Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com Copyright©Riproduzione riservata
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Qual'é il limite di pagamento con denaro contante? Qual'é il limite di prelevamento? quanti soldi posso portare all'estero? Gli assegni devono essere non trasferibili?
A peggiorare ulteriormente la situazione economica italiana ha contribuito molto la fissazione degli sheriffi delle tasse alla tracciabilità, pensate che in America comprano le case in contanti, nessuna limitazione, dal 06/12/2011 hanno iniziato prima con gli assegni obbligatori con la non trasferibilità e poi ad arrivare all'obbligo di limitazione del contante da 1000,00 euro in su (un regalo alle banche, costringendo pensionati e povera gente ad aprire i conti per avere pensione e stipendi). Per il periodo tra il 6 dicembre ed il 31 dicembre 2011 (con il decreto mille proroghe tale termine è slittato al 31 gennaio 2012) non sono comminate sanzioni in caso di errore mentre dal 01/01/2013 ci vanni giù pesante in quanto sono da un minimo dell’1 per cento a un massimo del 40 per cento (dall’1% al 40%). La sanzione minima è comunque di 3.000 euro una sanzione irragionevole e incostituzionale .
Prima con gli assegni liberi, questi venivano girati e cosi' si muoveva l'economia, oggi è quasi un reato avere un assegno libero, la banca fa la segnalazione!!!! La facciano!! se uno ha la fattura non vedo il problema. Gli assegni possono essere comunque emessi liberi fino a 12.500,00€
In realtà si è creato un vero stato di polizia tributaria degno della Russia Stalinista. Dal 2006 al 2014 il 50% delle piccole e medie imprese hanno chiuso i battenti, le aziende grandi scappano all'estero, la tassazione è ormai intorno al 50% poi bisogna dare il 101,5 % di acconto, bisogna chiudere o scappare all'estero per forza. E cosi muore la liberta sotto gli applausi alla lotta all'evasione fiscale.
Attenzione: Gli assegni posso anche essere emessi liberi
Attenzione: il limite di 1000,00 riguarda i pagamenti, non i prelevamenti che non hanno limiti, quindi le banche non hanno titolo ad impedrivi di prelevare, art. 49, comma 1, D.lgs. n. 231/2007, come modificato dall’art. 12, comma 1, D.L. n. 201/2011, in tema di limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore.
Attenzione: all'estero posso portare fino a 9.999,00 euro senza dichiararlo, da 10.000,00 in su ho l'obbligo di dichiararlo alla dogana. Il trasporto di valuta e titoli al seguito, sia in ingresso che in uscita dal territorio italiano, è consentito senza necessità di dichiarazione per importi inferiori a 10.000,00 Euro. Va presentata, invece, apposita dichiarazione se il denaro contante da portare al seguito é di importo pari o superiore a 10.000,00 Euro. La dichiarazione va fatta su un modulo dell' Agenzia delle Dogane da presentare agli Uffici delle Dogane debitamente compilato e sottoscritto da chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca con denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 Euro. Tale obbligo, oltre che nei confronti di tutti i Paesi terzi, vige anche per i trasferimenti tra l´Italia e gli altri Paesi comunitari. La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria e comporta: il sequestro amministrativo nel limite del 40% dell’importo eccedente il limite fissato l’applicazione di una sanzione amministrativa, fino al 40% dell’importo eccedente il limite fissato, con un minimo di 300 euro l’importo sequestrato, nell’eventuale misura eccedente le sanzioni applicate dal ministero dell’Economia e delle Finanze, è restituito agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro. Nei casi previsti (infrazione non superiore a 250 mila euro e non fruizione del medesimo beneficio nei 365 giorni precedenti) il trasgressore può richiedere di essere ammesso all’estinzione della violazione, mediante pagamento immediato in misura ridotta di una somma pari al 5%, con un minimo di 200 euro, dell’importo eccedente il limite fissato, direttamente presso l’ufficio doganale. Il pagamento può avvenire entro 10 giorni dalla violazione a favore del ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di pagamento contestuale alla violazione non si procede al sequestro.
Dal 14 agosto 2011 (art. 2 comma 4 del d.l. 138/2011) abbassa da 5.000 a 2.500 € la soglia a partire dalla quale è vietato l’utilizzo del contante, l'emissione di assegni trasferibili ed il saldo dei libretti di deposito al portatore. mentre dal 06/12/2011 il limite scende da 2500,00 a 1.000,00 euro nelle transazioni che avvengono in assenza degli intermediari finanziari, se il saldo contabile della cassa supera limiti fisiologici diventa sospetto e sintomatico di uscite non contabilizzate, per pagamenti in nero. Le conseguenze negative avranno quindi un duplice effetto sanzionatorio ai fini dell'antiriciclaggio e ai fini fiscali. I limiti per l’uso dei contanti, degli assegni liberi e dei libretti al portatore sono stati più volte modificati: da 12.500 euro a 5.000 nel 2008, per poi risalire a 12.500 euro dopo due mesi e ridiscendere a 5.000 euro lo scorso anno. Il DL 13.8.2011 n. 138, c.d. manovra di Ferragosto, ha ridotto da un importo pari o superiore a 5.000,00 euro ad un importo pari o superiore a 2.500,00, per poi passare a 1000,00 euro il limite per l’utilizzo del denaro contante, l’emissione di assegni trasferibili ed il saldo dei libretti di deposito al portatore.
La normativa
antiriciclaggio per i professionisti
Dal 22 aprile 2006 i consulenti sono tenuti a identificare i nuovi clienti e a riportare i relativi dati, entro 30 giorni, nell'apposito registro.
I
PROFESSIONISTI INTERESSATI:
avvocati,
notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione,
consulenti del lavoro , ragionieri e periti commerciali,
FONTE NORMATIVA articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 recante attuazione della direttiva 2001/97/Ce in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite".
L'art. 1 del decreto n. 141 detta le seguenti definizioni (utili a capire la portata del provvedimento) :
DEFINIZIONI DI:
-
libero professionista: il
soggetto iscritto ai relativi collegi, ordini, albi ed elenchi come individuato
all'articolo 2,
comma 1,
lettere s) e t) del decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004, anche quando
svolge l'attività professionale in forma societaria o associativa;
-
prestazione professionale: la
prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta
trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in
nome o per conto del cliente ovvero nell'assistenza al cliente per la
progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o
gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o
amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;
-
cliente: il soggetto al quale
il libero professionista presta assistenza professionale, in seguito al
conferimento di un incarico;
-
operazione frazionata:
un'operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500
euro posta in essere attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e
in un circoscritto periodo di tempo;
- dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;
- mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.
Art. 648 Bis
“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in
relazione
ad essi altre operazioni in modo da ostacolarne l’identificazione della loro
provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa
da lit. 2.000.000 a lit. 30.000.000.(….)”.
Fuori dei
casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o
altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad
essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro
provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e
con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena è
aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività
professionale.
La pena è
diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il
quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.".
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt.
648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre
utilità
provenienti da delitto, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa
da lit. 2.000.000 a lit. 30.000.000 (…).”
Impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita Chiunque, fuori dei casi di
concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis , impiega in
attività economiche o
finanziarie
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione
da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta
milioni.
La pena è
aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività
professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Decorrenza delle nuove
disposizioni
Le disposizioni sono entrate in vigore il 22.4.2006. L'art. 13 del Dm prevede però che gli obblighi di identificazione e conservazione non si applicano in relazione all'attività professionale per la quale è stato conferito l'incarico dal cliente prima del 22.4.2006. In questo caso, se il cliente risulti ancora tale dopo 12 mesi (vale a dire al 22.4.2007) il professionista, entro tale termine, dovrà provvedere agli obblighi di identificazione e conservazione (v. anche i chiarimenti forniti dall'Uic)
L'omessa
istituzione dell'archivio unico è punita con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e (o,
per l'Uic) con l'ammenda da Euro 5.164,00 a Euro 25.822,00. La tardiva o omessa
registrazione è punita con una multa da Euro 2.582,00 a Euro 12.911,00.
La violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette all'Uic è punita con la sanzione amministrativa da Euro 500.
Il
professionista, a norma dell'art. 3 del regolamento, deve identificare ogni
cliente qualora la prestazione professionale abbia per oggetto mezzi di
pagamento, beni o utilità di valore superiore a Euro 12.500 (anche in presenza
di operazioni frazionate) , ovvero l'operazione è di valore indeterminato (come
per esempio la costituzione, gestione o amministrazione di società) o non
determinabile (come per esempio incarichi di revisore contabile, di tenuta di
contabilità, paghe e contributi e l'esecuzione di adempimenti in materia di
lavoro previdenza e assistenza) . Conseguentemente i consulenti, per i predetti
incarichi, sono sempre tenuti, a prescindere dal valore delle operazioni, ad
approntare il registro. Per incarichi diversi (per es. predisposizione del mod.
730), l'identificazione e la conservazione interverranno solo se l'operazione
determinerà una
L'identificazione deve avvenire all'inizio della prestazione professionale anche attraverso propri collaboratori, mediante un documento di identificazione valido (non è necessario acquisire copia del documento, è sufficiente l'acquisizione degli estremi dello stesso - precisazione dell'Uic). Il cliente deve essere presente, a meno che:
- sia già stato precedentemente identificato;
-
o le informazioni da
acquisire siano rilevate da atti pubblici o scritture private autentificate o
documenti recanti firma
-
digitale;
-
ovvero
siano rilevabili da dichiarazione consolare italiana o da attestazione di un
professionista residente in un paese
-
Ue che ha identificato di
persona il cliente;
-
ovvero il cliente sia già
stato identificato da intermediari abilitati, enti creditizi di Stati membri Ue,
banche aventi
-
sede in paesi extra Ue
purché aderenti al gruppo di azione finanziaria e succursali in tali paesi di
banche italiane.
-
L'Ufficio Italiano Cambi
può identificare ulteriori modalità di identificazione.
-
Il professionista deve
riportare (tempestivamente e comunque non oltre i 30 giorni) in apposito
archivio dedicato alla
-
raccolta e conservazione
di informazioni (in ordine cronologico) i seguenti dati:
-
le complete generalità
della persona fisica identificata, compresi codice fiscale e documento di
identificazione;
-
la denominazione, la sede
legale e il codice fiscale dei soggetti diversi delle persone fisiche;
- i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera;
-
- l'attività lavorativa
svolta dal cliente e della persona rappresentata;
-
- la data
dell'identificazione;
-
- la prestazione
professionale fornita (descrizione sintetica);
-
- il valore dell'oggetto
della prestazione (non necessario per gli incarichi di paghe e contributi).
-
Nel caso di una nuova
operazione per un cliente già identificato le annotazioni da riportare
nell'archivio sono le stesse
-
di cui sopra, fatta
eccezione per le generalità e la data dell'identificazione. Le modifiche dei
dati deve avvenire entro
-
30 giorni. Per le
prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilità, di paghe e
contributi, nella
-
revisione contabile e
nell'esercizio di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza è
-
oggetto di registrazione
solo il conferimento dell'incarico. Per tali incarichi e adempimenti, l'obbligo
di registrazione e
-
conservazione non si
applica ai singoli movimenti contabili o alle singole operazioni in cui essi si
esplicano (istruzioni
-
Uic - provvedimento 24.2.
2006). L'archivio deve essere conservato dal professionista per 10 anni dalla
fine della
-
prestazione
professionale. L'archivio consiste in un registro numerato progressivamente,
siglato in ogni sua copia dal
-
professionista (o suo
collaboratore autorizzato) e deve recare alla fine dell'ultimo foglio
l'indicazione del numero di
-
pagine di cui si compone
più la firma del citato soggetto. L'archivio è formato e gestito con mezzi
informatici (l'Uic ha
-
fissato gli standard
tecnici) ovvero cartaceo (il fac-simile pubblicato nel sito dei consulenti del
lavoro è qui di
-
seguito riprodotto) . A
tale proposito l'UIC, con nota integrativa al provv. 24.2.06, ha precisato che
il professionista
-
può scegliere di tenere
un archivio cartaceo ancorché dispone di una struttura informatizzata (a
differenza di quanto
-
precedentemente sostenuto
che il cartaceo si poteva utilizzare solo se non si dispone solo nel caso in cui
il
-
professionista non
disponga di una struttura informatizzata). Non è invece ammesso l'archivio di
registro a fogli mobili
-
e di quaderno ad anelli.
Se il professionista, a sensi di altre normative, sia tenuto a predisporre
registri della clientela,
-
questi ultimi possono
essere utilizzati anche per registrare i dati richiesti dal decreto ministeriale
in esame. Negli studi
-
associati il registro è
unico, abbinando però a ciascun cliente il professionista di riferimento (è
possibile comunque
-
tenere distinti archivi
per professionista).
-
Non c'è obbligo di tenuta
dell'archivio se non ci sono dati da registrare.
-
I dati devono essere
protetti secondo le disposizioni previste dal Dlgs n. 196/2003 (protezione dei
dati personali),
-
rilasciando ai clienti la
prevista informativa.
I liberi professionisti hanno l'obbligo di segnalare all'Uic
(anche attraverso procedure informatiche) ogni operazione che per
caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta
a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica
e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base
agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto
delle operazioni medesime
possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648
bis e 648 ter c.p. (i testi sono qui riprodotti). Dette segnalazioni non
costituiscono violazione del segreto professionale. L'obbligo di segnalazione è
derogato se l'operazione sospetta è conosciuta nel corso dell'esame della
posizione giuridica del cliente o nel corso di un procedimento giudiziario ( per
i consulenti del lavoro, per esempio, i giudizi in commissione tributaria, le
conciliazioni e le transazioni
presso le Dpl - non è invece chiaro se la consulenza
legale, che esclude le comunicazioni, sia solo quella degli avvocati).
Per la verifica delle operazioni sospette è necessario
attenersi ai seguenti criteri:
- incongruenze rispetto alla capacità economica del
cliente;
- individuati dall'Uic (soggetti operanti o insediati in
paesi a regime fiscale agevolato; incongruità dell'operazione rispetto alla
finalità; ricorso frequente a tecniche ingiustificate di frazionamento; utilizzo
di denaro contante rispetto a altri sistemi di pagamento di prassi comune;
reticenza del cliente a fornire informazioni -si vedano anche gli indicatori
riportati nell'allegato C alla circolare Uic-
provvedimento 24 febbraio 2006);
- verifica della reale titolarità dell'operazione nel caso in cui il cliente agisca in nome e per conto di un terzo.
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