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Quando noi poveri sudditi presentiamo la dichiarazione dei redditi la dichiarazione è soggetta a vari controlli:
Controllo automatizzato ex art. 36 bis, che si concretizza nel verificare se i pagamenti risultanti dalla dichiarazione sono stati effettuati
Controllo formale ex art. 36 ter, che si concretizza nel richiedere la documentazione relativa agli oneri deducibili (spese mediche, scolastiche etc..) e la certificazione delle ritenute effettuate. Il controllo formale merita un'attenzione particolare, Per disconoscere nel merito una detrazione o deduzione su più annualità, l'ufficio deve emettere un normale avviso di accertamento, mentre basterà il controllo formale da 36-ter soltanto nei casi in cui bisogna verificare la corretta determinazione delle imposte, delle ritenute, dei contributi o premi dichiarati. Commissione Tributaria provinciale di Reggio Emilia, sentenza n. 36/03/13 del 6 febbraio 2013 . Bisogna inoltre sapere, che anche se non si hanno le certificazioni delle ritenute si ha comunque diritto allo scomputo delle stesse, esibendo soltanto fatture e prova dell'incasso (Assegno incassato o bonifico attivo) Risoluzione 19 marzo 2009 n.68/E
Controllo della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata (Tfr, arretrati, ecc.) per i quali, comunque, non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui il contribuente paghi entro 30 giorni
L'esito del controllo viene comunicato con un avviso bonario
Ovviamente entro 4 anni l'ufficio può emettere anche un accertamento fiscale
Cosa succede se l'avviso bonario non arriva e notificano direttamente la cartella? la cartella è nulla senza se e senza ma, nonostante ciò che afferma una parte dei giudici.
Qual'é il termine per il pagamento dell'avviso bonario? 30 o 90 giorni
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione indirizzata al contribuente, che potrà sanare con il pagamento della sanzione ridotta del 10% (cioè 1/3 del 30%), oltre al pagamento degli interessi fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.
Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione indirizzata all'intermediario per espressa opzione in dichiarazione il termine decorre dal ricevimento sulla piattaforma Entratel (60 gg per avvisare il cliente e 30 per il cliente per pagare)
Che succede se non si hanno i soldi per pagare? c'è la possibilità di rateizzare, la prima rata deve essere pagata nel termine di pagamento dell'avviso
In alternativa al pagamento in unica soluzione la somma dovuta può essere versata in rate trimestrali, in base all’innovazione recata con l’art. 1, comma 144, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la manovra Monti D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 dal 28 dicembre 2011 , non è più obbligatoria la fidejussione nel caso che le rate successive alla prima superassero i 50.000,00 euro.
Il pagamento degli importi indicati negli avvisi bonari può essere dilazionato:
fino a 6 rate trimestrali se l’importo non supera i 5.000 euro;
fino a 20 rate trimestrali se supera i 5.000 euro.
Cosa succede se rateizzo l'avviso bonario e dimentico di pagare una rata ?
La rateazione non è persa qualora il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima sia effettuato entro i termini di scadenza della rata successiva
Cosa devo fare se l'avviso bonario è infondato ?
Cercare di risolvere la questione con l'ufficio, ma non fate ricorso, l'avviso bonario è controverso se sia impugnabile, megli aspettare la cartella
Per poter utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso l’Agenzia delle Entrate ha approvato con la Risoluzione n. 132 del 29/12/2011
8929:
Sanzione 36-bis
denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli
1980:
Interessi
36-bis
denominato
“Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli
8931:
Sanzione
Tassazione separata
denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a
seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione
separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendete e alle
prestazioni in forma di
1981:
Interessi
denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della
8932:
Sanzione
denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della
1982:
Interessi
denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della
8933:
Sanzione
36-ter
denominato
“Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlliformali effettuati ai
sensi dell’art. 36-ter Dpr n. 600/73 – art. 3-bis, c. 4bis,
1983:
Interessi
36 Ter denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei
controlliformali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter Dpr n. 600/73 – art.
3-bis, c. 4bis,
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Come fare a compensare un’ eccedenza di credito iva rilevata dall’Agenzia delle
Entrate in sede i controllo automatizzato ex art. 36 bis.
Esempio
Un azienda ha un
credito Iva di 2011 di 14.500,00, che emerge dal
controllo automatizzato ex art. 36 bis ricevuto nel 2014
che vuole compensare con le cartelle di Equitalia
Per i crediti maturati in annualità pregresse, anche a seguito della
liquidazione delle dichiarazioni fiscali, l’agenzia delle Entrate ha fornito
dettagliate istruzioni con la
circolare n. 16/E del 19/04/2011.
In sintesi, tenendo conto di quanto disposto
dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997,
che prevede che la compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni
�deve essere effettuata
entro la data di presentazione della dichiarazione
successiva, essendo stata presentata la dichiarazione per l’anno
2013, il sistema
di controllo sui pagamenti telematici non accetta compensazioni di crediti
marcati 2012 o 2011 (periodo
non congruente).
Come suggerito dalla citata circolare,
occorre presentare una dichiarazione IVA 2014
integrativa, nella quale esporre il maggior credito (nel
rigo VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2012, anche se si tratta
di annualità ancora antecedente).
Il credito emergente dalla dichiarazione potrà essere utilizzato in
compensazione con codice
tributo 6099 e anno di riferimento 2013
dal giorno
16 del mese successivo alla presentazione della
nuova dichiarazione;
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