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ACCERTAMENTI BANCARI E INDAGINI FINANZIARIE
Ultimo aggiornamento 29/01/2017
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISID DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

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Sono Nulli gli accertamenti bancari senza autorizzazione alle indagini finanziarie e senza che questa sia allegata all'accertamento

L'accertamento bancario o indagine finanziaria è lo strumento più deleterio che ci possa essere per l'economia, se siete destinatari  di accertamento bancario rischiate grosso !!! Eh si perché la norma prevede che se non giustificate le entrate e le uscite sarà tutto considerato evasione fiscale, Attenzione tutto!  Anche le uscite, per cui se avete un c/c con entrate per 50.000 euro e uscite per 40.000 l'evasione fiscale è 90.000, una vera irrazionalità, ma la norma ha un fondamento logico se non giustificate le spese a chi sono dirette, sono acquisti in nero per cui pagate voi le tasse per l'altro evasore. Bene come dico sempre:  E cosi muore la libertà sotto gli applausi alla lotta all'evasione fiscale! poi ci si chiede come mai dal 2006 al 2014 il 50% delle partite iva hanno cessato l'attività.

Attenzione: L’articolo 32, comma 1, n. 2), del Dpr 600/1973, introduce una presunzione legale relativa a carico del contribuente che sia titolare di conti correnti bancari. Norma del tutto omologa, ai fini Iva, è prevista dall’articolo 51, primo comma, n. 2), del Dpr 633/1972, per cui cè un' inversione dell'onere della prova, mentre i Romani avevano stabilito che deve provare chi accusa non chi si difende, (onus probandi incubit actori)) perché la prova negativa è diabolica, in Italia del terzo millennio, siamo andati indietro all'età della pietra per cui deve provare chi si difende  e non chi accusa. Tale norma a mio parere è incostituzionale per  irragionevolezza nella parte in cui somma entrate e uscite e per limitazione del diritto alla difesa per la difficile prova negativa. Tale questione è stata presa in carico dalla Corte Costituzionale che a mio parere avrebeb dovuto abolirla, ma purtroppo come al solito ha preso una via di mezzo l'ha dichiarata incostituzionale solo per le uscite e limitatamente ai professionisti per irragionevolezza, perché il professionista non acquista merce al nero per cui non si applica la somma entrate e uscite, Corte Costituzionale  sentenza n. 228, del 06/10/2014.

Attenzione: Soltanto quando l'importo dei versamenti è sproporzionato rispetto ai compensi dichiarati che scatta il sospetto di evasione sul quale si innesta la lettera e la ratio della norma di cui all'art. 32 Dpr 600/73.  Quindi bisogna preoccuparsi solo quando dai versamenti risultino movimenti che non trovano capienza nei compensi dichiarati. L'art. 32 non è applicabile quando, invece, la spoporzione tra compensi  versamenti non sussiste.

Ma l'ufficio puo' chiedere spiegazioni senza limiti? Qui trova applicazione il principio di collaborazione e buona fede di cui all'art. 10 della L.212/2000 certamente nei limiti di  un sacrificio apprezzabile, che non comporti costi rilevanti in termini economici o di tempo. Ciò che comporta un impegno di pochi minuti o un paio di ore ulteriori è proporzionato. Se il sacrificio  richiede molte ore o addirittura giornate di lavoro, sicuramente l'ufficio ha passato il limite. Se l'ufficio esagera a chiedere documentazione o chiarimenti sicuramente si può rifiutare l'adempimento senza conseguenze,configurandole come elementi  valutabili contro la pretesa erariale

Se qualcuno dovesse pensare di essere al sicuro, si sbaglia di grosso, la Giurisprudenza a seguito della legge 311/04 ormai è consolidato l'orientamento in virtù del quale l'accertamento bancario è applicabile  non solo ai titolari di partita iva, ma anche ai dipendenti, perché anche loro possono essere evasori (ad esempio il doppio lavoro), poi se sono anche dipendenti pubblici rischiano anche di dover dimostrare che tali proventi non siano frutto di corruzione. I giudici di legittimità estendono quindi  anche ai lavoratori dipendenti la presunzione legale d’imponibilità prevista dagli articoli 32 del Dpr 600/1973 e 51 del Dpr 633/1972 e posta a fondamento degli accertamenti bancari Cassazione n. 8047 del 3/4/2013, dello stesso orientamento anche altre pronuncie in base alle quali  “gli artt. 32 e 38 Dpr 600/1973 hanno portata generale e pertanto riguardano la rettifica delle dichiarazione dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell’attività dagli stessi svolta e dalla quale quei redditi provengono Cassazione sentenza n.1401/2011, Cassazione sentenza n.19692/2011   .

Le conseguenze della presunzione. Se le percentuali di ricarico possono fondare la determinazione dei ricavi a partire dai costi, deve essere possibile effettuare il ragionamento  inverso ossia  calcolare  i costi dall'ammontare dei ricavi, tenuto conto del guadagno medio  di una determinata attività, in caso contrario abbiamo una illogicità della norma costituzionalmente discutibile.

Prima di notificare l'accertamento è necessario un contraddittorio obbligatorio ossia chiedere chiarimenti a pena di nullità, anche se la giurisprudenza italiana dice di no, la Giustizia europea non lascia scampo la violazione comporta la nullità.

Come difendersi dall'indagini bancarie:

1. Evitate di usare assegni, preferendo i bonifici perché hanno le causali e sono facilmente attribuibili.

2. Utilizzate per quanto possibile i contanti, le carte di credito consentono di verificare le vostre capacità di spesa per cui attenti al redditometro.

3. Tenete una contabilità, delle entrate e delle uscite dei vostri conti correnti, se vi chiedono spiegazioni siete subito pronti a fornirle, in caso contrario siete morti!!!

4.  La circolare dell'agenzia delle entrate del 06/08/2014 n.25/E,  ha stabilito che non bisogna esagerare e che la presunzione a importi esigui non deve essere attribuita (per cui piccolo prelevamenti e piccole spese si dà per scontato che sono prelevamenti personali)

5. La circolare dell'agenzia delle entrate del 06/08/2014 n.25/E,  ha stabilito ha stabilito inoltre che l'uso dell'accertamento bancario è consentito solo come extrema ratio, quindi solo quando la ricostruzione del reddito non è possibile con altre modalità (ovviamente la circolare non è legge e quindi nulla questio che possano fare diversamente, non vi fidate!) questa direttiva pero vincola l'ufficio e quindi potete utilizzarla in sede di processo tributario.

6. L'indagine finanziaria deve essere preceduta da un'autorizzazione del Direttore Regionale delle Entrate o del  Comandante regionale della Guardia di Finanza, per cui in mancanza l'accertamento è nullo Cassazione sentenza n. 16874 del 21/07/2009. L'autorizzazione deve garantire massima legalità e correttezza per un indagine straordinaria e delicata, per cui la mancata autorizzazione comporta la nullità dell'accertamento. Commissione Tributaria Provinciale di Roma sentenza 1353/11/2014 depositata il  28/01/2014, L'autorizzazione alle indagini bancarie non solo deve essere preceduta dall'accertamento, ma anche allegata allo stesso, in mancanza l'accertamento è nullo Commissione Tributaria provinciale di treviso sentenza n.  85/03/2012 depositata il 21/11/2012.

7. Ricordate che i nostri conti correnti sono in mano al Fisco, non c'è segreto bancario, ovviamente questa possibilità è esclusa  per i vip (politici e amici) per i quali l'archivio è segregato, alla faccia dell'uguaglianza tra i cittadini. E nessuno dice niente!!

8. Farsi seguire da uno specialista già nella fase delle indagini pre contenziose, in questo caso il commercialista che vi segue, salvo non abbia competenze specifiche è meglio farlo assistere. Bisogna entrare nella mentalità che ormai il commercialista che segue la contabilità è equiparabile al medico generico è necessario farlo seguire d uno specialista, che vi crea già in quella fase i presupposti per vincere, ad esempio la semplice dichiarazione sul verbale, ci difenderemo in sede contenziosa è la piu' grossa cretinata che si possa fare, bisogna contestare a verbale!!! altra stupidaggine, che ormai fanno quasi tutti è fare un'istanza di accertamento con adesione, al fine di prendere altri 90 giorni di tempo, ma se l'istanza non si completa con una proposta folle che sia e si conclude con la semplice affermazione, facciamo ricorso! beh vi siete scavati la fossa, l’istanza di accertamento con adesione prodotta dalla parte all’ufficio per meri fini dilatori e non seguita da alcun tentativo effettivo di adesione, è assolutamente ininfluente ai fini della sospensione di 90 giorni dei termini di impugnazione prevista dall’articolo 6, comma 3, del Dlgs 218/1997. Commissione tributaria Regionale di Venezia sentenza 154/22/2011, Commissione Tributaria Provinciale di Treviso che, con Sentenza n. 73 del 18 luglio 2012 

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