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Le nuove aliquote Irpef/Ire art. 11 Tuir come modificate dal Governo Prodi
con L. 27 dicembre 2006, n. 296
Decorrenza: Dal 1° gennaio
2007 e tutt'ora in vigore (2014-2015)
a) fino a 15.000
euro, 23 %
b) oltre 15.001 euro e fino a
28.000 euro,
27%
c) oltre 28.001 euro e fino a
55.000 euro,
38%
d) oltre 55.001 euro e fino a
75.000 euro,
41%
e) oltre 75.000 euro,
43%
Più modelli cud obbligo dichiarazione
Attenzione: Nel caso un dipendente nel corso dell'anno dispone di 2 o più modelli Cud deve presentare la dichiarazione dei redditi, Unico, ricalcolare le imposte e pagare la differenza. Perchè per più modelli cud c'è l'obbligo di presentare la dichiarazione? Perché per ogni modello cud si parte dall'aliquota più bassa, bisogna fare il cumulo e applicare l'aliquota reale pagando la differenza.
Esempio: Un dipendente ha 2 modleli cus uno da 14.000 euro e l'atro da 10.000 su entrambi i modelli è stata applicata l'aliquota più bassa ossia quella del 23 % per cui sommando i due redditi l'imponibile è di 24.000 per cui sul cud di 10.000 è stata applicata l'aliquota del 23 % mentre invece andava applicata quella del 27% per cui bisogna calcolare la differenza di aliquota pari al 4% e versare l'importo relativo.
Attenzione: Non credete di farla franca, con i modelli 770 l'amministrazione finanziaria ha tutti i vostri dati reddituali per cui l'accertamento è scontato. L'ufficio entro 4 anni dalla dichiarazione deve notificare l'accertamento se per quell'anno la dichiarazione è stata presentata per altri motivi, ma non sono stati dichiarati più cud, oppure 5 anni se la dichiarazione è stata omessa.
Attenzione: Non credete di risolvere con l'autotutela, trascorsi 60 giorni se non fate ricorso dovete soltanto pagare anche l'accertamento è fuori termine e l'ufficio è decaduto, quindi andare all'agenzia delle entrate presentare istanza di annullamento per prescrizione non serve a niente, se non annullano entro 60 giorni fate ricorso.
Come si calcola l'irpef a scaglioni
Esempio : Reddito di 35.000,00 euro di reddito
su 15.000,00 (fino a 15.000 euro), applico il 23 % pago 3.450,00 euro
su 13.000,00 (15.000+13.000=28.000) (da 15.001 euro e fino a 28.000 euro) applico il 27% pago 3.510,00 euro
sui restanti 7.000 (35.000-28.000=7000,00) (oltre 28.001 euro e fino a 55.000) applico il 38% pago 1.890,00 euro
sommando le imposte per singolo scaglione 3.450+3.510+1.890=8.850,00
Le vecchie aliquote in vigore
A decorrere dal 1° gennaio 2005, con l'entrata in vigore della L. 30 dicembre 2004 n.311 legge finanziaria 2005 le aliquote irpef-Ire si riducono da cinque a tre ed i nuovi scaglioni di reddito sono:
a) per i redditi fino a 26.000 euro, si applica l'aliquota del 23 per cento;
b) per i redditi oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, si applica l'aliquota del 33 per cento;
c) per i redditi oltre 33.500 euro, si applica l'aliquota del 39 per cento.
Oltre a queste tre aliquote si prevede, per i redditi superiori a 100.000 euro, un contributo di solidarietà del 4 per cento da applicare alla parte di reddito imponibile che eccede tale importo.
È evidente che le nuove aliquote, applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2005 hanno comportato una rimodulazione dell'ampiezza degli scaglioni di reddito in modo tale da realizzare una generalizzata riduzione del livello di tassazione.
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