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Adempimenti fiscali  periodici
Ultimo aggiornamento 20/12/2014
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISID DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

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Indice: 1.L'attestazione del commercialista, 2. Vidimazione dei registri contabili, 3.La fatturazione , 4. La registrazione nei registri contabili, 5. La contabilità con sistemi meccanografici, 6.Semplificazioni, 7.Le fatture acquisti tardive, 8.Il Registratore di Cassa

1.L'attestazione del commercialista

Quando si affida la tenuta della propria contabilità ad un commercialista e' necessario farsi rilasciare un'attestazione in cui il professionista elenchi le scritture contabili in suo possesso, che deve essere esibita contestualmente alla richiesta degli organi verificatori, la mancata esibizione e' sanzionata.  L'art. 52, comma 1  del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che nella ipotesi in cui il contribuente dichiari "che le scritture contabili o alcune di esse si trovino presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recanti la specificazione delle scritture in loro possesso" e la mancata esibizione dell' attestazione importa l'applicazione della sanzione di cui al comma 5 della stessa norma. L'esibizione deve essere contestuale con la richiesta dell'organo investigatore Commissione Tributaria centrale Sezione 10 Sentenza 11.02.1998, n. 599

2. Vidimazione dei registri contabili

L'articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, ha soppresso l'obbligo di bollatura del libro giornale, del libro inventari e degli altri registri previsti dalle norme tributarie, restano esclusi da questa disposizione i libri sociali previsti dall'articolo 2421 del Codice civile, rimane l'obbligo di apporre le marche da bollo su libro giornale ed inventari, Nel caso dei registri Iva e di eventuali altri registri fiscali, l'unico obbligo ancora rimasto è quello della numerazione delle pagine, mentre non è dovuta alcuna imposta (marche da bollo...).L'imposta da bolla è ufficialmente aumentata il 26 giugno 2013, con l'entrata in vigore della legge 71/13 di conversione del Decreto legge del 26 aprile 2013 n . 43 Gli importi fissati a 1,81 euro e 14,62 euro crescono, rispettivamente, fino a 2 euro e 16 euro. L'aumento è pari al 10%.

Negli anni precedenti l'aumento dell'imposta di bollo aumentò da 10,33 euro a 11 euro vale in tutti i casi in cui doveva essere applicato il bollo di 10,33 euro. L'aumento del bollo di 10,33 euro, che è passato a 11 euro, con effetto dal 1° agosto 2004 (legge del 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, pubblicata nel supplemento ordinario 136/L alla "Gazzetta ufficiale" 178 del 31 luglio 2004, entrata in vigore il 1° agosto 2004). Con riferimento alla numerazione dei libri prescritti dal primo comma dell'articolo 2214 del Codice civile, cioè del libro giornale e del libro degli inventari, la legge 18 ottobre 2001, n. 383, ha disposto la maggiorazione dell'imposta di bollo da 10,33 euro, a 20,66 euro (dal 1° agosto 2004, da 11 euro a 22 euro, dal 26/06/2013 da 16 a 32 euro), per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine. La maggiorazione dell'imposta di bollo riguarda, di norma, gli imprenditori individuali e le società di persone, esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa di 51,65 euro. Al riguardo, nella relazione alla legge 383/2001 si legge che "la riduzione di gettito dovuta al mancato pagamento della tassa sulle concessioni governative in occasione della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari viene compensata dall'aumento dell'imposta di bollo". L'aumento dell'imposta di bollo non riguarda però i soggetti che, per la numerazione del libro inventari e del libro giornale, pagano in modo forfetario la tassa sulle concessioni governative, cioè le società di capitali, ex soggetti Irpeg, che dal 2004 sono soggetti all'imposta sul reddito delle società (Ires), che versano annualmente la tassa di concessione governativa nella misura forfetaria di 309,87 euro, a prescindere dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; questa misura è elevata a 516,46 euro, qualora, alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento, l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione superi l'importo di 516.456,90 euro. L'imposta di bollo, dovuta per la formalità di numerazione, va pagata prima che il registro sia posto in uso, cioè prima di effettuare le annotazioni sul registro. L'imposta di bollo, che per le società che versano la tassa di concessione governativa nella misura forfettaria di 309,87 euro è di 11 euro, è assolta mediante marche o bollo a punzone o con il versamento da fare con il modello F23, usando il codice tributo 458T denominato "imposta di bollo su libri e registri". In quest'ultimo caso gli estremi della relativa ricevuta di pagamento devono essere riportati sulla prima pagina di ciascun libro o registro si ricorda che L'imposta di bollo, dovuta per la formalità di numerazione, va assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina.

La numerazione delle scritture contabili, Le circolari n. 3407 /C e n. 3450/C, del Ministero dell'industria quest'ultima del 16 novembre 1998, hanno chiarito come la progressività numerica delle pagine del libro giornale e del libro degli inventari non possa essere illimitata, bensì annuale. Deve, quindi, essere seguito il principio della progressività entro ciascun anno al fine di evitare che possano essere indicati sulle singole pagine numeri eccessivamente elevati nell'arco dell'intera vita dell'impresa.Per cui la numerazione avviene indicando il numero della pagina e l'anno es. pagina 1/2006.

3.La fatturazione

La fatturazione e' obbligatoria, la fattura deve essere sempre emessa nei confronti dei soggetti iva, mentre verso i privati, la fattura va emessa, se non si e' obbligati ad emettere scontrino o ricevuta fiscale (locali aperti al pubblico), in quest'ultimo caso la fattura va emessa a richiesta e sulla stessa vanno annotati gli estremi dello scontrino o della ricevuta fiscale, per tale categoria di Commercio al minuto ed attività assimilate (art. 22 Dpr 633/1972 modificato ex art. 3 comma 6 legge 7/2000) l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente entro il momento di effettuazione dell'operazione, ma gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa sono obbligati a richiederla. Quando si e' obbligati ad emettere fattura? l'art.6 del D.p.r. n.633/72, quali sono i momenti impositivi, in linea generale, per la cessione di beni, la consegna, e per la prestazione di servizi e i professionisti, il pagamento. Devono emettere fattura anche coloro, che non applicano l'iva, per operazioni esenti e non imponibili,  in merito si consulti l'art. 21 commi 1 e 6 DPR 633/1972, Sono escluse dall'obbligo della fattura le operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta (ad esempio poste in essere tra due privati); commercio di libri, giornali e periodici, di generi di monopolio, relative a spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici, vendita al pubblico di documenti da viaggio, ed eventualmente anche le operazioni esenti a condizione che sia espressamente richiesto l'esonero dall'obbligo di fatturazione (e registrazione).

Gli elementi obbligatori della fattura (art. 21 commi 2, 3 e 6 DPR 633/1972).

La fattura, emessa in duplice esemplare, deve contenere a pena di validità le seguenti indicazioni:

1) data e numero progressivo con indicazione dell'anno es. 01/2014 - 02/2014; A decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell'attività stessa, Risoluzione n° 1/E del 10 gennaio 2013  Attenzione è una facoltà non un obbligo

2) il numero di partita Iva dell'emittente (è facoltativa l'indicazione in fattura della partita Iva degli acquirenti dei beni e dei committenti dei servizi, ma e' consigliabile inserirla, in quanto la partita iva evita qualsiasi possibilità di errore di identificazione). Per le operazioni intracomunitarie anche il numero di identificazione attribuito dallo Stato estero al soggetto acquirente (cfr. art. 46 L. 427/1993);

3) il riferimento ad entrambi i soggetti tra cui è effettuata l'operazione: ditta, ragione sociale, denominazione (rispettivamente per le imprese individuali, le società di persone e di capitali). Per gli esercenti arti e professioni nome e cognome;

4) la residenza o il domicilio di entrambi i soggetti tra cui è effettuata l'operazione. Per i non residenti l'ubicazione della stabile organizzazione.

Il codice civile prevede altresì:

a) per le società (cfr. art. 2250 cod. civ.) l'obbligo di indicare nei loro atti e corrispondenza e quindi anche nelle fatture emesse:

- la sede sociale;

- il registro delle imprese presso cui sono iscritte e il relativo numero di iscrizione;

- solo per le società di capitali, il capitale sociale nella misura effettivamente versata e quale risulta dall'ultimo bilancio;

- dopo lo scioglimento, indicazione dello stato di liquidazione;

b) per le imprese individuali si veda invece l'articolo 2199 cod. civ.che obbliga l'indicazione del numero di iscrizione al pubblico registro delle imprese.

5) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione. Se la fattura comprende più beni o servizi soggetti ad aliquote diverse, per ciascuno di essi va indicata distintamente la natura, qualità e quantità.

6) corrispettivi ed altri dati necessari per determinare la base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15 n. 2 DPR 633/1972. Se la fattura comprende più beni o servizi soggetti ad aliquote diverse, per ciascuno di essi vanno indicati distintamente i corrispettivi e gli altri dati necessari.

7) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

8) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori. Se la fattura comprende più beni o servizi soggetti ad aliquote diverse, per essi va indicata distintamente ciascuna aliquota ed il relativo ammontare dell'imposta.

1) Per le operazioni non imponibili od esenti, occorre l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma.

2) Per le fatture differite occorre indicare data e numero del documento di trasporto o di altro documento.

3) Per le cessioni ad esportatori abituali bisogna indicare gli estremi della dichiarazione d'intento (cfr. art. 1 comma 1 lett. c) DL 746/1983 CFF 992).

4) Per le cessioni di confezioni contenenti più beni soggetti alla stessa o ad aliquote diverse, previo deposito aggiornato all'Ufficio Iva dei prospetti con la descrizione analitica dei tipi di confezioni e le diverse aliquote Iva ed invio degli stessi alla guardia di finanza ed ai clienti, è sufficiente indicare in fattura:

- il tipo di confezione, senza elencare i singoli beni;

- il prezzo complessivo;

- gli importi imponibili alle diverse aliquote e le imposte relative,

- gli estremi della CM 24 marzo 1992, n. 19/440105).

5) Se le fatture (note, quietanze, parcelle, ecc.) sono soggette ad Iva, l'imposta di bollo non è mai dovuta. Al contrario è dovuta l'imposta di bollo Ris. n. 98/E del 3 luglio 2001 Agenzia delle Entrate - se la fattura è esente o esclusa  e  l'importo complessivo riportato sul documento supera lire 150.000 pari a €77,46 per le operazioni:

- esclusa dal campo Iva;

- soggetta ad aliquota zero;

- esente ex art. 10 DPR 633/1972;

- non imponibile in quanto concernente cessioni intracomunitarie, cessioni dirette ad esportatori abituali, servizi internazionali, operazioni assimilate alle esportazioni, servizi collegati a scambi internazionali.

Autofattura (art. 17 comma 3; art. 21 comma 5 DPR 633/1972).

Se sono soggetti Iva, l'acquirente del bene o il committente del servizio devono provvedere ad emettere essi stessi la fattura in luogo del cedente o prestatore del servizio nei seguenti casi espressamente stabiliti:

a) autoconsumo, l'autofattura va emessa in un unico esemplare e va registrata solo nel registro delle fatture emesse;

b) acquisto di beni o servizi da produttori agricoli o ittici esonerati dall'obbligo di fatturazione. L'autofattura va emessa in duplice copia, di cui una inviata al cedente o prestatore del servizio;

c) acquisto di rottami, carta da macero, ecc. da raccoglitori ambulanti che svolgono la propria attività in modo professionale (cfr. art. 74 comma 8 DPR 633/1972);

d) acquisto di beni o servizi da un non residente privo di stabile organizzazione o di un rappresentante fiscale in Italia. L'autofattura va emessa in una copia e va registrata sia nel registro fatture emesse che nel registro acquisti (l'imponibile non concorre a formare il volume d'affari);

e) conferimenti dei prodotti agricoli in cooperative, consorzi e associazioni agricole (cfr. art. 34 DPR 633/1972);

f) mancato ricevimento di fattura relativa ad acquisti intracomunitari: entro il mese successivo va emessa autofattura in una sola copia indicando il numero di identificazione Iva del fornitore (art. 45 comma 5 L. 427/1993);

g) irregolare emissione di fattura per un'operazione intracomunitaria con importo inferiore al reale, l'autofattura integrativa va emessa entro 15 giorni dalla registrazione della fattura originaria;

h) in caso di mancato ricevimento della fattura entro 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione, l'acquirente del bene o committente del servizio (se agiscono nell'ambito dell'esercizio dell'impresa, arte o professione) sono obbligati ad emettere e presentare all'ufficio IVA autofattura in duplice esemplare entro il trentesimo giorno successivo. Occorre contestualmente versare la relativa imposta (cfr. art. 6 comma 8 Dlgs. 471/1997);

i) ricevimento di fattura irregolare (idem c.s.)

j) schede carburante, si tratta di una particolare ipotesi di autofattura (DM 7 giugno 1977).

Di norma la procedura dell'autofattura tende ad assicurare il pagamento dell'IVA rendendo responsabile un soggetto fiscalmente individuabile. Infatti l'Iva è corrisposta su tutto il valore del bene in occasione del successivo passaggio.

 

4. La registrazione nei registri contabili

La registrazione delle fatture emesse :la fattura deve essere  emessa entro il giorno 15 del mese successivo (per motivi tecnici è meglio entro fine mese) a quello della consegna o spedizione (art.21 comma 4 Dpr.633/72) e deve essere registrata entro il termine di emissione .Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro (art.23).la registrazione va effettuata  quindi entro 15 giorni dall'emissione, ma considerato il fatto, che ai fini dell'imposta a debito deve essere considerata nel periodo di competenza, al fine di evitare artifici contabili, la fattura emessa va registrata entro il mese di competenza e comunque entro 15 giorni dall'emissione. In caso di utilizzo di macchine elettrocontabili: entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione Art. 1 del D.M. 11 agosto 1975, 

La registrazione dei corrispettivi: L'annotazione deve essere eseguita,con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. In pratica entro il giorno successivo.(art.24) In caso di contabilità meccanografica: entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione - Risoluzione 16 febbraio 1994, n. VI-12-1644

La Registrazione delle fatture acquisto: deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.(art.25)Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese art.47 D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427. in definitiva per le fatture d'acquisto la registrazione deve avvenire  prima della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione d'imposta, quindi in caso di contabilità manuale: entro la liquidazione periodica ovvero l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta, In caso di utilizzo di macchine elettrocontabili: entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione 

art.6comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.

Liquidazione iva: entro il giorno 16 del mese succesivo al periodo di competenza, come previsto dal combinato art. 27 Dpr 633/72 e art.1 D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, La dichiarazione iva periodica: L'eliminazione di quest'obbligo è prevista dall'art. 11, comma 1, del regolamento che è intervenuto direttamente sull'art. 1 del D.P.R. n. 100/98 commi 2, 2- bis e 2- ter disponendone l'abrogazione. in virtù di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 435/2001, l'iscrizione delle liquidazioni periodiche Iva nei relativi registri non costituisce più un adempimento obbligatorio.

Registro beni ammortizzabili, la registrazione deve vvenire entro la presentazione della dichiarazione dei redditi, per i soggetto in contabilità ordinaria L' art. 12 del D.P.R. n. 435/2001 prevede, un'ulteriore semplificazione concedendo la facoltà di non tenere il registro dei beni ammortizzabili a condizione, che le annotazioni vengono effettuate sul libro giornale.

Libro giornale: le registrazioni vanno effettuate entro 60 giorni dall'effettuazione dell'operazione 

Libro Inventari: entro la presentazione della dichiarazione dei redditi.

5. La contabilità con sistemi meccanografici

In relazione alle modalità di stampa dei dati contabili sui registri, importanti modifiche alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 4, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 (33) sono state disposte dall'art. 3 della L. 21 novembre 2000, n. 342.

Situazione ante modifica

Anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 342/2000 in caso di verifica i registri tenuti con sistemi meccanografici erano considerati regolari nel caso in cui:

- i dati contabili erano memorizzati entro i termini ordinari di legge (60 giorni);
- i dati contabili erano stampati entro la chiusura dell'esercizio per la stampa.

Situazione post modifica

Allo stato attuale la tenuta di qualsiasi registro contabile mediante sistemi meccanografici è considerata regolare, anche se non trascritta su supporto cartaceo nel termine dei 60 giorni previsti, a condizione che :

- i dati contabili siano stampati entro la scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta cui i dati
contabili si riferiscono;
- in caso di ispezioni e controlli da parte degli organi competenti sia possibile stampare su supporti cartacei i dati memorizzati relativi all'esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi.

Si ricorda che la tenuta di qualsiasi registro contabile deve essere in ogni caso effettuata mediante la stampa degli stessi anche nel caso di riproduzione sotto forma di immagini e archiviazione su supporti elettronici.

In definitiva la stampa dei registri per la contabilità meccanizzata deve avvenire entro la data di presentazione della dichiarazione, per i professionisti entro il 31 ottobre dell'anno successivo, termine per l'invio telematico.

 

6.Semplificazioni

Il decreto sulle semplificazioni fiscali (Dpr 7 dicembre 2001, n. 435) concede la facoltà di non tenere i registri Iva quando le annotazioni risultano effettuate sul libro giornale o sul registro cronologico e sono eseguite nei termini delle annotazioni Iva.
In particolare la possibilità di non tenere il registro dei beni ammortizzabili e i registri previsti dalla normativa Iva, ossia il registro delle fatture, il registro degli acquisti e quello dei corrispettivi è subordinata alle seguenti condizioni: - la registrazione nel libro giornale dei dati contabili previsti dalla disciplina dell'Iva deve essere effettuata nei termini da quest'ultima stabiliti;
- a richiesta dell'amministrazione finanziaria, devono essere forniti i dati previsti dalla disciplina Iva in forma aggregata, organizzati secondo gli stessi criteri ivi individuati. Il contribuente per evadere le richieste dell'amministrazione, dovrà attivarsi, anche secondo modalità non prestabilite dalla norma, per adeguare le scritture contabili in modo da fornire i dati aggregati secondo i criteri già previsti dalle norme relative ai registri Iva. Un ulteriore semplificazione per il registro dei corrispettivi e' stata operata con la soppressione dell'obbligo di allegare al registro lo scontrino di chiusura.

7.Le fatture acquisti tardive

L'articolo 19 del Dpr 633/72 prevede che questo sorge quando l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato entro il termine della dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Per ui una fattura del 2006 uo' essere registrata entro il 31/12/2008.

8.Il Registratore di Cassa

L'art. 11, D.M. 23.3.1983 precisa che l'utente deve -in casi di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali- richiedere tempestivamente l'intervento della ditta tenuta alla manutenzione e annotare data e ora della richiesta sul libretto di dotazione dell'apparecchio. Fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza, in luogo del rilascio dello scontrino fiscale, l'utente deve poi annotare distintamente, su apposito registro, con riepilogo giornaliero, i corrispettivi relativi a ciascuna operazione. Per cui e' necessario munirsi preventivamente del registro di mancato funzionamento.

 

 

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