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Quando si vende un
azienda l’accertamento dell’agenzia delle entrate è assicurato, vi consiglio di
farvi fare una perizia da un commercialista che ne accerti il valore,
possibilmente da un professionista esterno non dal vostro commercialista che vi
cura la contabilità.
Meglio ancora se vi
fate seguire da un esperto di contenzioso tributario.
Gli accertamenti che
riceverete saranno due uno ai fini dell’imposta di registro e l’altro ai fini
delle imposte dirette.
La trappola dove sta?
Semplice!!! l’accertamento ai fini
dell’imposta di registro che di regola è sempre di piccolo importo veniva
regolarmente pagato e poi quando arrivava quello grosso si faceva ricorso
perdendolo, perché se non si era fatta opposizione a quello del’ registro nulla
si poteva più fare.
Per anni con
la
sentenza n. 4117 del 2002 della Corte di
Cassazione è stata
partorita la tesi dell’automatismo tra valore e prezzo, cosa significa questo,
che il valore accertato ai fini dell’imposta di registro veniva automaticamente
esteso ai fini delle imposte dirette.
Quasi tutti i giudici
tributari si erano uniformati a questa sentenza assurda, con la quale si
sostiene che nonostante
l’art. 54 del T.U.I.R. (ora art. 86) non
presenti specifici criteri per la determinazione della plusvalenza in ordine
alla nozione di avviamento, per la determinazione del valore della plusvalenza
si fa riferimento all’accertamento ai
fini dell’imposta di registro
Tale sentenza non è
condivisibile perché il prezzo della cessione
aziendale non può essere desunta dall’ammontare assunto ai fini dell’imposta di
registro (art.51
Dpr 131/86) , perché ai fini dell’imposta di registro (l’art.
86, comma 2) si tassa il
valore, mentre i fini delle imposte dirette si tassa la plusvalenza.
Successivamente, con la
sentenza della
Corte di Cassazione n. 24054 del 2014, è
stata assunta una posizione decisamente
diversa da quella precedentemente descritta
Nella sentenza si legge
che, con riferimento ai redditi d’impresa, “in base al non equivoco significato
del termine ‘corrispettivo’, occorre avere riguardo alla differenza tra
Quindi con chiara e
univoca interpretazione viene meno, in questa sentenza, il concetto di unicità
dell’accertamento tributario, passaggio chiave per dimostrare e sostenere
l’automatismo della equipollenza tra valore e prezzo nei due diversi comparti
impositivi delle imposte dirette e delle imposte indirette.
Viste le due diverse posizioni il legislatore con Il Decreto
internazionalizzazione delle imprese, in particolare
con
l’art.
5,
D.Lgs.
n. 147/2015
producendo una norma di interpretazione autentica, intervenuta dopo che migliaia
di cittadini italiani sono stati massacrati dalle tasse,
ha stabilito che per le cessioni di
immobili e aziende , l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile
soltanto sulla base del
Quindi di fatto è
stato eliminato per legge l’assunto che il valore accertato ai fini dell’imposta
di registro sia lo stesso ai fini delle imposte sui redditi.
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