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ACCERTAMENTO ANALITICO INDUTTIVO SULLE
PERCENTUALI DI RICARICO
Ultimo aggiornamento
12/12/2015
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EFFETTUIAMO RICORSI IN TUTTA ITALIA
Il fisco , consapevole che gli
studi di settore, non costituiscono da soli una valida prova di evasione, si
è inventato l'accertamento analitico induttivo sulle percentuali di
ricarico.
La parola analitico, significa che oltre alle presunzioni (induttivo), sia
necessaria una verifica in più (l'inventario delle merci)
In tema di rettifica della dichiarazione Iva, la determinazione in via
presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce
venduta, in sede di accertamento analitico-induttivo, deve avvenire
adottando un criterio che sia: (1) coerente con la natura e le
caratteristiche dei beni presi in esame; (2) applicato a un campione di beni
scelti in modo appropriato; (3) fondato su una media aritmetica o ponderale,
scelta in base alla composizione del campione di beni; tale modalità di
determinazione della reale percentuale di ricarico prescinde del tutto dalla
circostanza
che la contabilità dell’imprenditore risulti formalmente regolare (Cass. n.
3197/2013). Cassazione – sentenza n.
23044 – 14 ottobre 2015 – 11 novembre 2015
Nel caso in cui l'ufficio ricorra
all'accertamento analitico induttivo, l’ufficio non può rideterminare il
ricarico senza aver fatto l’inventario di magazzino, ossia senza aver
materialmente verificato al consistenza di magazzino dichiarata.
È illegittima la presunzione di ricavi basata su una percentuale di ricarico
desunta dalle medie di settore, maggiore rispetto a quella applicata
dall’azienda, quando la determinazione dell’Ufficio sia fondata solamente su
alcuni articoli commercializzati, anziché sull’inventario generale delle
merci, e quando il calcolo venga effettuato col sistema della media semplice
anziché con quello della media ponderale. Un siffatto calcolo, infatti, non
è idoneo a rappresentare in maniera puntuale e veritiera i ricavi
dell’azienda e risulta, dunque, inadatto a supportare una rettifica fiscale
eseguita col metodo analitico-induttivo.
Corte di Cassazione 21464/15 depositata il
04/11/2015
L’Amministrazione
Finanziaria può attraverso la determinazione delle percentuali di ricarico
ricostruire gli effettivi margini di guadagno applicati dai contribuenti
sulle merci vendute,
ma la scelta del criterio di determinazione
della percentuale di ricarico deve rispondere a canoni di coerenza logica e
congruità, essendo consentito il ricorso al criterio della media
aritmetica semplice, in luogo della media
ponderata, soltanto quando risulti l’omogeneità della merce e non quando fra
i vari tipi di merce esista una notevole differenza di valore e quelle più
vendute presentino una percentuale di ricarico molto inferiore a quella
risultante dal ricarico medio.
Dopo aver
ripercorso le regole tecniche che gli operatori dell’Amministrazione
Finanziaria sono chiamati a seguire nella determinazione di tali
percentuali, distinguendo la percentuale media semplice da quella ponderata,
ciò premesso, per i beni disomogenei
l'ufficio deve applicare la media ponderata, limitando la media aritmetica
semplice ai beni omogenei.
Per intenderci in un supermercato
o in un negozio di alimentari, dove si vendono beni con percentuali di
ricarico diverse, per tipologia di beni, l'ufficio non può utilizzare la
media aritmetica semplice. In tal senso
Cassazione Sent n. 673 del 16
gennaio 2015 e e sent. 4312 del 4 marzo 2015.
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