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PERDITA DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Ultimo aggiornamento
09/12/2016
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Accertamenti agevolazioni prima casa
La perdita delle agevolazioni prima casa -
Come tutelarsi
Hai perso le agevolazioni prima casa? non e' tutto
perduto
Al fine
di usufruire delle agevolazioni prima casa non e' necessario che entrambi i
coniugi facciano la residenza, ne basta uno solo.
Commissione tributaria Regionale di Napoli Sez. staccata di salerno Sentenza
del 15 ottobre 2008, n. 227
Il
coniuge separato, che e' costretto da sentenza del giudice civile a cedere
la propria quota dell'immobile al coniuge non perde le agevolazioni prima
casa, per causa di forza maggiore e per cause non a lui imputabili.
Commissione Tributaria Provinciale di Bologna sentenza
n. 75/03/2009
Depositata il 25/05/2009 su ricordo di F.D. difeso dal dottor Giuseppe
Marino
L'agenzia delle entrate decade trascorsi tre anni dalla registrazione
dell'atto originario e non sopravvenuto, per cui deve recuperare le
agevolazione nel termine triennale.
Commissione Tributaria Regionale di Perugia Sent. n. 30 depositata il
13 febbraio 2002
L'art. 76 del Dpr 131/86 (T.U. imposta di
registro) prevede che l'ufficio delle entrate a pena di decadenza, deve
notificare l'avviso di liquidazione o di accertamento entro tre anni
dalla registrazione dell'atto, il termine annuale per poter riacquistare
non è computabile al fine di allungare arbitrariamente il termine di
decadenza. Nella fattispecie l'atto era
stato registrato il 28/10/2009, per cui l'ufficio a pena di decadenza
doveva notificare l'accertamento o avviso di liquidazione entro il
27/10/2012.
Nessuna norma prevede l'allungamento del termine, che l'agenzia
arbitrariamente sostiene di prorogare.
Commissione Tributaria Regionale di Milano sentenza n. 5282/2016 sez. 45
depositata il 13/10/2016
La
proroga di due anni per la decadenza triennale per il recupero delle
agevolazioni prima casa non e' applicabile perche' non espressamente
prevista Comm.
trib. prov. Sondrio, n. 39 depositata il 28 luglio 2008
Il
ritardo del trasferimento della residenza per lavori non ancora ultimati,
costituisce causa di forza maggiore e non fa decadere dalle agevolazioni.
Sent. n. 5 del 26 gennaio 2009 (ud. del 29 settembre 2008) della Comm. trib.
prov. di Pisa
Le
agevolazioni prima casa devono essere recuperate a pena di decadenza entro 3
anni dalla registrazione dell'atto.
Corte di Cassazione, SS.UU., sent. 21 novembre 2000, n. 1196
Al
fine di usufruire delle agevolazioni prima casa non e' necessario che
entrambi i coniugi facciano la residenza, ne basta uno solo.
Cassazione
Ord. n. 2109 del 28 gennaio 2009 (ud. del 3 dicembre 2008)
Le
agevolazioni prima casa devono essere recuperate a pena di decadenza entro 3
anni dalla registrazione dell'atto
Sentenza n.12 del 24/01/2006 della Commissione
Tributaria Regionale di Roma sez. XXIX
Le
agevolazioni prima casa devono essere recuperate a pena di decadenza entro 3
anni dalla registrazione dell'atto
Sentenza n. 45 del 12/06/2003 della Commissione
Tributaria di Reggio Emilia sez.I.
Il
coniuge separato, che e' costretto da sentenza del giudice civile a
trasferirsi e a cedere l'immobile al coniuge non perde le agevolazioni prima
casa, per causa di forza maggiore e per cause non a lui imputabili.
Commissione Tributaria
Regionale di Firenze Sezione 9 Sentenza del 21 novembre 2007, n. 73
Non perde le agevolazioni
l'agente di polizia che per servizio trasferisce la propria residenza in
altro comune.
Sent. n. 24 del 4 marzo 2009 della Comm. trib. prov. di Treviso
Spettano
le agevolazioni a chi possiede già un immobile inadeguato alla propria
famiglia
e ne riacquista un'altro
con le agevolazioni.
Cassazione Sent. n.
100.2009
Molti contribuenti si trovano letteralmente
oggetto di una persecuzione fiscale, per non aver rispettato i requisiti per
conservare le agevolazioni prima casa, vedendosi addebitare decine di
migliaia di euro di imposta di registro, che per chi vive già con enormi
difficoltà economiche costituisce una vera tragedia, causata spesso dalla
scarsa informazione dei propri professionisti, notai e commercialisti.
Le cose che bisogna
sapere prima di rischiare di perdere le agevolazioni, sono le seguenti:
Entro 18 mesi dall'acquisto bisogna avere la residenza nello stesso comune
in cui si trova l'immobile, o meglio farci direttamente la residenza.
L'immobile acquistato non si puo' vendere per almeno 5 anni, tranne il caso
in cui si vende e si riacquista entro l'anno successivo.
Moltissime sono state le cause che ho seguito
in particolare quando il rispetto di tali norme e' venuto meno per cause di
forza maggiore, come la separazione dei coniugi, lavori effettuati con
notevole ritardo, consegna in ritardo da parte delle cooperative, agenti di
polizia, carabinieri, guardia di finanza e militari delle Forze armate, che
per il loro lavoro non possono facilmente fare residenza o risiedere nello
stesso comune.
Per la forza
maggiore, io personalmente mi sono battuto nel far riconoscere la non
imputabilità del ritardo a cause straordinarie non dipendenti dalla volontà
del contribuente, in tal senso una recentissima sentenza della
Commissione tributaria regionale di Firenze, del resto la ratio della
norma e' combattere le speculazioni e agevolare l'acquisto della prima casa,
quindi quando c'e' un ritardo che speculazione c'e'? La giurisprudenza e la
dottrina hanno evidenziato come le cause di forza maggiore possano portare a
conseguenze diverse. La Commissione tributaria provinciale di Salerno, nella
sentenza n. 49 del 1998 ha affermato che: "deve ritenersi sussistente la
causa di forza maggiore, ostativa alla revoca dei benefici per l'acquisto
della prima casa di cui all'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n.
131/1986, allorquando lo stabilimento della residenza non avvenga entro
l'anno, per il ritardo con il quale viene disposto il trasferimento della
sede di servizio del dipendente". La Commissione tributaria centrale nella
sentenza n. 1497 del 1996 , sotto il vigore della disposizione precedente
che prescriveva che l'immobile fosse adibito a propria abitazione, ha
affermato che spettano le agevolazioni in materia di "prima casa" anche
qualora l'unità abitativa destinata ad abitazione non venga in concreto
utilizzata dall'acquirente a causa del mancato ottenimento dell'immobile
perché locato, pur essendo state esperite tutte le azioni per ottenerne la
riconsegna. La Commissione provinciale di Pescara nella sentenza n. 65 del
2002 , afferma che il tardivo rilascio dell'immobile da parte del locatario
non costituisce evento di forza maggiore in quanto le risultanze processuali
non evidenziano alcuna attività del contribuente intesa a conseguire la
disponibilità dell'immobile locato prima della scadenza di un anno fissato
dalla legge . L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 35/E del 1°
febbraio 2002 , riconosce la rilevanza della forza maggiore allorché la
decadenza sia causata da un impedimento, sopraggiunto, imprevedibile e non
soggettivo. Le condizioni perché sia riconoscibile la forza maggiore sono
che: - l'evento impeditivo sia oggettivo e non prevedibile e tale da non
poter essere evitato; - il termine sia ancora pendente per poter dimostrare
all'Amministrazione finanziaria il possesso dei requisiti richiesti dalla
legge, come nel caso del trasferimento della residenza nel luogo dove si è
acquistata la casa per l'abitazione principale; - l'acquisto non sia
intervenuto dopo il verificarsi dell'evento causativo di forza maggiore.
Le
agevolazioni prima casa per forze dell'ordine e forze armate (non e'
richiesta la residenza)Il
comma 1 dell'art. 66 della L. 21 novembre 2000, n. 342, "Misure in materia
fiscale" (cosiddetto Collegato alla Finanziaria 2000) prevede che il
personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ad
ordinamento militare e quello appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile, ha diritto alle cosiddette agevolazioni
"prima casa", senza che sia richiesta la condizione della residenza nel
comune in cui è situato l'immobile e, quindi, senza che si debba dichiarare
di voler stabilire la residenza nello stesso comune entro diciotto mesi.
Pertanto, i predetti soggetti non devono soddisfare le condizioni di cui
alla lettera a) della nota II-bis) dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima,
annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Per beneficiare delle
agevolazioni fiscali di cui all’articolo 1, nota II-bis, della Tariffa,
parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 1986 n. 131, è sufficiente che
l’acquirente risieda nel territorio del comune in cui è ubicato l’immobile
che intende acquistare (o, in alternativa, che si impegni a trasferire la
propria residenza in tale comune entro 18 mesi dalla data di acquisto
dell’immobile). La legge (lettera a, del citato articolo 1) non richiede
altresì che l’acquirente risieda nell’immobile acquistato con le
agevolazioni fiscali, né che lo adibisca a propria "abitazione principale".
L'attuale normativa
in materia di agevolazioni fiscali (articolo 1, nota II-bis, della tariffa,
parte prima, allegata al Dpr 131 del 26 aprile 1986) richiede unicamente che
l'immobile acquistato costituisca "casa di abitazione" e non anche che
l'acquirente dichiari di volerlo adibire a propria "abitazione principale",
o che comunque lo abiti personalmente o con la propria famiglia .È pertanto
possibile, anche subito dopo l'acquisto agevolato, concedere l'immobile a
terzi in locazione o in comodato, senza per ciò decadere dai benefici
fruiti.
Il frazionamento
in due o più unità immobiliari dell’immobile acquistato con le agevolazioni
fiscali prima casa non è previsto dalla legge quale causa di decadenza
dalle agevolazioni prima casa.
Nell’ipotesi di
vendita entro i cinque anni dall’acquisto di immobile acquistato con
i benefici prima casa e realizzazione in appalto della nuova abitazione,
l’amministrazione finanziaria ha precisato che entro un anno dalla vendita
non è sufficiente iniziare i lavori di costruzione ma occorre quantomeno
realizzare il rustico (muri portanti più copertura, risoluzione 44/E del
16 marzo 2004). In caso di mancata realizzazione del rustico entro un anno,
si decade anche dalle agevolazioni sul primo acquisto e sono dovute le
imposte ordinarie oltre a una sanzione pari al 30% della differenza e gli
interessi di cui all’articolo 55, comma 4 del Dpr 131/86.Una perizia quale
quella suggerita dal notaio potrebbe servire (anche se non è a stretto
rigore necessaria) a comprovare l’effettuazione del rustico entro l’anno.
Per poter beneficiare
delle agevolazioni fiscali "prima casa", la legge (lettera c, della nota
II-bis all'articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26 aprile
1986, n. 131) richiede che l'acquirente non sia titolare, neppure per quote,
anche in regime di comunione legale con il proprio coniuge, di altra casa di
abitazione su tutto il territorio nazionale già acquistata con le
agevolazioni fiscali "prima casa". L’acquirente, inoltre, non deve essere
titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, di altra casa di
abitazione sita nello stesso Comune in cui si trova l’immobile che si
intende acquistare con le agevolazioni(lettera b, della nota II-bis
all'articolo 1, della Tariffa citata). Di conseguenza, se il compagno della
lettrice vuole beneficiare ancora delle agevolazioni fiscali con riguardo
alla casa dei genitori (sia per quanto riguarda l’atto di compravendita, che
per quanto riguarda l’atto di mutuo), deve prima cedere (con un atto di
compravendita o con una donazione) alla lettrice la propria quota sulla casa
già acquistata con le agevolazioni fiscali. Per acquistare questa quota di
immobile, lil contribuente può beneficiare delle agevolazioni fiscali, sia
che acquisti la quota mediante atto di compravendita, sia che l’acquisti per
donazione. Infatti, qualora il titolare di una quota di immobile già
acquistato con i benefici fiscali proceda all’acquisto di un’ulteriore quota
dello stesso immobile, può giovarsi nuovamente delle agevolazioni fiscali,
purché sussistano le altre condizioni richieste ai fini delle agevolazioni
fiscali "prima casa", sopra elencate.
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