Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com Copyright©Riproduzione riservata
081/5706339 081/0060351 Consulenza Gratuita (solo per e-mail o via fax)
Orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30 - 18.30 La consulenza gratuita e' ammessa via e-mail o via fax ,viene fornita a campione non e' garantita la risposta a tutti.
Accertamento sul conto dell'amministratore, i movimenti non giustificati non possono essere attribuiti alla società senza alcuna prova - Cassazione Ordinanza n. 9212 del 13 aprile 2018
Per un parere via fax compilare il modulo e allegare copia dell'accertamento e inviarlo allo 081/0060351
EFFETTUIAMO RICORSI IN TUTTA ITALIA
E' comportamento consolidato quello dell'Agenzia delle Entrate, che quando effettua un accertamento ad una società e questa ha una contabilità ineccepibile, spostare la mira sui conti dell'amministratore. A Tal fine bisogna tener ben presente questo modus operandi, perchè se quei movimenti non sono giustificati, l'agenzia delle entrate in automatico presume, che tali somme provengono da redditi al nero della società amministrata.
Tale assurdità, io personalmente l'ho constatata anche quando l'amministratore, amministra più società, in questo caso, la controversia si fa interessante, perchè devono spiegare per quale motivo tali somme siano riferibili alla società Alfa anzichè alla società Beta.
I movimenti sui conti bancari dell'amministratore della srl sono insufficienti a far scattare l'accertamento fiscale a carico della società, l'automatica presunzione del fisco che quei movimenti non giustificati siano riferibili alla società amministrata non può essere ammessa. L'Agenzia delle entrate, prima di emettere l'atto impositivo, deve fornire la prova della referibilità dei movimenti alla società amministrata.
Tale sentenza a mio parere ineccepibile, perchè conforme allì'orientamento della Corte costituzionale in base al quale la pretesa la deve provare il fisco, costituisce una controtendenza all'orientamento contrario che sembrava ormai consolidato della Suprema Corte.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9212 del 13 aprile 2018, ha respinto il ricorso dell'amministrazione finanziaria, ritenendo insuifficiente la presunzione del fisco.
La vicenda si riferiva ad una srl che aveva ricevuto una rettifica del reddito basata sui controlli fatti in banca sui conti personali dell'amministratore e di sua figlia
Alcuni movimenti non giustificati erano stati attribuiti a ricavi in nero della società amministrata.
La Ctp e poi la Ctr del Molise avevano annullato gli atti impositivi , sentenza impugnata dall'ufficio.
La Cassazione ha ritenuto che l'Ufficio deve fornire la prova, che i conti correnti se pure a costoro intestati nella realtà, siano comunque utilizzati, anche in parte, per operazioni riferibili alla contribuente anche tramite presunzioni, sia pure senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali.Quando, come in questo caso, l'Agenzia, di là da riferimenti giurisprudenziali concernenti la ricognizione del significato precettino delle norme in questione, non ha dedotto elementi atti a consentire di affermare che i movimenti rilevati sui conti personali dell'amministratore e della figlia, della quale non è chiarita la qualità in seno alla società, fossero effettivamente riferibili a questa.
Per la Suprema Corte è irrilevante anche l'atteggiamento non collaborativo dei contribuenti.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 9212 del 13 aprile 2018.
Ciò premesso, prevenire è meglio che curare, fate in modo che l'amministratore sia amministratore in più società e cercate sempre di giustificare i movimenti in entrata sul conto dell'amministratore. perchè se non lo fate il fisco li attribuisce alla società, in quest'ultima ipotesi, l'amministrazione finanziaria ne deve fornire la prova della rifereibilità alla società, che badate bene è più facile se l'amministratore ha solo quella fonte di reddito.