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LA RESPONSABILITA' SOLIDALE
La circolare 40/E - Associazione Nazionale Costruttori - Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici - modello dichiarazione da far firmare - Regolamenti appalti
30/11/2014 ATTENZIONE: L’art. 28 dello schema di decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali abroga il disposto dell’art. 35, D.L. Visco-Bersani che, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 134/2012 (di conversione del D.L. n. 83/2012), attualmente in vigore, si procede verso l'abrogazione definitiva , ma istituisce un sistema di controllo. Questo sarà il prezzo da pagare per l’eliminazione della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, l'attività di controllo sulla società sarà estesa nel quinquennio successivo alla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese. staremo a vedere cosa ne uscirà fuori
Per evitare la responsabilità è necessario farsi rilasciare la seguente autocertificazione, fac-simile di "dichiarazione sostitutiva" che permette di escludere l'applicazione della nuova disciplina sulla responsabilità solidale fiscale, contenuta nell'art.35, co.28-28 ter, della legge 248/2006 (come modificata dall'art.13ter, della legge 134/2012)
La nuova norma favorisce le imprese che non vogliono pagare, ritarda i pagamenti, inserisce un ulteriore ostacolo agli incassi già difficili in questo periodo e favorisce la morte delle aziende tutto in nome della persecuzione fiscale....tanto a loro interessa solo incassare per garantirsi i propri privilegi.
La legge 134/2012, di conversione del D.L. 83/2012, ha ulteriormente aggravato il regime della responsabilità degli appaltatori e dei committenti per l'omesso versamento di ritenute e di IVA da parte di subappaltatori.
La responsabilità puo' essere evitata se l'impresa verifica, prima di pagare , che gli adempimenti fiscali sono stati correttamente eseguiti, acquisendo un'autocertificazione sostitutiva e la relativa documentazione probatoria in copia.
La norma (art. 35, comma 28, D.L. 223/2006, come modificato dal comma 13-ter del D.L. 83/2012) si applica agli appalti e ai subappalti di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano in ambito IVA e in ogni caso da contribuenti pubblici e privati soggetti all'Ires sono dunque esclusi i privati non imprenditori.
Una prima disposizione riguarda l'impresa appaltatrice che subappalta in tutto o in parte le opere o i servizi da eseguire. L'appaltatore, prevede l'art. 35, comma 28, del D.L. 223/2006, risponde in solido con ciascuno dei propri subappaltatori per il mancato versamento delle ritenute sul lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dai subappaltatori medesimi in relazione alle prestazioni eseguite nell'ambito dello specifico rapporto di subappalto. La responsabilità ha effetto entro il tetto dell'importo del corrispettivo dovuto per il subappalto.
La legge prevede che la responsabilità solidale non sussiste se l'appaltatore, prima di pagare il corrispettivo dovuto al subappaltatore, verifica, acquisendo la relativa documentazione, che quest'ultimo ha correttamente effettuato i versamenti sopra indicati.
Questa particolare verifica, salvo quanto si dirà per il caso dell'attestazione di un professionista, dovrà necessariamente essere costituita dalla acquisizione di una dichiarazione (resa nella forma dell'atto di notorietà e quindi sottoposta a sanzioni penali in caso di false indicazioni) rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice a cui andranno allegati i documenti in copia, che supportano la dichiarazione stessa.
La nuova disciplina obbliga, tanto le imprese committenti quanto quelle appaltatrici, a farsi carico di verifiche che spetterebbero solo alla Pubblica amministrazione l'imprenditore deve anche fare il finanziere, acquisendo autocertificazioni che attestino la regolarità per Iva e ritenute per lavoro dipendente dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori, concernenti l’appalto. L'’eccessivo aggravio di oneri burocratici, come se non ce ne fossero abbastanza agevolano chi non vuole rispettare i termini di pagamento dei corrispettivi e, al contempo, contrasta chi vorrebbe onorarli ma che (legittimato dalla norma) si vede spinto a sospenderli, in mancanza di adeguata documentazione, per non rischiare responsabilità su eventuali inadempimenti di terzi.
Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici
La disciplina introdotta dall’art. 13-ter del D.L. n. 83/2012, intervenuto in materia di responsabilità fiscale negli appalti, sostituendo integralmente il comma 28 dell’art. 35, D.L. n. 223/2006 contrasta con la direttiva comunitaria n. 2006/112/C
La responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore del versamento delle ritenute IRPEF sui redditi da lavoro dipendente per i lavori interessati e dell’IVA a debito relativa alle prestazioni effettuate in pendenza del contratto di subappalto, in mancanza dei prescritti controlli. Il committente infatti che il non deve procedere al pagamento del corrispettivo in favore dell’appaltatore se quest’ultimo non documenta che quanto dovuto all’Erario sia stato regolarmente versato dallo stesso e dagli eventuali subappaltatori. Tale documentazione può essere sostituita da un’apposita autocertificazione dell’appaltatore o del subappaltatore, come stabilito dall’Amministrazione finanziaria. L’inosservanza delle modalità di pagamento da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori è punita con una sanzione a carico del committente compresa tra 5.000 e 200.000 euro.
Secondo gli articoli 205 e
207 della direttiva n. 2006/112/CE, gli Stati membri della comunità europea
possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell’imposta sia
responsabile in solido per il pagamento dell’IVA permettendo la
solidarietà passiva, ma al successivo art. 273, “gli Stati membri possono
stabilire […] altri
obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione
dell’IVA”.
I profili di incompatibilità
Due sono,i profili di incompatibilità rilevati il mancato coordinamento,
da parte della normativa italiana, con i più generali principi di
“proporzionalità, certezza del diritto e legittimo affidamento, la normativa
italiana comporta l’insorgere della solidarietà indipendentemente dall’esistenza
di una effettiva frode richiesta dalla normativa comunitaria.
Secondo la normativa italiana non preveda una correlazione tra l’obbligo
di solidarietà e l’adempimento, in quanto l’appaltatore non può sostituirsi
nell’adempimento degli oneri spettanti al sub-appaltatore se non nel successivo
momento in cui l’infrazione venga contestata dall’amministrazione finanziaria,
attraverso l’emanazione di un atto impositivo.
Infine vige una complessità dei controlli necessari alla verifica della
regolarità degli adempimenti a carico dei committenti che esigono
tvalutazioni di merito sulla spettanza o meno dell’utilizzo di crediti pregressi
e detrazioni d’imposta, nonché sull’impianto sanzionatorio, infine la
sproporzionata sanzione in capo al committente, si basa non all’esistenza
dell’evasione, bensì alla mancata dimostrazione dell'attività di verifica
gratuita da operare a favore dello Stato.
Per poter accedere agli appalti pubblici, se si tratta di lavori, bisogna ottenere la SOA se l'importo supera 150.000,00 (Dlgs 163/2006) basta la camera di commercio per importi inferiori, oltre ai requisiti requisiti generali ex art. 38 lgs 163/2006 e tecnici economici ex art. 90 Dpr 207/2010
Per la prestazioni di servizi occorrono i requisiti requisiti generali ex art. 38 Dlgs 163/2006 e tecnici economici ex art. 90 Dpr 207/2010
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