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Dlsg 26/10/1995, n. 5504
Ai sensi del D.Lgs. n
374 del 08/11/1990, la procedura di accertamento muove dalla presentazione delle
merci tramite una dichiarazione doganale.
Le accise gravando su alcuni consumi voluttuari (quali tabacco, vino, birra,
ecc.), le disposizioni dettate dalle direttive comunitarie di armonizzazione
sono state definitivamente recepite nel nostro ordinamento, dopo una serie di
Decreti legge non convertiti36, con il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 29 ottobre 1993, n. 427. Il
Decreto in esame ha istituito le seguente accise armonizzate:
1. l’accisa sui
tabacchi lavorati,
2. l’accisa sugli oli
minerali (ora prodotti energetici),
3. l’accisa sul gas
metano,
4. l’accisa sull’alcol
e sulle bevande alcoliche.
Lo stesso Decreto
ha poi confermato l’applicazione dell’accisa sui sacchetti di plastica (D.L. 9
settembre 1988, n. 397, convertito nella Legge 9 novembre 1988, n. 475, ora
abrogato) e quella sui fiammiferi (R.D. 11 marzo 1923, n. 560), ha istituito un
contributo di riciclaggio sul polietilene vergine (art. 29-bis
del D.L. n.
331/1993, ora abrogato), un’imposta di consumo sui bitumi di petrolio e una
distinta imposta sugli oli lubrificanti (art. 30 D.Lgs. n. 331/1993).
Nel contempo l’art. 35
del D.L. n. 331/1993 ha soppresso l’imposta di fabbricazione sullo zucchero,
l’imposta di fabbricazione sul glucosio, maltosio ed analoghe materie
zuccherine, l’imposta di fabbricazione sugli oli di semi, l’imposta di
fabbricazione sulla margarina, l’imposta di fabbricazione
sulle armi da sparo
e sulle munizioni, l’imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao, sulle
pellicole e bucce di cacao, l’imposta di consumo sul caffè, l’imposta di
fabbricazione sugli apparecchi di accensione etc.
Prescrizione del diritto all'imposta
L'art. 15 del D.Lgs.
n. 504/1995, novellato dal D.Lgs. n. 48/2010, nel ribadire la regola secondo cui
il credito d'imposta si prescrive in cinque anni (in caso di comportamenti
omissivi, detto termine decorre dalla scoperta del fatto illecito), precisa che
il credito dell'Amministrazione relativo all'accisa sui tabacchi lavorati si
prescrive invece in dieci anni. Che cosa s’intende per comportamenti omissivi?
La gravità e l’eccezionalità delle
conseguenze che il Legislatore collega alle omissioni di cui trattasi, e cioè di
non fare decorrere la prescrizione, trovano giustificazione solo in presenza di
comportamenti omissivi deliberatamente volti ad
ostacolare l’azione
accertativa dell’Amministrazione.
La circolare del 4 novembre 1999,
n. 214 del Dipartimento delle Dogane del Ministero delle Finanze - emanata al
fine di regolare ed organizzare l'attività di controllo nel settore della
commercializzazione dell'olio combustibile per uso industriale, in applicazione
delle norme modificative del regime delle accise di cui alla legge 23 dicembre
1998, n. 448 e della introduzione, con d.p.c.m. 1 gennaio 1999, di aliquote
d'imposta differenziate secondo il tipo d'uso cui sono destinati gli oli
minerali - rientra tra le circolari applicative e va tenuta distinta dalle
circolari interpretative, le quali esprimono unicamente un parere
dell'amministrazione non vincolante per il contribuente. La violazione delle
relative prescrizioni rileva esclusivamente come elemento indiziario di supporto
al convincimento del giudice di merito in ordine alla prova del diverso uso
finale del prodotto ceduto (per
riscaldamento anziché per uso industriale)
e, pertanto, non può integrare
"ex se" la condotta omissiva prevista dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. 26
ottobre 1995, n. 504 (T.U. sulle accise) per il
differimento del "dies a quo"
di decorrenza del termine prescrizionale alla data della scoperta dell'illecito,
dovendo comunque farsi riferimento a violazioni di obblighi di condotta posti da
uno specifico parametro normativo, quale quello del principio di collaborazione
e buona fede che deve improntare i rapporti tra contribuente e fisco di cui
all'art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212. (Rigetta, Comm. Trib.
Reg. Bologna, 15/12/2008)
Cass. civ. Sez. V, 11-12-2013,
n. 27670 (rv. 629495).
In tema di recupero delle accise
sugli olii minerali, la riduzione a cinque anni, operata dall'art. 15, comma
primo, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, dell'originario termine
prescrizionale di durata trentennale sancito dall'art. 19, comma terzo, del
r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334 (abrogato dall'art. 68, comma primo, lett. g)
del suddetto d.lgs.), si applica, in conformità ai principi di affidamento,
ragionevolezza ed effettività della tutela riconosciuti dalla Costituzione, dal
diritto comunitario e da quello internazionale, soltanto ai diritti sorti
successivamente al 15 dicembre 1995, data di entrata in vigore della menzionata
disposizione. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che,
sul duplice presupposto dell'avvenuta commissione di condotte illecite, ex art.
23 del r.d.l. n. 334 del 1939, per le quali era stata pronunciata sentenza
penale irrevocabile di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, e
della irretroattività della disciplina di cui all'art. 15 del richiamato d.lgs.
n. 504 del 1995, aveva fatto applicazione del termine di prescrizione
trentennale sancito dall'art. 19, comma terzo, del suddetto regio decreto).
(Rigetta, Comm. Trib. Reg. Torino, 28/04/2009)
Cass. civ. Sez. V, 19-04-2013, n. 9590
(rv. 626389).
Il diritto di credito dell'Amministrazione finanziaria in relazione a tributi e sanzioni, quando sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, anche se per esso la legge preveda specificamente un termine più breve, perché, determinando il giudicato una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto tributario in contestazione, trova applicazione la disciplina dell'"actio iudicati" dettata dall'art. 2953 cod. civ. (Fattispecie relativa a crediti derivanti da fatto illecito del contribuente in materia di imposte sulla fabbricazione degli oli minerali). (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Torino, 24/04/2008) Cass. civ. Sez. V, 13-07-2012, n. 11941 (rv. 623336)
.
L'amministrazione finanziaria non
può pretendere un diritto di credito nei confronti di una contribuente
sollevando eccezioni pregiudiziali già passate in giudicato in procedimenti
precedenti nei quali la stessa AF non si è opposta con ricorso. Inoltre non si
può basare su un precedente penale passato in giudicato che non rileva circa la
ammissione di responsabilità del condannato. Infine la pretesa tributaria
scaturita da verifiche della Guardia di finanza e conclusa nella notifica
dell'avviso di pagamento ha una prescrizione quinquennale decorrente dalla data
stessa del suddetto atto.
Commiss. Trib. Reg. Sicilia Palermo
Sez. XXIX, 06-06-2012, n. 81.
E' illegittima la pretesa riferita
all'evasione dell'accisa sugli olii minerali dovuta a seguito dell'immissione in
commercio del carburante fraudolentemente prelevato da un deposito qualora,
successivamente all'attività di verifica, la notifica dell'avviso di rettifica
e/o di accertamento sia effettuata dopo il termine di prescrizione quinquennale
(Nel caso di specie, il contribuente, quale dipendente di una nota compagnia
petrolifera, veniva rinviato a giudizio per avere fraudolentemente prelevato
negli anni d'imposta 2000, 2001 e 2002, in concorso con altre persone, quantità
di carburante che aveva successivamente posto illecitamente in commercio senza
il preventivo assolvimento dell'accisa sugli olii minerali. L'ente impositore,
che aveva quantificato la pretesa complessiva in ragione di Euro 730.788,60, non
aveva tuttavia considerato che, essendo l'attività di verifica terminata in data
31 luglio 2002, l'avviso di accertamento notificato al contribuente in data 19
ottobre 2007 aveva ampiamente superato il termine di prescrizione quinquennale).
Commiss. Trib. Reg. Sicilia Palermo
Sez. XXIX, 06-06-2012, n. 81.
L'accisa non versata è soggetta al
termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 15, D.Lgs. n. 504/1995
non avendo efficacia interruttiva, ex art. 2943 c.c., gli atti e le
comunicazioni inviate al contribuente da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Commiss. Trib. Reg. Lazio Roma Sez. II,
03-09-2008, n. 89.
L’art. 4, comma 3, del DPR 277/00
stabilisce che il credito spettante può essere utilizzato in compensazione entro
l’anno solare in cui è sorto, mentre, l’eventuale eccedenza non compensata,
dovrà essere richiesta a rimborso entro i sei mesi successivi alla chiusura
dell’anno solare di cui sopra.
La stessa norma non prevede al suo
interno alcuna sanzione o conseguenza rispetto al tardivo assolvimento degli
adempimenti previsti.
Si ritiene pertanto che tali
termini abbiano natura ordinatoria e non perentoria. Un termine ordinatorio ha
la funzione di ordinare l’attività amministrativa, indirizzandola verso
determinate procedure ed esiti per cui, il non rispetto non comporta il
verificarsi di decadenza e l’applicazione di sanzioni. Viceversa, la funzione
del termine perentorio è quella di obbligare, in termini assoluti, il compimento
di una data attività entro un determinato lasso temporale, al fine di fornire
tempestività e certezza temporale all’attività medesima.
ACCISE OLI MINERALI –
credito d’imposta – compensazione – termini – ordinatori.
Commissione Tributaria Provinciale di
Milano – sentenza n. 107/31/09 del 23 marzo 2009.
IMPOSTE SUL CONSUMO – ACCISE. RICORSO AVVERSO RETTIFICA O REVISIONE DI ACCERTAMENTO – DISCIPLINA AGEVOLATA IVA DEI BENI DI INTERESSE CULTURALE Subordinare l’applicazione agevolata, prevista per i beni d’interesse culturale, alla presentazione dell’attestazione del Ministero competente è illegittimo in tutti quei casi in cui la disciplina specifica di settore cui è soggetto il bene importato non la preveda espressamente. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO – SENTENZA 6 aprile 2010 n. 68/31/10
.
ACCISE OLI MINERALI – credito
d’imposta – compensazione – termini – ordinatori.
L’art.
4, comma 3, del DPR 277/00 stabilisce che il credito spettante può essere
utilizzato in compensazione entro l’anno solare in cui è sorto, mentre,
l’eventuale eccedenza non compensata, dovrà essere richiesta a rimborso entro i
sei mesi successivi alla chiusura dell’anno solare di cui sopra.
La stessa norma non prevede al suo
interno alcuna sanzione o conseguenza rispetto al tardivo assolvimento degli
adempimenti previsti.
Si ritiene pertanto che tali
termini abbiano natura ordinatoria e non perentoria. Un termine ordinatorio ha
la funzione di ordinare l’attività amministrativa, indirizzandola verso
determinate procedure ed esiti per cui, il non rispetto non comporta il
verificarsi di decadenza e l’applicazione di sanzioni. Viceversa, la funzione
del termine perentorio è quella di obbligare, in termini assoluti, il compimento
di una data attività entro un determinato lasso temporale, al fine di fornire
tempestività e certezza temporale all’attività medesima.
Commissione Tributaria
Provinciale di Milano – sentenza n. 108/31/09 del 23 marzo 2009.
L’art. 4, comma 3, del DPR 277/00
stabilisce che il credito spettante può essere utilizzato in compensazione entro
l’anno solare in cui è sorto, mentre, l’eventuale eccedenza non compensata,
dovrà essere richiesta a rimborso entro i sei mesi successivi alla chiusura
dell’anno solare di cui sopra.
La stessa norma non prevede al suo
interno alcuna sanzione o conseguenza rispetto al tardivo assolvimento degli
adempimenti previsti.
Si ritiene pertanto che tali
termini abbiano natura ordinatoria e non perentoria. Un termine ordinatorio ha
la funzione di ordinare l’attività amministrativa, indirizzandola verso
determinate procedure ed esiti per cui, il non rispetto non comporta il
verificarsi di decadenza e l’applicazione di sanzioni. Viceversa, la funzione
del termine perentorio è quella di obbligare, in termini assoluti, il compimento
di una data attività entro un determinato lasso temporale, al fine di fornire
tempestività e certezza temporale all’attività medesima.
Commissione Tributaria
Provinciale di Milano – sentenza n. 109/31/09 del 23 marzo 2009.
Il termine di decadenza biennale,
previsto dall’art. 14 D. Lgs. n. 504/1995, ha portata generale, qualunque sia la
ragione della non debenza e quindi, anche quando si affermi l’insussistenza del
presupposto impositivo. Essa fissa in maniera rigida sia il termine decadenziale
sia il dies a quo, privando di ogni rilievo il le eventuali cause sopravvenute
di determinazione dell’indebito ( v. Cass. 2351/08, 2066/08, 12045/08 e
16496/04).
ACCISE OLI MINERALI – istanza di
rimborso – termine di decadenza biennale – portata generale – respinta .Commissione Tributaria
Provinciale di Como – sentenza n. 92/3/09 del 1 settembre 2009.
Il rimborso dell’eccedenza
dell’accisa regolarmente assolta per effetto delle agevolazioni di cui all’art.
14, d. Lgs. n. 504/1995 non soggiace al termine biennale previsto nella
differente ipotesi di prelievo tributario indebitamente versato. ACCISE OLI
MINERALI – rimborso – termini di decadenza – applicabilità.
Istanza di rimborso – Comm. Trib. Prov. di Reggio nell’Emilia – sent. n. 176/1/2008 del 27 ottobre 2008
.
I comportamenti omissivi, di cui al
comma 3 dell’art. 57 T.U.A. idonei a spostare in avanti il termine di
prescrizione per il recupero dell’imposta, non possono essere identificati con
comportamenti omissivi specifici quali l’omessa dichiarazione o l’omesso
versamento che sono comportamenti omissivi tipici, in quanto tali espressamente
qualificati.
La gravità e l’eccezionalità delle
conseguenze che il Legislatore collega alle omissioni di cui trattasi, e cioè di
non far decorrere la prescrizione, trovano giustificazione solo in presenza di
comportamenti omissivi deliberatamente volti ad ostacolare l’azione accertativa
dell’Amministrazione.
ACCISE ENERGIA ELETTRICA -
comportamento omissivo – prescrizione - art. 57, comma 3, D . Lgs. n. 504 del
1995 – annullabilità – sussiste.
Ricorso avverso Avviso di pagamento
– Comm. Trib. Prov. di Ferrara –
sent. n. 29/4/2008 del 18 aprile 2008.
Impugnazione cartella di pagamento
- ACCISE GAS METANO - iscrizione a ruolo - termine di decadenza - nullità –
respinta.
Avendo il contribuente presentato
istanza di condono, nelle more dell’esame dell’istanza, l’ufficio non poteva
procedere all’emissione del ruolo ed alla conseguente riscossione coattiva. Né
poteva farlo in presenza di sentenza favorevole alla parte. I termini di
decadenza dovevano pertanto partire dalla data di deposito della sentenza della
CTR che aveva riformato la sentenza della CTP.
L’iscrizione a ruolo deve pertanto
ritenersi legittima in quanto la sentenza della CTR ha ritenuto valido il
provvedimento dell’ufficio doganale.
ACCISE GAS METANO - impugnazione
cartella pagamento – soggetto passivo d’imposta – condono - interessi moratori –
art. 10, comma 2 L. n. 21 del 2000 – nullità – sussiste.
Il Comune di Buccinasco, soggetto
che fornisce direttamente il prodotto ai consumatori, a norma del combinato
disposto dell’art.2 comma 4 e dell’art. 26, comma 4 e 5 del D. Lgs. 504 del
1995, deve ritenersi soggetto passivo d’imposta. Ciò comporta che il
contribuente ha aderito alla proposta di condono in presenza di condizioni
oggettive (accertamento del tributo) e soggettive (soggetto passivo del tributo)
in perfetta buona fede). Deve quindi applicarsi l’art. 10, comma 2 della L. n.
212 del 2000 che esclude l’applicazione di interessi moratori per il
contribuente che si sia conformato a indicazioni contenute in atti
dell’Amministrazione Finanziaria ancorché successivamente modificate
dall’Amministrazione medesima.
Comm. Trib. Prov. di Milano – sent. n. 230/31/2008 del 23 luglio 2008.
Ricorso avverso atto di
contestazione e irrogazione di sanzioni amministrative –
ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI CONSUMI
DI ENERGIA – omesso versamento – art. 57 TUA – termine decorso della
prescrizione.
Nel caso di omesso versamento, la
prescrizione decorre decorre dalla data di contestazione del fatto illecito,
come previsto dall’art. 57, comma 3, D. Lgs. 504/1995; l’atto di contestazione
della sanzione impugnato deve poi necessariamente seguire la contestazione della
violazione principale.
Ciò si deduce dal coordinamento
delle norme relative al tributo in base alle quali l’azione di rettifica, in
caso di comportamenti omissivi opera dal momento della scoperta del fatto
illecito, con quelle relative alle sanzioni secondo cui il termine di
prescrizione non può decorrere dal giorno della commessa violazione, essendo
strettamente connesso alla notifica dell’avviso del pagamento.
ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI CONSUMI
DI ENERGIA – impresa debitrice di energia a terzi – modalità di liquidazione e
riscossione dell’imposta.
Si ha impresa distributrice di energia a terzi (anche se consorziati) qualora l’utilizzazione di energia elettrica venga effettuata sulla base di un rapporto di fornitura e non in base a un rapporto di tipo associativo; in questi casi l’addizionale sull’imposta di consumo che, come stabilito dall’art. 6 quater, comma 5 del D. L. 511/1988 viene liquidata e riscossa con la stessa modalità dell’imposta erariale di consumo, deve essere applicata tante volte quanti sono i soggetti destinatari del servizio. Comm. Trib. Prov. Di Milano – sent. n. 235/31/2008 del 24 luglio 2008
.
Ricorso avverso Avviso di pagamento
–ACCISE OLI MINERALI – art. 4, comma 3, D.P.R .n. 277/2000 – specifico termine
semestrale – effetto impeditivi della decadenza.
L’ipotesi prevista dall’art. 4,
comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, con la previsione di uno specifico termine
semestrale è consequenziale alla presentazione dell’apposita dichiarazione con
la quale il contribuente manifesta l’intenzione di utilizzare in compensazione
il credito maturato e produce, dunque, un effetto impeditivi della decadenza.
A partire dallo spirare dell’anno
solare nel corso del quale avrebbe dovuto essere effettuata la compensazione,
decorre questo specifico termine decadenziale semestrale – distinto dal termine
generale di decadenza biennale di cui all’art. 14 TUA – che rappresenta
un’ulteriore possibilità di ottenere il rimborso delle somme non utilizzate
secondo la modalità prescelta. Pertanto, la mancata presentazione dell’istanza
di rimborso entro il termine semestrale citato determina la non azionabilità
della relativa pretesa restitutoria. (conf. Comm. Trib. Prov. di Milano sent. n.
256/31/2008)
ACCISE OLI MINERALI - art. 4, comma
3, D.P.R .n. 277/2000 – beneficio fiscale – modalità di fruizione.
Come emerge chiaramente dall’art.
4, comma 3, D.P.R. n. 277 del 2000, il legislatore prevede due diverse modalità
per la fruizione del beneficio fiscale:
a)
l’utilizzo in compensazione del credito maturato nell’anno, subordinando,
peraltro, tale possibilità alla circostanza che la compensazione avvenga
effettivamente entro l’anno solare in cui il credito stesso è sorto;
b)
quando non sia possibile l’utilizzo in compensazione del credito entro
l’anno solare in cui esso è sorto, la presentazione di una specifica domandadi
rimborso all’ufficio competente da effettuarsi nei sei mesi successivi del
credito - o eccedenza di credito – riconosciuto per l’anno di imposta ma non
utilizzato.
La mancata presentazione
dell’istanza di rimborso in denaro entro il termine semestrale determina la non
azionabilità della relativa pretesa restitutoria. (conf. Comm. Trib. Prov.
Milano sent. n. 256/31/2008)
ACCISE OLI MINERALI - art. 4, comma
3, D.P.R. n. 277/2000 – fruizione in compensazione dell’agevolazione – termine.
L’ art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000 non richiede per la fruizione in compensazione dell’agevolazione, che il credito e il debito d’imposta siano dello stesso anno, bensì che l’utilizzazione del credito d’imposta avvenga nell’anno solare in cui è sorto. Comm. Trib. Prov. di Milano – sent. n. 269/31/2008 del 13 agosto 2008
.
Ricorso avverso Avviso di pagamento
- ACCISE OLI MINERALI – art. 4, comma 3, D.P.R n. 277/2000 – compensazione –
termine – modalità.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.
P. R. n. 277/2000, la compensazione deve essere effettuata tassativamente entro
l’anno solare in cui ciascun termine è sorto. (conf. Comm. Trib. Prov. Milano
sent. n. 269/31/2008)
ACCISE OLI MINERALI - art. 4, comma
3, D.P.R .n. 277/2000 – beneficio fiscale – modalità di fruizione.
Come emerge chiaramente dall’art.
4, comma 3, D.P.R. n. 277 del 2000, il legislatore prevede due diverse modalità
per la fruizione del beneficio fiscale:
a)
l’utilizzo in compensazione del credito maturato nell’anno, subordinando,
peraltro, tale possibilità alla circostanza che la compensazione avvenga
effettivamente entro l’anno solare in cui il credito stesso è sorto;
b)
quando non sia possibile l’utilizzo in compensazione del credito entro
l’anno solare in cui esso è sorto, la presentazione di una specifica domandadi
rimborso all’ufficio competente da effettuarsi nei sei mesi successivi del
credito - o eccedenza di credito – riconosciuto per l’anno di imposta ma non
utilizzato.
La mancata presentazione
dell’istanza di rimborso in denaro entro il termine semestrale determina la non
azionabilità della relativa pretesa restitutoria. (conf. Comm. Trib. Prov.
Milano sent. n. 256/31/2008)
ACCISE OLI MINERALI – art. 4, comma
3, D.P.R .n. 277/2000 – specifico termine semestrale – effetto impeditivi della
decadenza.
L’ipotesi prevista dall’art. 4,
comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, con la previsione di uno specifico termine
semestrale è consequenziale alla presentazione dell’apposita dichiarazione con
la quale il contribuente manifesta l’intenzione di utilizzare in compensazione
il credito maturato e produce, dunque, un effetto impeditivi della decadenza.
A partire dallo spirare dell’anno
solare nel corso del quale avrebbe dovuto essere effettuata la compensazione,
decorre questo specifico termine decadenziale semestrale – distinto dal termine
generale di decadenza biennale di cui all’art. 14 TUA – che rappresenta
un’ulteriore possibilità di ottenere il rimborso delle somme non utilizzate
secondo la modalità prescelta. Pertanto, la mancata presentazione dell’istanza
di rimborso entro il termine semestrale citato determina la non azionabilità
della relativa pretesa restitutoria. (conf. Comm. Trib. Prov. di Milano sent. n.
256/31/2008)
ACCISE
OLI MINERALI – compensazione tardiva – art. 4 D.P.R. n. 277/2000 – modalità di
recupero dei crediti indebitamente compensati.
In caso di tardiva utilizzazione in compensazione del credito d’imposta l’art. 4 del D. P. R n. 277/2000 prevede la possibilità per l’Amministrazione di annullare, con provvedimento motivato, l’atto di assenso illegittimamente formato, inoltre in base alle disposizioni impartite dalla Direzione Regionale, con nota prot. 47283 del 9 agosto 2007, gli Uffici devono promuovere la procedura di recupero dei crediti indebitamente compensati applicando indennità di mora e interessi a decorrere dalla data della compensazione, quando questa abbia avuto luogo oltre l’anno solare di competenza. Comm. Trib. Prov. di Milano – sent. n. 270/31/2008 del 13 agosto 2008
.
Ricorso avverso provvedimento
diniego istanza di rimborso- ACCISE OLI MINERALI – compensazione – art. 4, comma
3 D.P.R. n. 277 del 2000 – modalità - termine – nullità – respinta.
Come
emerge chiaramente dall’art. 4, comma 3, D.P.R. n. 277 del 2000, il legislatore
prevede due diverse modalità per la fruizione del beneficio fiscale:
a)
l’utilizzo in compensazione del credito maturato nell’anno, subordinando,
peraltro, tale possibilità alla circostanza che la compensazione avvenga
effettivamente entro l’anno solare in cui il credito stesso è sorto;
b)
quando non sia possibile l’utilizzo in compensazione del credito entro
l’anno solare in cui esso è sorto, la presentazione di una specifica domandadi
rimborso all’ufficio competente da effettuarsi nei sei mesi successivi del
credito - o eccedenza di credito – riconosciuto per l’anno di imposta ma non
utilizzato.
La mancata presentazione
dell’istanza di rimborso in denaro entro il termine semestrale determina la non
azionabilità della relativa pretesa restitutoria. (conf. Comm. Trib. Prov.
Milano sent. n. 256/31/2008).
Comm. Trib. Prov. di Milano – sent. n.
271/31/2008 del 13 agosto 2008.
Ricorso avverso Avviso di pagamento
- ACCISE OLI MINERALI – art. 4, comma 3, D.P.R n. 277/2000 – compensazione –
termine – modalità.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.
P. R. n. 277/2000, la compensazione deve essere effettuata tassativamente entro
l’anno solare in cui ciascun termine è sorto. (conf. Comm. Trib. Prov. Milano
sent. n. 269/31/2008)
ACCISE
OLI MINERALI - art. 4, comma 3, D.P.R .n. 277/2000 – beneficio fiscale –
modalità di fruizione.
Come
emerge chiaramente dall’art. 4, comma 3, D.P.R. n. 277 del 2000, il legislatore
prevede due diverse modalità per la fruizione del beneficio fiscale:
a)
l’utilizzo in compensazione del credito maturato nell’anno, subordinando,
peraltro, tale possibilità alla circostanza che la compensazione avvenga
effettivamente entro l’anno solare in cui il credito stesso è sorto;
b)
quando non sia possibile l’utilizzo in compensazione del credito entro
l’anno solare in cui esso è sorto, la presentazione di una specifica domandadi
rimborso all’ufficio competente da effettuarsi nei sei mesi successivi del
credito - o eccedenza di credito – riconosciuto per l’anno di imposta ma non
utilizzato.
La mancata presentazione
dell’istanza di rimborso in denaro entro il termine semestrale determina la non
azionabilità della relativa pretesa restitutoria. (conf. Comm. Trib. Prov.
Milano sent. n. 256/31/2008)
ACCISE
OLI MINERALI – art. 4, comma 3, D.P.R .n. 277/2000 – specifico termine
semestrale – effetto impeditivi della decadenza.
L’ipotesi
prevista dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, con la previsione di uno
specifico termine semestrale è consequenziale alla presentazione dell’apposita
dichiarazione con la quale il contribuente manifesta l’intenzione di utilizzare
in compensazione il credito maturato e produce, dunque, un effetto impeditivi
della decadenza.
A partire dallo spirare dell’anno
solare nel corso del quale avrebbe dovuto essere effettuata la compensazione,
decorre questo specifico termine decadenziale semestrale – distinto dal termine
generale di decadenza biennale di cui all’art. 14 TUA – che rappresenta
un’ulteriore possibilità di ottenere il rimborso delle somme non utilizzate
secondo la modalità prescelta. Pertanto, la mancata presentazione dell’istanza
di rimborso entro il termine semestrale citato determina la non azionabilità
della relativa pretesa restitutoria. (conf. Comm. Trib. Prov. di Milano sent. n.
256/31/2008) Comm. Trib. Prov.
di Milano – sent. n. 272/31/2008 del 13 agosto 2008
.
Ricorso avverso Avviso di pagamento
- ACCISE OLI MINERALI – art. 4, comma 3, D.P.R n. 277/2000 – compensazione –
termine – modalità.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.
P. R. n. 277/2000, la compensazione deve essere effettuata tassativamente entro
l’anno solare in cui ciascun termine è sorto. (conf. Comm. Trib. Prov. Milano
sent. n. 269/31/2008)
ACCISE
OLI MINERALI - art. 4, comma 3, D.P.R .n. 277/2000 – beneficio fiscale –
modalità di fruizione.
Come emerge chiaramente dall’art.
4, comma 3, D.P.R. n. 277 del 2000, il legislatore prevede due diverse modalità
per la fruizione del beneficio fiscale:
a)
l’utilizzo in compensazione del credito maturato nell’anno, subordinando,
peraltro, tale possibilità alla circostanza che la compensazione avvenga
effettivamente entro l’anno solare in cui il credito stesso è sorto;
b)
quando non sia possibile l’utilizzo in compensazione del credito entro
l’anno solare in cui esso è sorto, la presentazione di una specifica domandadi
rimborso all’ufficio competente da effettuarsi nei sei mesi successivi del
credito - o eccedenza di credito – riconosciuto per l’anno di imposta ma non
utilizzato.
La mancata presentazione
dell’istanza di rimborso in denaro entro il termine semestrale determina la non
azionabilità della relativa pretesa restitutoria. (conf. Comm. Trib. Prov.
Milano sent. n. 256/31/2008)
ACCISE
OLI MINERALI – art. 4, comma 3, D.P.R .n. 277/2000 – specifico termine
semestrale – effetto impeditivi della decadenza.
L’ipotesi
prevista dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, con la previsione di uno
specifico termine semestrale è consequenziale alla presentazione dell’apposita
dichiarazione con la quale il contribuente manifesta l’intenzione di utilizzare
in compensazione il credito maturato e produce, dunque, un effetto impeditivi
della decadenza.
A partire dallo spirare dell’anno solare nel corso del quale avrebbe dovuto essere effettuata la compensazione, decorre questo specifico termine decadenziale semestrale – distinto dal termine generale di decadenza biennale di cui all’art. 14 TUA – che rappresenta un’ulteriore possibilità di ottenere il rimborso delle somme non utilizzate secondo la modalità prescelta. Pertanto, la mancata presentazione dell’istanza di rimborso entro il termine semestrale citato determina la non azionabilità della relativa pretesa restitutoria. (conf. Comm. Trib. Prov. di Milano sent. n. 256/31/2008) Comm. Trib. Prov. di Milano – sent. n. 274/31/2008 del 13 agosto 2008
.
Ricorso avverso Avviso di pagamento
- ACCISE OLI MINERALI – art. 4, comma 3, D.P.R n. 277/2000 – compensazione –
termine – modalità.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.
P. R. n. 277/2000, la compensazione deve essere effettuata tassativamente entro
l’anno solare in cui ciascun termine è sorto. (conf. Comm. Trib. Prov. Milano
sent. n. 269/31/2008)
ACCISE OLI MINERALI - art. 4, comma
3, D.P.R .n. 277/2000 – beneficio fiscale – modalità di fruizione.
Come emerge chiaramente dall’art.
4, comma 3, D.P.R. n. 277 del 2000, il legislatore prevede due diverse modalità
per la fruizione del beneficio fiscale:
a)
l’utilizzo in compensazione del credito maturato nell’anno, subordinando,
peraltro, tale possibilità alla circostanza che la compensazione avvenga
effettivamente entro l’anno solare in cui il credito stesso è sorto;
b)
quando non sia possibile l’utilizzo in compensazione del credito entro
l’anno solare in cui esso è sorto, la presentazione di una specifica domandadi
rimborso all’ufficio competente da effettuarsi nei sei mesi successivi del
credito - o eccedenza di credito – riconosciuto per l’anno di imposta ma non
utilizzato.
La mancata presentazione
dell’istanza di rimborso in denaro entro il termine semestrale determina la non
azionabilità della relativa pretesa restitutoria. (conf. Comm. Trib. Prov.
Milano sent. n. 256/31/2008)
ACCISE
OLI MINERALI – art. 4, comma 3, D.P.R .n. 277/2000 – specifico termine
semestrale – effetto impeditivi della decadenza.
L’ipotesi
prevista dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, con la previsione di uno
specifico termine semestrale è consequenziale alla presentazione dell’apposita
dichiarazione con la quale il contribuente manifesta l’intenzione di utilizzare
in compensazione il credito maturato e produce, dunque, un effetto impeditivi
della decadenza.
A partire dallo spirare dell’anno
solare nel corso del quale avrebbe dovuto essere effettuata la compensazione,
decorre questo specifico termine decadenziale semestrale – distinto dal termine
generale di decadenza biennale di cui all’art. 14 TUA – che rappresenta
un’ulteriore possibilità di ottenere il rimborso delle somme non utilizzate
secondo la modalità prescelta. Pertanto, la mancata presentazione dell’istanza
di rimborso entro il termine semestrale citato determina la non azionabilità
della relativa pretesa restitutoria. (conf. Comm. Trib. Prov. di Milano sent. n.
256/31/2008) Comm. Trib. Prov.
di Milano – sent. n. 275/31/2008 del 13 agosto 2008
.
impugnazione Avviso di pagamento
–ACCISE OLI MINERALI - compensazione – irrilevanza variazioni aliquote -
perentorietà del termine – respinto.
Il
dies a quo dal quale decorre il diritto del contribuente a compensare il credito
và determinato trascorsi i sessanta giorni dalla data di presentazione della
dichiarazione (silenzio assenso). Le variazioni delle aliquote del tributo che
possono intervenire nel corso dell’anno non modificano l’impianto regolamentare
esistente che si basa sulla presentazione della dichiarazione debitamente
documentata e non sull’importo richiesto che, appunto, può variare in
conseguenza delle variazioni delle aliquote che nel frattempo possono
intervenire. Infatti al contribuente viene riconosciuta la facoltà di utilizzare
eventuali eccedenze mediante richiesta di rimborso che deve essere prodotta nei
sei mesi successivi all’anno di compensazione.
Per ciò che concerne la
perentorietà del termine per l’utilizzo della compensazione, l’impianto
normativo che contempla agevolazioni d’imposta determinandone le modalità,
esclude che tale termine possa essere considerato ordinatorio, visto peraltro
che per eventuali somme non compensate, viene data facoltà al contribuente di
chiedere rimborso entro i sei mesi successivi all’anno solare in cui è sorto.
Comm. Trib. Prov. di Milano –
sent. n. 288/31/08 del 10 ottobre 2008.
Ricorso avverso Avviso di pagamento
- ACCISE OLI MINERALI – silenzio-assenso - accertamento – termine –
compensazione irregolare – indennità di mora – termine - respinto. Il
contribuente mediante l’istituto del silenzio-assenso può recuperare in termini
brevi ogni credito d’imposta che vanta nei confronti dell’Amministrazione,
osservando i termini e le modalità fissate dal D.P.R. n. 277 del 2000. Non viene
meno però il potere dell’ufficio di procedere all’accertamento della regolarità
dell’imposta versate rispetto a quella dovuta, ciò i base ai principi generali
dell’accertamento d’imposta, tenendo conto della prescrizione quinquennale di
cui all0’art. 15 del T.U.A. n. 504/1995. Qualora in sede di accertamento
l’ufficio rilevi che, a motivo di irregolare compensazione (peraltro non
contestata da contribuente), l’imposta versata non corrisponde a quella
complessivamente dovuta, deve procedere al recupero nei termini prescrizionali
previsti dall’art. 15 del T.U.A. . In tal caso il recupero delle somme
indebitamente percepite per effetto della compensazione di importo maggiore a
quello spettante, operato ai sensi dell’art.2, comma 3, del T.U.A., dovrà essere
assoggettato all’applicazione dell’indennità di mora e degli interessi a partire
dal giorno in cui il soggetto interessato ha usufruito delle somme non spettanti
in via di compensazione (art. 3, comma 4 T.U.A.).
Comm. Trib. Prov. di Milano –
sent. n. 301/31/2008 del 22 ottobre 2008.
Ricorso avverso Avviso di pagamento
- ACCISE ALCOLICI – indennità di mora – interessi moratori - natura risarcitoria
– respinto.
L’indennità
di mora prevista dall’art. 3 del D. Lgs. n. 504 del 1995, unitamente agli
interessi, costituisce un accessorio del credito e non riveste natura
sanzionatoria; non esclude, pertanto l’applicazione delle sanzioni previste per
la stessa violazione.
Gli interessi di mora, peraltro,
introdotti con la L. n. 29 del 1961, preordinati ad assolvere una funzione
risarcitoria del danno subito dall’erario in virtù del ritardo nel pagamento del
tributo, erano dovuti, per espresso richiamo della norma “indipendentemente
dall’applicazione di ogni penalità o soprattassa prevista dalle singole leggi
tributarie”.
Comm. Trib. Prov. di Milano – sent. n.
309/31/2008 del 23 ottobre 2008.
Ricorso avverso avviso di pagamento
accisa alcolici .
Pagamento accisa alcool –
produzione principi attivi – pendenza autorizzazione – violazione principi
generali di diritto tributario.
La pretesa dell’ufficio di
richiedere il pagamento dell’accisa sull’alcool utilizzato per la produzione di
principi attivi in pendenza del rilascio dell’autorizzazione determinerebbe una
violazione dei principi generali di diritto tributario.
Rapporto tra norma primaria e norma
secondaria – articolo 27 comma 3 d.lgs. 504/95 – DM 524/96 – disposizioni di
attuazione – no limiti al principio del beneficio fiscale – no decadenza
beneficio per inosservanza temporale adempimenti.
In termini di diritto si deve
valutare, da una parte, il rapporto tra norma primaria – articolo 27, comma 3,
lettera e), D.Lgvo. 504/95, e le disposizioni di attuazione, DM n. 524/96, norma
secondaria. Orbene, la norma primaria prevede che l’alcool è esente da accisa se
è impiegato in processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale
non contenga alcole. Nel caso in esame questa condizione è stata assolta. Le
disposizioni di attuazione, come norme secondarie, non potevano limitare oltre
il principio stabilito dal’articolo 27 circa il beneficio fiscale, né
determinare delle condizioni nuove e più onerose per l’esercizio dell’esenzione.
In effetti, a fronte della previsione della richiesta di osservanza di
determinate formalità nell’utilizzazione dell’alcole non è stata stabilita
alcuna decadenza espressa dal beneficio in esame nei vari casi d’inosservanza
temporale degli adempimenti; nel caso in esame le autorizzazioni richieste sono
esistenti ma non tempestive, tanto da non poterne far derivare una conseguenza
grave come quella del pagamento dell’accisa sull’alcool, che fra l’altro è
andato distrutto nel processo di lavorazione, essendo stato usato
prevalentemente nelle reazioni di sintesi organica.
Commissione Tributaria
Provinciale di Milano – sezione 7 – sentenza n. 150/07/07 del 24 maggio 2007.
Impugnazione atto contestazione e
irrogazione sanzioni amministrative –ACCISE GAS
– ritardo – art. 13 D. Lgs. n. 471/1997 – respinto.
L’art. 13 del D Lgs. n. 471 del
1997, detta una nuova e unitaria disciplina per le violazioni concernenti la
mancata esecuzione, totale o parziale, di versamenti diretti, in acconto o a
saldo, disponendo l’applicazione, in tutti i casi, di una sanzione
amministrativa non graduata né graduabile; non diversifica la condotta omissiva
assoluta da quella che si sostanzia nel semplice ritardo: omissione e ritardo
sono considerati esattamente alla stessa stregua.
ACCISE GAS
- Art. 17 D.Lgs n. 472/1997 - sanzioni collegate – sanzioni non collegate
– omesso o ritardato pagamento – impossibilità di definizione agevolata.
L’art.
17 del D. Lgs. 472 del 1997 stabilisce al comma 1 che , in deroga alla
previsione dell’art. 16, le sanzioni collegate al tributo possono essere
irrogate senza previa contestazione; quelle non collegate debbono invece essere
contestate secondo la procedura di cui all’art. 16.
Il comma 3 dello stesso art. 17, impone una speciale procedura (la terza) nel caso in cui la violazione consista in un omesso o ritardato pagamento del tributo, ancorché derivante da liquidazione eseguibile ai sensi degli art. 36 bis e 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973. In sostanza, nei confronti delle violazioni consistenti nell’omesso o ritardato versamento, il legislatore ha inteso assumere un atteggiamento di maggior rigore, neutralizzando l’alternatività delle procedure di applicazione delle penalità ed inibendo la facoltà di definizione agevolata, che avrebbe altrimenti ammesso il contribuente al pagamento di importi sensibilmente ridotti. Comm. Trib. Prov. di Milano – sent. n. 210/31/07 del 23 maggio 2007
.
Ricorso avverso avviso di pagamento
–ACCISE OLI MINERALI – prescrizione – art. 26 D.Lgs. n. 504 del 1995 – nullità –
sussiste.
L’art. 26 del T. U. A. deve essere interpretato nel senso che, nel caso i termini di accertamento del tributo siano superiori a quelli decorrenti dall’avvenuta violazione, gli stessi, per la decorrenza e scadenza devono essere calcolati secondo le regole ordinarie. Comm. Trib. Prov. di Milano – sent. n. 196/7/06 del 16 ottobre 2006
.
Ricorso avverso diniego di rimborso
- ACCISE OLI MINERALI – indebito successivo al pagamento - rimborso – termine di
decadenza – nullità – sussiste.
L’art. 14, comma 2 parte prima, del
D. Lgs. n. 504 del 1995, rileva che “l’accisa è rimborsata quando risulta
indebitamente pagata”; nel caso in cui l’indebito si sia verificato
successivamente al pagamento, il termine di decadenza non decorre dalla data del
pagamento ma dalla data successiva in cui è sorto l’indebito e, di conseguenza,
il relativo diritto al rimborso (v. Cass. 6216/1980 e Comm. Trib. Centr.
1370/1997).
ACCISE OLI MINERALI – Direttiva del
Consiglio n. 92/81/CEE - esclusione imposizione – nullità – sussiste.
La Direttiva n. 92/81/CEE
all’art.8, n. 1, lettera a), stabilisce che “gli oli lubrificanti sono soggetti
ad accisa solo se destinati ad essere usati come carburanti o come
combustibili”, mentre negli “altri casi”, come nel caso di specie dove trattasi
di preparati destinati all’ensimaggio delle pelli nell’ambito conciario, “essi
sono obbligatoriamente esenti dall’accisa armonizzata”.
Comm. Trib. Prov. di Milano –
sent. n. 140/7/05 del 29 settembre 2005.
Avviso di pagamento o
riconoscimento del diritto al rimborso del credito - Articolo 3, comma 1, DPR
277/00 – riduzione oneri fiscali – termini di esercizio compensazione – termini
esercizio istanza di rimborso.
Il DPR 277/00 subordina la
riduzione degli oneri fiscali e, in particolare dell’aliquota di accisa sul
gasolio per i soggetti che effettuano attività di trasporto, alla presentazione
di una dichiarazione contente tutti gli elementi descritti nell’articolo 3,
comma 1. L’Ufficio, ricevuta la dichiarazione, deve controllarne la regolarità
entro 30 giorni, invitando, se del caso, l’interessato ad eventuali integrazioni
dei documenti mancanti. Entro sessanta giorni dal ricevimento da parte
dell’ufficio della dichiarazione, senza che al soggetto venga notificato
provvedimento di diniego, l’istanza si considerava accolta e il creditore può
utilizzare l’importo del credito spettante in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del d.lgs. 241/97, avendone fatta richiesta. La compensazione
deve essere effettuata entro l’anno solare in cui il credito era sorto.
Dalla documentazione in atti, si
evince che, a fronte di una dichiarazione presentata in data 30.10.2001, il
credito maturato veniva compensato, con modello F-24, in data 16.05.2002, nel
mentre avrebbe dovuto essere compensato entro lo stesso anno ovvero, con istanza
di rimborso, entro il primo semestre dell’anno successivo. Risulta legittima la
pretesa erariale di cui all’avviso di pagamento impugnato.
Commissione Tributaria
Provinciale di Milano – sentenza n.
351/31/2003 del 30 dicembre 2003.
TERMINE RIMBORSO ACCISA - INDEBITO PAGAMENTO – TERMINE DECADENZA Il termine per la richiesta di rimborso dell’accisa indebitamente versata ha carattere decadenziale, e si sostanzia in due anni dalla data del pagamento. Non trovano, nella disciplina in analisi, vigenza i principi generali sulla ripetizione dell’indebito, trattandosi di un regime in cui le esigenze di certezza e continuità prevalgono. Commissione tributaria Regionale di Milano sentenza n. 26/67/10 del 25 gennaio 2010
.
DIRITTO AL RIMBORSO - TERMINE
DECADENZIALE In materia di accise vige un principio generale al diritto al
rimborso di quanto indebitamente versato, ma viene fissata una disciplina
speciale rispetto a quella generale sull’indebito, con la fissazione di un
termine decadenziale ristretto.
Commissione tributaria Regionale di Milano sentenza
n.
80/65/10 del 6 maggio 2010.
MANCANTA PREDISPOSIZIONE MODELLO DI RICHIESTA AGEVOLAZIONI E SUE CONSEGUENZE. La mancanza nel modello di richiesta di agevolazioni, diffuso dal Ministero, delle conseguenze penali e civili della dichiarazione mendace, comporta conseguenze solo sul campo penale, consentendo un’eventuale esclusione di responsabilità. In nessun caso la dichiarazione potrebbe assumere il valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a maggior ragione se la dichiarazione presentata manca dei requisiti formali. Commissione tributaria Regionale di Milano sentenza n.84/64/10 del 16 aprile 2010
.
SOGGETTIVITA´ E CONCETTO DI
OPIFICIO INDUSTRIALE - CALCOLO DELLA SOGLIA DI CONSUMO La presenza nel medesimo
opificio industriale di due soggetti che svolgono attività tra loro anche
parzialmente autonome esclude il calcolo unitario della soglia di consumo di
1.200.000 kW/h mensile, operando l’esclusione in base ai consumi singolarmente
calcolati. Le ipotesi di esenzione dall’imposta sui consumi sono tassative e mai
applicabili in via analogica. Il mancato pagamento in buona fede di un’imposta,
dalla quale ci si ritiene esenti per l’esistenza di un’esenzione, non esime il
contribuente dal pagamento dell’imposta non versata; è invece possibile
l’esclusione delle sanzioni a norma dell’art. 10 Statuto dei diritti del
contribuente. Commissione
tributaria Regionale di Milano sentenza n.
n. 157/63/10 del 31 maggio 2010.
IMPOSTA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA –
rimborso – termine – dies a quo.
Il termine biennale di decadenza non può, ragionevolmente, applicarsi ai pagamenti effettuati in periodo temporalmente anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs n. 504/1995 pertanto, in assenza di alcuna norma transitoria sul punto è ragionevole far decorrere il predetto termine non dalla data del pagamento ma da quella di entrata in vigore della normativa de qua.
Corte d’Appello di Milano – sezione prima civile – sentenza n. 1876 del 29 giugno 2009.
Ricorso avverso provvedimenti di
rigetto di richieste di rimborso –ACCISE – furto da parte di ignoti – art. 59 L.
342/2000 - istanza di rimborso – decadenza – termini.
Il termine per l’esercizio del
diritto al rimborso delle accise in relazione alle ipotesi in cui il prodotto in
regime di sospensione sia stato perduto a seguito di commissione di reati da
parte di terzi, ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo
o, siano rimasti ignoti gli autori – qualora il biennio di cui all’art. 14 D.
Lgs. n. 504/1995 non sia ancora spirato – decorre dalla data di entrata in
vigore della novella. Corte di
Cass. SS.UU civili – sent. n. 28536 del 2 dicembre 2008.
Ricorso avverso sentenza della
Commissione tributaria regionale di Genova n. 12/05 – impugnazione silenzio
rifiuto –ECOTASSA – qualificabile come accisa – conseguenze – L. n. 449/1997 –
direttamente applicabile.
La c.d. ecotassa ha natura di
accisa in quanto si applica in relazione ad emissioni particolari di sostanze
(anidride solforosa e ossidi di azoto) derivanti dal consumo di combustibili nei
grandi impianti, per le quali il diritto di accisa viene calcolato per numero di
tonnellate prodotte. Ciò posto, la L. n. 449/1997, va considerata immediatamente
operativa, avendo stabilito i destinatari tenuti al pagamento del tributo e
indicato la decorrenza, pressoché immediata della applicazione dello stesso,
nonché la sua misura per unità di prodotto con le modalità di acquisizione dei
dati annuali di riferimento.
ECOTASSA
– qualificabile come accisa – conseguenze – azione di rimborso – termine
decadenza – art. 14 D. Lg. N. 504/1995 – applicabile.
Avendo la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, natura di accisa, alla domanda di rimborso di detta tassa, in quanto indebitamente pagata, si applica il termine decadenziale di due anni, decorrente dalla data di pagamento, previsto dall´art. 14 d.lg. 26 ottobre 1995 n. 504, richiamato, anche se solo in relazione alle modalità di accertamento, dall´art. 17, comma 32, della citata legge. Corte Cass. sez. tributaria sent. n. 20666/08 del 30 luglio 2008
.
Ricorso avverso sentenza della
Corte d’appello di Milano n. 538/03, non definitiva, e n. 3315/04 definitiva –
accertamento diritto all’esenzione dall’imposta di consumo sull’energia
elettrica
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) - Rimborso dell´accisa indebitamente pagata - Domanda - Termine di decadenza biennale ex art. 14 del d.lgs n. 504 del 1995 - Applicazione ai rapporti instaurati precedentemente all´entrata in vigore del d.lgs - Sussistenza - Limiti - Modalità del computo del termine.In tema di imposte sul consumo dell´energia elettrica, l´art. 14, comma secondo, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U. delle imposte sulla produzione e sui consumi), sancisce la regola generale secondo cui il rimborso dell´accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, con norma innovativa rispetto all´abrogato D.M. 8 luglio 1924, ma priva di qualsivoglia disposizione di tipo transitorio relativa a fattispecie in cui il diritto al rimborso sia sorto in epoca anteriore alla sua entrata in vigore. In tal caso, il diritto al rimborso, che non si sia già prescritto per decorrenza del termine ordinario decennale, deve intendersi prescritto se la parte interessata non abbia proposto la domanda entro due anni dall´entrata in vigore della norma di cui all´art. 14 del d.lgs n. 504 del 1995 e cioè entro il 14 dicembre 1995. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, con riferimento ai rimborsi maturati prima del 14 dicembre 1995 e non prescritti per decorso del termine decennale, la parte doveva ritenersi decaduta poiché non aveva avanzato la relativa richiesta entro il 14 dicembre 1997). Corte Cass. sez. tributaria sent. n. 12045/08 del 14 maggio 2008
.
Accise non armonizzate - ACCISE NON
ARMONIZZATE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI
CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE - Ricorso al Ministero delle Finanze ex
art. 56 L. n. 4 del 1929 - Credito erariale - Prescrizione - Interruzione con
effetto permanente - Mancata comunicazione del ricorso entro 90 giorni -
Conseguenze.
La proposizione del ricorso al
Ministro delle finanze, ai sensi dell´art. 56 l. 7 gennaio 1929 n. 4, avverso
l´ordinanza con la quale l´Intendente di finanza determina l´ammontare della
pena pecuniaria interrompe la prescrizione del credito tributario con effetto
permanente sino alla decisione del ricorso con un provvedimento formale
espresso, restando irrilevante ai fini della cessazione dell´effetto
interruttivo permanente della prescrizione e l´inizio di un nuovo periodo di
prescrizione il fatto che la decisione del Ministro non sia stata comunicata al
ricorrente entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Infatti,
l´istituto del silenzio - rigetto, delineato nell´art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971
n. 1199, non può trovare applicazione nell´ambito del ricorso al Ministro delle
finanze disciplinato dagli art. 55-58 l. n. 4 del 1929 e, comunque, l´inutile
decorso del termine di novanta giorni assegnato dall´art. 6 d.P.R. 24 novembre
1971 n. 1199 all´amministrazione per la decisione sul ricorso gerarchico, non
concretizza un finto provvedimento di rigetto e non ha alcun effetto
sostanziale, ma esplica effetti di natura meramente processuale, nel senso che
rimuove un ostacolo alla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il
provvedimento originario, avendo il limitato effetto di abilitare colui, che è
inutilmente insorto gerarchicamente, all´immediata proposizione del ricorso
giurisdizionale o straordinario contro il provvedimento di base, ma, al tempo
stesso, di conservare all´autorità investita dal ricorso il potere - dovere di
intervenire con una determinazione esplicita.
Corte di Cassazione - sezione I
- sentenza n. 3101 del 24 marzo 1998.
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