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Avvisi Bonari dell'agenzia delle Entrate, termini, rateazione, compensazione credito in eccedenza da controllo
Ultimo aggiornamento 08/01/2015
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOTECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

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Quando noi poveri sudditi presentiamo la dichiarazione dei redditi la dichiarazione è soggetta a vari controlli:

Controllo automatizzato ex art. 36 bis, che si concretizza nel verificare se i pagamenti risultanti dalla dichiarazione sono stati effettuati

Controllo formale ex art. 36 ter, che si concretizza nel richiedere la documentazione relativa agli oneri deducibili (spese mediche, scolastiche etc..) e la certificazione delle ritenute effettuate. Il controllo formale merita un'attenzione particolare, Per disconoscere nel merito una detrazione o deduzione su più annualità, l'ufficio deve emettere un normale avviso di accertamento, mentre basterà il controllo formale da 36-ter soltanto nei casi in cui bisogna verificare la corretta determinazione delle imposte, delle ritenute, dei contributi o premi dichiarati. Commissione Tributaria provinciale di Reggio Emilia, sentenza n. 36/03/13 del 6 febbraio 2013 . Bisogna inoltre sapere, che anche se non si hanno le certificazioni delle ritenute si ha comunque diritto allo scomputo delle stesse, esibendo soltanto fatture e prova dell'incasso (Assegno incassato o bonifico attivo) Risoluzione 19 marzo 2009 n.68/E

 

Controllo della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata (Tfr, arretrati, ecc.) per i quali, comunque, non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui il contribuente paghi entro 30 giorni

L'esito del controllo viene comunicato con un avviso bonario

Ovviamente entro 4 anni l'ufficio può emettere anche un accertamento fiscale

Cosa succede se l'avviso bonario non arriva e notificano direttamente la cartella? la cartella è nulla senza se e senza ma, nonostante ciò che afferma una parte dei giudici.

Qual'é il termine per il pagamento dell'avviso bonario? 30 o 90 giorni

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione indirizzata al contribuente, che  potrà sanare con il pagamento della sanzione ridotta del 10% (cioè 1/3 del 30%), oltre al pagamento degli interessi fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione indirizzata all'intermediario per espressa opzione in dichiarazione il termine decorre dal ricevimento sulla piattaforma Entratel (60 gg per avvisare il cliente e 30 per il cliente per pagare)

Che succede se non si hanno i soldi per pagare? c'è la possibilità di rateizzare, la prima rata deve essere pagata nel termine di pagamento dell'avviso

In alternativa al pagamento in unica soluzione la somma dovuta può essere versata in rate trimestrali, in base all’innovazione recata con l’art. 1, comma 144, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la manovra Monti  D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 dal 28 dicembre 2011 , non è più obbligatoria la fidejussione nel caso che le rate successive alla prima superassero i 50.000,00 euro.

Il pagamento degli importi indicati negli avvisi bonari può essere dilazionato:

 fino a 6 rate trimestrali se l’importo non supera i 5.000 euro;

 fino a 20 rate trimestrali se supera i 5.000 euro.

Cosa succede se rateizzo l'avviso bonario  e dimentico di pagare una rata ?

La rateazione non è persa qualora il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima sia effettuato entro i termini di scadenza della rata successiva

Cosa devo fare  se l'avviso bonario è infondato ?

Cercare di risolvere la questione con l'ufficio, ma non fate ricorso, l'avviso bonario è controverso se sia impugnabile, megli aspettare la cartella

Per poter utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso l’Agenzia delle Entrate ha approvato con la Risoluzione n. 132 del 29/12/2011

8929: Sanzione 36-bis denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis Dpr n. 600/73 e 54-bis Dpr n. 633/72 – art. 3-bis, c. 4bis, D.Lgs. n. 462/97

1980: Interessi 36-bis  denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis Dpr n. 600/73 e 54-bis Dpr n. 633/72 – art. 3-bis, c. 4bis, D.Lgs. n. 462/97

8931: Sanzione Tassazione separata denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendete e alle prestazioni in forma di capitale – art. 3-bis, c. 4bis, D.Lgs. n. 462/97

1981: Interessi denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendete e alle prestazioni in forma di capitale – art. 3-bis, c. 4bis, D.Lgs. n. 462/97

8932: Sanzione denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili – art. 3-bis, c. 4bis, D.Lgs. n. 462/97  

1982: Interessi denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili – art. 3-bis, c. 4bis, D.Lgs. n. 462/97

8933: Sanzione 36-ter  denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlliformali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter Dpr n. 600/73 – art. 3-bis, c. 4bis, D.Lgs. n. 462/97

1983: Interessi 36 Ter denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlliformali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter Dpr n. 600/73 – art. 3-bis, c. 4bis, D.Lgs. n. 462/97

Per maggiori informazioni sul ravvedimento clicca qui

 

Per rateizzare l'avviso bonario clicca qui

Come fare a compensare un’ eccedenza di credito iva rilevata dall’Agenzia delle Entrate in sede i controllo automatizzato ex art. 36 bis.

Esempio

Un azienda ha un credito Iva di 2011 di 14.500,00, che emerge dal controllo automatizzato ex art. 36 bis ricevuto nel 2014 che vuole compensare con le cartelle di Equitalia

Per i crediti maturati in annualità pregresse, anche a seguito della liquidazione delle dichiarazioni fiscali, l’agenzia delle Entrate ha fornito dettagliate istruzioni con la circolare n. 16/E del 19/04/2011.
In sintesi, tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, che prevede che la compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni �deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva, essendo stata presentata la dichiarazione per l’anno 2013, il sistema di controllo sui pagamenti telematici non accetta compensazioni di crediti marcati 2012 o 2011 (periodo non congruente).
Come suggerito dalla citata circolare, occorre presentare una dichiarazione IVA 2014 integrativa, nella quale esporre il maggior credito (nel rigo VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2012, anche se si tratta di annualità ancora antecedente).
Il credito emergente dalla dichiarazione potrà essere utilizzato in compensazione con codice tributo 6099 e anno di riferimento 2013 dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della nuova dichiarazione;

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