Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com
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Indice:1.La comunicazione annuale dati Iva, 2.La Dichiarazione Iva, 3.La dichiarazione dei redditi,modello Unico, 4.La dichiarazione ici
1.La Comunicazione annuale Dati Iva
L'art. 9 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, nell'aggiungere l'art. 8-bis al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ha istituito (con effetto dall'anno 2002) un nuovo adempimento tributario. Si tratta della presentazione di una "comunicazione annuale dati Iva",
I termini di presentazione della comunicazione che scadono di sabato sono prorogati direttamente al primo giorno feriale successivo.La presentazione della comunicazione deve essere presentata entro fine febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di competenza .
Infine, è appena il caso di rimarcare che per la mancata presentazione della comunicazione annuale o per l'invio della stessa con dati incompleti o non veritieri si applica la (sola) sanzione amministrativa tributaria prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e sue modificazioni (sanzione da euro 258 ad euro 2.065). Non va poi trascurata la puntualizzazione secondo la quale la natura non dichiarativa della comunicazione annuale dati Iva comporta l'inapplicabilità delle disposizioni stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e sue modificazioni, in materia di ravvedimento operoso nel caso di violazione degli obblighi di dichiarazione (Agenzia delle Entrate, circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002. E quindi, conclude la medesima Agenzia delle Entrate, non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione dati Iva già presentata, eventuali errori nella compilazione devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale.
La comunicazione dati Iva deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art.3 commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 entro il mese di febbraio di ciascun anno.La comunicazione non ha la natura e gli effetti della dichiarazione annuale Iva ma quelli, giuridicamente più semplici, di comunicazione dei dati e notizie. Essa non è, pertanto, manifestazione di scienza e/o di volontà ma di conoscenza.
Le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento (anno per il quale deve essere presentata la comunicazione) un volume di affari inferiore o uguale a 25.822,84 euro (lire cinquantamilioni) sono esonerate, lo stesso tutti i contribuenti, che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti.
2. LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
In via generale và
presentata congiuntamente a unico,La dichiarazione annuale Iva deve essere
presentata da tutti coloro che esercitano un'attività d'impresa o
professionale, titolari di una partita Iva. Dal 2010 sarà possibile
presentarla disgiuntamente in sostituzione della comunicazione annuale dati iva
da effettuarsi entro il 28 febbraio, tale opzione e' conveniente per chi ha
urgenza di compensare l'iva a credito.
L'obbligo permane anche per i contribuenti che non hanno effettuato
operazioni imponibili nel corso dell'anno.
Devono presentarla in via autonoma e non in forma unificata:
- le società di capitali e gli enti
soggetti all'Irpeg con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione
dell'Iva di gruppo ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n.633/1972, anche per
periodi inferiori all'anno;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni
sostanziali soggettive tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale
il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati,
eccetera, che abbiano partecipato durante l'anno alla procedura della
liquidazione dell'Iva di gruppo;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da
questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di
liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d'imposta fino ala chiusura
delle rispettive procedure concorsuali;
- i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto
a presentare la dichiarazione Iva per loro conto;
- i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter
del D.P.R. n. 633/1972;
- particolari soggetti (ad esempio, i venditori "porta a porta"
qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata in
quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione
della dichiarazione dei redditi e dell'Irap;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni
sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e
la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno , tenuti a
presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito
della operazione intervenuta (fusione, scissione, eccetera).
Modalità di presentazione
In base al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione Iva deve essere presentata in via telematica. il termine di presentazione e' il 31 luglio in forma cartacea e quello di trasmissione telematica i 31 ottobre