (a seconda dei casi, mensili o trimestrali) e modalità sono stati fissati con D.M. 30 marzo 2010 . Le novità sono in vigore con riferimento alle operazioni effettuate  dal 1° luglio 2010 (art. 5 del D.M. 30 marzo 2010)

Vanno comunicate, dice la  norma,  “tutte  le  cessioni  di  beni  e  le prestazioni di servizi  effettuate  e  ricevute,  registrate  o  soggette  a
registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza  o domicilio in Paesi c.d. black list.

1. Sentenze sui costi black List

L'amministrazione finanziaria  prima di emettere un atto di accertamento ai sensi dell’art. 110 del TUIR, debba instaurare un contraddittorio con il contribuente al fine di dargli la possibilità di fornire le prove della correttezza dell’operazione svolta. Nel confronto, infatti, l'Amministrazione finanziaria è chiamata a esplicitare le proprie valutazioni al contribuente e a permettergli di produrre ulteriore documentazione probatoria prima di procedere all'accertamento. Contraddittorio preventivo ed effettivo obbligatorio Commissione Tributaria Regionale di Milano sentenza n. 175/44/11, depositata il 14 novembre 2011.

Un'operazione commerciale, non palesemente in perdita, se effettivamente compiuta, è più che idonea ad integrare il requisito richiesto dall'Amministrazione finanziaria. Tale considerazione è accolta dalla stessa Amministrazione finanziaria quando nella risoluzione n. 127/E del 2003 ha affermato che "sia possibile, in relazione a determinati settori, individuare in astratto specifiche operazioni tipicamente afferenti l'esercizio dell'attività di impresa, per le quali si ritiene in via generale ed astratta soddisfatto il predetto requisito, in ragione del loro obiettivo collegamento con l'oggetto dell'impresa che le pone in essere". Nel presente caso la società, in sede di ricorso, ha ampiamente dimostrato che ha perseguito un effettivo interesse economico, precisando qual è l'oggetto dell'impresa, le peculiarità delle proprie produzioni, la tipologia dei clienti fornitori che richiedono prodotti con specifici componenti, da loro stessi testati ed omologati, da reperire obbligatoriamente su ben determinati Paesi. Non possono essere, quindi, utilizzati parametri astratti nella comparazione tra imprese operanti nei paesi a regime fiscale privilegiato e quelle operanti in Italia o nella U.E. L'acquisto imposto dalla controparte con maggior potere contrattuale è sufficiente a dimostrare l'interesse economico Commissione Tributaria Regionale di Ancona Sentenza n.05/03/2010 depositata il 22 giugno 2010.

Nella propria attività di intermediazione nel commercio dei grani, la società ricorrente si avvale di ulteriori intermediari che ricercano la fornitura a seguito di vendite già prenotate e a prezzi già determinati, per cui l'interesse economico a concludere tali operazioni è sicuramente insita nella scelta che opererà l'intermediario incaricato nel paese estero di produzione dei grani. In relazione alla concreta esecuzione delle operazioni, il Collegio rileva che a pagina 89 del P.V. della G.d.F., che è alla base dell'accertamento, i verificatori non hanno riscontrato alcuna irregolarità, dopo la riconciliazione tra documenti doganali, banca dati M.E.R.C.E., fatture inerenti le stesse operazioni, registri IVA e Libro Giornale. Pertanto alla luce di queste due ultime considerazioni il ricorso merita l'accoglimento con il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato in quanto illegittimo con quanto disposto nell'art. 76, ora art. 110, comma 11, che così recita: "Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova...omissis...che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione...omissis...".l'individuazione del fornitore da parte del mediatore che per quantità individuale preferisce il fornitore di un paese black list costituiscono la soddisfazione della prova di un effettivo interesse economico Commissione Tributaria Provinciale di Roma Sentenza 454/53/2009 depositata il 13/11/2009

 

 

3. La Comunicazione Black list, modalità termini ed elenco nazioni rientranti nell'elenco

La comunicazione va presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento mensile o trimestrale; così prevede l’art.  3  del
D.M. 30 marzo 2010 e si effettua solo per via telematica tramite intermediari abilitati.
ad esempio
La comunicazione si deve effettuare a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010
 Il decreto-legge n. 16/2012 ha escluso dall’obbligo di comunicazione le operazioni che non superano i 500 euro (norma in vigore dal 2 marzo 2012).

I dati vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate con periodicità:

trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro mensile dai soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).

Chi ha iniziato l’attività da meno di 4 trimestri trasmette la comunicazione trimestralmente, sempre che, nei trimestri già trascorsi, si trovi nella condizione di cui alla lettera a).

Chi è tenuto alla presentazione trimestrale può scegliere di adottare la periodicità mensile per l’intero anno solare.

I contribuenti che presentano una comunicazione trimestralmente e che nel corso di un trimestre superano la soglia dei 50mila euro, devono passare alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentate le comunicazioni opportunamente contrassegnate.

I contribuenti che presentano la comunicazione con periodicità trimestrale devono far riferimento ai 4 trimestri che compongono l'anno solare.

Il modello di comunicazione va presentato all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

 
Software gratuito dell'agenzia per la Comunicazione da parte dei soggetti Iva dei dati relativi alle operazioni con paesi Black list.

L'elenco dei paesi Black list  è contenuto in due decreti Dm Finanze 4 maggio 1999 e il Dm Finanze 21 novembre 2001. Il primo si riferisce ai  redditi ai fini Irpef, l'altro invece riguarda i redditi prodotti da società controllate in Paesi black list.
 

Elenco del Dm 4/05/1999
•Alderney (Aurigny)
•Andorra (Principat d'Andorra)
•Anguilla
•Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda)
•Antille Olandesi (Nederlandse Antillen)
•Aruba
•Bahama (Bahamas)
•Bahrein (Dawlat al-Bahrain)
•Barbados
•Belize
•Bermuda
•Brunei (Negara Brunei Darussalam)
•Costa Rica (Repùblica de Costa Rica)
•Dominica
•Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida)
•Ecuador (Repùplica del Ecuador)
•Filippine (Pilipinas)
•Gibilterra (Dominion of Gibraltar)
•Gibuti (Djibouti)
•Grenada
•Guernsey (Bailiwick of Guernsey)
•Hong Kong (Xianggang)
•Isola di Man (Isle of Man)
•Isole Cayman (The Cayman Islands)
•Isole Cook
•Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands)
•Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands)
•Jersey
•Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya)
•Liberia (Republic of Liberia)
•Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein)
•Macao (Macau)
•Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia)
•Maldive (Divehi)
•Maurizio (Republic of Mauritius)
•Monserrat
•Nauru (Republic of Nauru)
•Niue
•Oman (Saltanat 'Oman)
•Panama (Republica de Panamà)
•Polinesia Francese (Polynèsie Françcaise)
•Monaco (Principautè de Monaco)
•San Marino (Repubblica di San Marino) Cancellata dalla lista dal 12/02/2014
•Sark (Sercq)
•Seicelle (Republic of Seychelles)
•Singapore (Republic of Singapore)
•Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis)
•Saint Lucia
•Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines)
•Svizzera (Confederazione Svizzera)
•Taiwan (Chunghua MinKuo)
•Tonga (Pule'anga Tonga)
•Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands)
•Tuvalu (The Tuvalu Islands)
•Uruguay (Republica Oriental del Uruguay)
•Vanuatu (Republic of Vanuatu)
•Samoa (Indipendent State of Samoa)
 

Elenco del Dm 21/11/2001

  1. Alderney (Isole del Canale),
  2. Andorra, Anguilla,
  3. Antille Olandesi,
  4. Aruba,
  5.  Bahamas,
  6. Barbados,
  7. Barbuda,
  8. Belize,
  9. Bermuda,
  10. Brunei,
  11. Filippine,
  12. Gibilterra,
  13. Gibuti (ex Afar e Issas),
  14. Grenada,
  15. Guatemala,
  16. Guernsey (Isole del Canale),
  17. Herm (Isole del Canale),
  18. Hong Kong,
  19. Isola di Man,
  20. Isole Cayman,
  21. Isole Cook,
  22. Isole Marshall,
  23. Isole Turks e Caicos,
  24. Isole Vergini britanniche,
  25.  Isole Vergini statunitensi,
  26. Jersey (Isole del Canale),
  27. Kiribati (ex Isole Gilbert),
  28. Libano,
  29. Liberia,
  30. Liechtenstein,
  31. Macao,
  32. Maldive,
  33. Malesia,
  34. Montserrat,
  35. Nauru,
  36. Niue,
  37. Nuova Caledonia,
  38. Oman,
  39. Polinesia francese,
  40. Saint Kitts e Nevis, Salomone,
  41. Samoa,
  42. Saint Lucia,
  43. Saint Vincent e Grenadine,
  44. Sant'Elena, Sark (Isole del Canale),
  45. Seychelles,
  46. Singapore,
  47. Tonga,
  48. Tuvalu (ex Isole Ellice),
  49.  Vanuatu
  50. •Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
  51. •Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
  52. •Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.
     

Le disposizioni black list si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:
Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code

 

decreto 4 maggio 1999 - pdf del ministro delle Finanze (per le persone fisiche) e dal decreto 21 novembre 2001 per le società

Normativa e circolari

Art. 110, commi da 10 a 12-bis, D.P.R. 22/12/1986 n.917

Art.167, D.P.R. 22/12/1986 n.917

Art.168, D.P.R. 22/12/1986 n.917

Art.168-bis, D.P.R. 22/12/1986 n.917

Art.21, L. 30 dicembre 1991, n.413

Art.8, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471

Art.1, comma 6, D.L. 3/10/2006, n.262

 

Circolare n.29/E del 23 maggio 2003

Risoluzione n.127/E del 6 giugno 2003

Risoluzione n.46/E del 16 marzo 2004

Risoluzione n.2/E del 3 gennaio 2005

Risoluzione n.12/E del 1 febbraio 2005

Circolare n.1/E del 19 gennaio 2007

Circolare n.50/E del 24 settembre 2008

Circolare n.1/E del 26 gennaio 2009

Circolare n.5/E del 24 febbraio 2009

Circolare n.19/E del 21 aprile 2009

Circolare 32/E del 14 giugno 2010

Circolare n.51/E del 6 ottobre 2010

 

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