Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com
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1.Deduzione abitazione principale
Art. 10, comma 3-bis), TUIR - Deduzione della rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Scadenza: nessuna (a regime) – Beneficiari (persone fisiche) – Tipo agevolazione (deduzione)
2.Deduzione spese ristrutturazione
Art. 1 della Legge n. 449/97; ultima proroga ex art. 2, commi 10-11, della L. n.191/2009 Detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo ristrutturazione edilizia ed altri interventi previsti dall'art. 1della L. n. 449 del 1997) scadenza 31/12/2012 - Tipo agevolazione (detrazione)
3.Deduzione 15% canone di locazione
Art. 37, comma 4-bis, TUIR - Deduzione forfetaria canoni di locazione, Scadenza: nessuna (a regime) – Beneficiari (proprietari di immobili) - Tipo agevolazione (riduzione dell’imponibile)
4.Detrazione Interessi passivi acquisto prima casa
Art. 15, comma 1, lett. b) e comma 1-ter TUIR - Detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale Scadenza: nessuna (a regime) – Beneficiari (persone fisiche) - Tipo agevolazione (detrazione)
5.Detrazione compensi intermediari acquisto abitazione (tecnocasa etc..)
Art. 15, comma 1, lett. b-bis) TUIR, Detrazione su compensi pagati agli intermediari per l'acquisto dell'abitazione
Principale Scadenza: nessuna (a regime) – Beneficiari (persone fisiche) - Tipo agevolazione (detrazione)
6.Detrazione 55% interventi energetici edifici
Art. 1 , commi 344 - 347 della Legge n. 297/06 da ultimo prorogato dall'art. 1, comma 48 della legge 220/2010 (legge di stabilità) Detrazione del 55% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti. scadenza 31/12/2011– Beneficiari (persone fisiche) - Tipo agevolazione (detrazione)
7.Detrazione canoni di locazione prima casa (decorrenza 1/1/2008)
Art. 16, commi 01, 1, 1-bis, 1-ter e 1-sexies, TUIR, Detrazione per canoni di locazione dell'abitazione principale, a)Articolo 16 comma 01 T.U.I.R. Contratti di locazione di unità abitative adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n.431, 300,00 euro se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; 150,00 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro.
b)Articolo 16 comma 1 T.U.I.R. Contratti di locazione di unità abitative adibite ad abitazione principale a norma degli articoli 2 comma 3 e articolo 4 commi 2 e 3 della legge 9 dicembre 1998 n.431 (in regime convenzionale) 495,80 euro se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro.
c)Articolo 16 comma 1 bis T.U.I.R. Contratti di lavoratori dipendenti trasferiti per motivi di lavoro 991,60 euro se il reddito complessivo non supera euro 15493,71;
495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15493,72 euro e 30987,41 euro.
La detrazione spetta solo per i primi tre anni
La detrazione è prevista solo per coloro:
- che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o uno di quelli limitrofo nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione ;
- sono titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza; detto comune deve trovarsi a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione di provenienza
d) Articolo 16 comma 1 ter T.U.I.R. Contratti di giovani di età compresa fra i 20 e 30 anni. 991,60 euro se il reddito complessivo non supera euro 15493,71;
La detrazione spetta solo per i primi tre anni e l’abitazione deve essere diversa da quella dei genitori o di colo ro cui sono affidati.
La detrazione non spetta se il contratto è stato stipulato prima del 2007.
Il Decreto dispone che, per l’anno d’imposta 2008, la detrazione per canoni di locazione è riconosciuta, su richiesta del contribuente, a seguito di presentazione al datore di lavoro di una dichiarazione contenente gli estremi di registrazione del contratto di affitto, i requisiti relativi alla tipologia e all’ammontare del reddito, nonché il periodo per il quale l’immobile, oggetto della locazione, è adibito ad abitazione principale. Inoltre la dichiarazione deve attestare l’assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di cui agli articoli 49 (redditi da lavoro dipendente) e 50 (redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente) del T.U.I.R.
Il sostituto d’imposta applica la detrazione in fase di conguaglio fiscale. Nel caso in cui la detrazione fosse superiore, lo stesso sostituto provvederà a indicare nel CUD l’importo non attribuito per consentire al contribuente di poterlo recuperare nella dichiarazione dei redditi.
Divieto di cumulo delle detrazioni
Ai sensi dell’art. 16, comma 1-quater, del T.U.I.R., il contribuente può fruire soltanto di una delle quattro detrazioni previste, risultando espressamente precluso il relativo cumulo.
Può tuttavia scegliere liberamente di applicare, tra le detrazioni per le quali sussistano i relativi presupposti, quella più favorevole.
E’ possibile cumulare “parti” di detrazioni diverse, applicabili in relazione a periodi dell’anno non coincidenti. La somma dei giorni di spettanza delle diverse detrazioni non può essere superiore a 365.
Scadenza: nessuna (a regime) – Beneficiari (persone fisiche) - Tipo agevolazione (detrazione)
8.Riduzione del redito imponibile contratti a canone concordato
Art. 8 della Legge n. 431/98 - Ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile che deriva al proprietario
dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'art. 2 (contratti a canone concordato), ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 (studenti universitari) noncè del comma 3 dell'art. 1(contratti di locazione stipulati
dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio). Scadenza: nessuna (a regime) – Beneficiari (proprietari di case che fittano a canone concordato) - Tipo agevolazione (riduzione dell’imponibile)
9.Detrazione restauro e ristrutturazione effettuate da cooperative
Art. 9, comma 2, della Legge n. 448/01; ultima proroga ex art. 2, commi 10-11, della L. n.191/2009 - Detrazione per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile scadenza 31/12/2012– Beneficiari (persone fisiche) - Tipo agevolazione (detrazione)
10.Esenzione redditi fondiari inferiori a 500,00€
Art. 11, comma 2-bis, TUIR, Esenzione per redditi fondiari Scadenza: nessuna (a regime) – Beneficiari (Titolari di redditi fondiari inferiori a 500 euro) - Tipo agevolazione (esenzione)
11.Applicazione di un valore minore di estimo per immobili di interesse storico o artistico
Art. 11, comma 2, della Legge n. 413/91, Il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato Scadenza: nessuna (a regime) – Beneficiari (Proprietari di immobili) - Tipo agevolazione (Applicazione di un valore minore)
12.Detrazione interessi su mutui ipotecari diversi dall’acquisto prima casa fino al 31/12/1992
Art. 3, comma 7, del D.L. n. 330 del 94, convertito dalla legge n. 473 del 94, Detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione diversa da quella principale, scadenza : spettante per mutui contratti entro il 31/12/1992– Beneficiari (persone fisiche) - Tipo agevolazione (detrazione)