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L'accertamento immobiliare basato sui valori di mercato non è più legittimo a seguito della Sentenza della Giustizia Cee, per cui l'accertamento di valore non costituisce più presunzione legale, ma presunzione semplice e l'onere della prova è a carico dell'Amministrazione Finanziaria e non più a carico del contribuente, sono Nulli Gli accertamenti se non basati su fatti gravi precisi e concordanti tali da giustificare la rettifica
Il D.L. n.223 del 4/7/2006 convertito in L. 248/2006, meglio noto con i nomi
degli scheriffi del fisco Visco- Bersani,
aveva introdotto una presunzione legale relativa a favore degli uffici
che, nell’ambito dell’attività di accertamento Iva (art. 54, terzo comma, DPR
633/19712) e del reddito d’impresa (articolo 39, primo comma, lettera d), del
DPR 600/1973), relativa alle cessioni di
immobili, potevano provare una presunta evasione
sulla base del semplice scostamento
tra il corrispettivo delle cessioni e il valore normale dei beni.
La famigerata Visco-Bersani introdusse nel nostro ordinamento una presunzione a
favore del fisco che i valori degli immobili non potessero essere inferiori ai
valori OMI ossia dell'osservatorio immobiliare. Tale norma già nata con dubbi di
illegittimità e' stata dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia Cee, il
Governo Italiano, questa volta quello di destra ha con legge comunitaria Legge
88/2009 abolito tale presunzione, ma con effetto ex tunc, ossia solo per il
futuro. Tale norma a dir poco paradossale da un lato accoglie la condanna della
comunità europea e dall'altra salva per il passato la norma incriminata, per cui
era all’orizzonte un enorme contenzioso
in materia, una norma illegittima lo è ex tunc ossia con effetto retroattiva e
non da quando viene dichiarata tale, questo è la base del
diritto..................
Per molto tempo la semplice stipula di un
mutuo elevato rispetto al prezzo di compravendita, caso mai contratto per fare i
lavori e pagare il notaio faceva scattare la presunzione di evasione fiscale.
La circolare 18/E del 2010 l'agenzia delle Entrate ha emanato direttive ai
propri uffici circa l'opportunità di non utilizzare esclusivamente lo strumento
del mutuo più alto ai fini
dell'accertamento, a seguito della
illegittimità della Visco Bersani sui valori Omi , stabilendo l’applicabilità
dell’abrogazione anche al periodo precedente evitando quindi un contenzioso
inutile. Nella pratica, quindi,
l’accertamento del maggior fatturato o
del maggior reddito, sia prima che dopo
il 04/07/ 2006, può essere fondato non più sul semplice scostamento tra
il valore normale di vendita e il prezzo, ma solamente sull’insieme di elementi
presuntivi gravi, precisi e concordanti.
La Legge comunitaria Legge
07.07.2009 n° 88 ha abrogato
le norme che prevedevano accertamenti fiscali sulle vendite immobiliari basati
sui valori di mercato (valori OMI).
Venuta meno la presunzione legale relativa a favore dell’ufficio, lo scostamento
dei corrispettivi dichiarati per le cessioni di beni immobili rispetto al valore
normale torna a
costituire elemento presuntivo semplice,
con la conseguenza che trovano applicazione le citate disposizioni di carattere
generale di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), del DPR n. 600 e
all’articolo 54, secondo comma, del DPR n. 633.
Sempre nel 2007 (e precisamente nel mese di luglio) sempre l’Agenzia delle
Entrate intervenne con un provvedimento con cui si stabiliva, per la
determinazione del valore di mercato, il riferimento alle quotazioni
dell’Osservatorio per il Mercato Immobiliare (c.d. OMI) presso l’Agenzia del
Territorio.
Per tutti gli accertamenti delle compravendite immobiliari vengono applicate le
disposizioni di carattere generale che prevedono di basarsi anche
su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, ma
soprattutto con onere della prova a carico della Amministrazione Finanziaria.
L’Amministrazione Finanziaria, nella ipotesi in cui intenda accertare l’impresa
che ha trasferito l’immobile, dovrà obbligatoriamente farsi carico di ogni onere
sia in merito alla motivazione dell’accertamento fiscale, sia in ordine alla
prova dell’avvenuta evasione, in quanto non potrà più contare su alcuna
presunzione di legge a proprio favore.
Nel riesaminare delle controversie pendenti, pertanto, gli uffici finanziari
dovranno valorizzare la presenza di tali
ulteriori elementi presuntivi, i quali, tra loro associati, possano essere
idonei a sostenere la pretesa tributaria in fase contenziosa, tenuto conto anche
delle ragioni rappresentate dal contribuente.
Legge comunitaria 2008
Legge 07.07.2009 n° 88 , G.U. 14.07.2009
Niente più aranciata prodotta senza succo d'arancia,
modifiche al testo unico in materia radiotelevisiva, ripristino del divieto di
somministrazione di alcolici dopo le 2 di notte.
Lo prevede la Legge Comunitaria (Legge 7 luglio 2009,
n. 88 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161) che prevede tutte
le deleghe per l'attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alla Comunità Europea.
Di particolare importanza appare la delega per
l'attuazione della direttiva 2006/123/CE in merito ai servizi nel mercato
interno, con la quale si dovrà tra l'altro:
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