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ACCERTAMENTI FISCALI EX ART. 39
Prima di parlare degli accertamenti dobbiamo capire che oggi la maggioranza degli accertamenti previsti si basano su presunzioni.
Le presunzioni tributarie aumentano in modo esponenziale, indagini bancarie, abuso di diritto, trasfer pricing, redditometro, studi di settore, con l’inversione dell’onere della prova, tra l’altro negativa e quindi impossibile da fornire in molti casi, ormai il cittadino italiano non ha scampo! Deve pagare e basta.
L’art. 53 della Costituzione stabilisce che ogni cittadino deve concorrere alle spese dello Stato in base alla capacità contributiva con criteri di progressività, Inoltre il diritto tributario deve pervenire ad un unico risultato, la giusta tassazione! ma, secondo voi viene rispettata questa norma se ogni cittadino viene tassato su una presunzione? Inoltre con il sistema delle limitazioni alle deducibilità e alla detraibilità, siamo tassati non sul reddito effettivo, ma su quello stabilito dal fisco per cui la tassazione non è quella che ci dicono, ma piu’ ampia.
Ad esempio incasso 200 acquisto per 80 il mio reddito è 120, ma se poi sugli 80, 30 non li posso scaricare il mio reddito imponibile sarà di 150, se la tassazione è del 40% pago 60, ma 60 sul reddito effettivo ossia reale di 120 è pari al 50% ergo siamo tassati molto di piu’ di quanto vogliono farci credere e a questo aggiungiamo le presunzioni.
Se ricevete un accertamento bancario siete morti,se non dimostrate entrate e uscite l’evasione sarà frutto della somma delle entrate e delle uscite, ad esempio versamenti 80.000 prelevamenti 70.000 evasione 150.000, assurdo vero? Ma la norma esiste.
Le presunzioni
Ormai la presunzione negli accertamenti fiscali e' sempre piu' utilizzata, tollerata dalla legge, ma nello stesso tempo disciplinata. Ma cosa s'intende per presunzione? L'art. 2727 del codice civile qualifica come "presunzione" l'operazione logico-intuitiva con cui dalla conoscenza di un fatto noto si deduce la prova di un fatto ignoto. La legge non ci dice come sia provato il fatto "noto" da cui prendiamo le mosse e, quindi, di per sé non esclude che la conoscenza del fatto "noto" derivi a sua volta da presunzioni, Il rischio rappresentato da questo strumento e' la possibilità, che da una presunzione ne scaturiscano molte altre ancora per cui la Cassazione ha enunciato un divieto di "presunzioni a catena", cioè della cosiddetta praesumptio de praesumpto (Cass.n.6033 del 23 giugno 1994).
In tema di presunzioni tributarie, la normativa appare orientata nel senso dell'adozione di una disciplina delle presunzioni semplici basata sui principi di diritto comune. L'art. 10, secondo comma, n. 4, della legge n. 825/1971 (legge delega per la riforma tributaria) prevede, in maniera esplicita, che quando la contabilità sia stata regolarmente tenuta, la prova per presunzioni da parte dell'amministrazione dovrà avere i requisiti indicati nel primo comma dell'art. 2729 c.c. ossia che queste siano basate su fatti gravi, precisi e concordanti.
Le presunzioni tributarie si suddividono in tre categorie:
Presunzioni legali: disciplinate dall’art. 2728 invece dispensano da qualsiasi prova coloro a favore dei quali è sono stabilite. Si distinguono in presunzioni legali assolute (che non ammettono al prova contraria) e presunzione legale relativa (che ammette la prova contraria).
Presunzioni semplicissime: che sono valide a condizione che siano espresse in maniera puntuale, argomentata e logicamente consequenziale, tali presunzioni sono tra le piu’ pericolose sono alla base degli accertamenti induttivi e sfociano in un mero arbitrio.
Presunzioni semplici basate su fatti gravi, precisi e concordanti. sono valide se basate su fatti gravi precisi e concordanti, ad esempio lo studio di settore è una presunzione semplice, a condizione pero’ che sia basata su fatti gravi precisi e concordanti (es, verbale per la non emissione di uno scontrino) altrimenti non ha valore.
Autorevole dottrina accomuna le presunzioni (civile) agli indizi (penale), entrambi illazioni di fatti ignoti da fatti noti.
L’art. 192, 2 c. del c.p.p. stabilisce che l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi, a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti.
Poi le presunzioni in base alla possibilità di fornire la prova contraria abbiamo due tipi di presunzioni
Presunzioni assolute juris et de jure (non ammettono la prova contraria)
Presunzioni relative juris tantum (ammettono la prova contraria)
Le presunzioni, secondo la definizione dell'art. 2727 c.c., sono le "conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto". Si distinguono in presunzioni legali (ex art. 2728 c.c.) se previste dalla legge, e in presunzioni semplici (ex art. 2729 c.c.) nel caso in cui esse siano lasciate alla valutazione del giudice in sede di accertamento dei fatti.
La stessa natura eccezionale delle presunzioni legali impone al legislatore tributario l'adozione di temperamenti idonei a contenere questo interesse fiscale nei limiti del dettato costituzionale, evitando la violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, quali il principio di uguaglianza, il diritto alla difesa, il diritto ad essere colpiti in relazione alla effettiva capacità contributiva di ciascun soggetto, al diritto al giusto procedimento (L.241/90) il diritto alla giusta determinazione dell’imposta.
Anche se i giudici non hanno mai sostenuto la incostituzionalità tout court delle presunzioni assolute hanno pero’ stabilito che quando l'utilizzo della presunzione assoluta risulta palesemente irragionevole in relazione alla finalità che la giustificano, proprio in quanto eccede la misura della tutela da assicurare alla pronta riscossione del tributo o all'esigenza di prevenire frodi fiscali, allora la Corte non ha esitato a dichiararne l'illegittimità costituzionale, come è avvenuto per la norma che prevedeva l'impossibilità di opporre al pignoramento eseguito dal concessionario della riscossione il fatto che i beni mobili appartenessero al coniuge del debitore, per atto pubblico di donazione anteriore al matrimonio, o avente data anteriore al verificarsi del presupposto dell’ imposta ·
Le presunzioni legali possono essere presunzioni juris tantum (presunzioni relative), che ammettono la prova contraria e presunzioni juris et de jure (presunzioni assolute) che non ammettono la prova contraria. Le presunzioni che non ammettono prova contraria sono evidentemente in contrto con il sacrosanto diritto alla difesa del cittadino costituzionalmente garantito.
La prova presuntiva costituisce uno strumento espressamente richiamato dalla normativa tributaria, sia al ricordato art. 39 del D.P.R. 600/73, sia, per quanto riguarda anche l'Iva all'art.54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il riferimento alle presunzioni riguarda anche l'accertamento induttivo, disciplinato corrispettivamente alle predette imposte al comma 2 dell'art. 39 e all'art. 55. Questo il quadro relativo all'azionabilità delle presunzioni in sede di accertamento e rettifica.
La prova presuntiva può fondarsi, oltre che su elementi plurimi aventi le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, come è nella rappresentazione tipica, anche su un solo elemento, purché questo assolva, anche sul piano della sola probabilità, alla dimostrazione del nesso tra fatto noto e quello che si intende dimostrare..
Per offrire la prova contraria alla presunzione viene poi prevista una sede specifica che è quella del contraddittorio contribuente-Amministrazione, in tale sede e' necessario dimostrare che la presunzione dell'ufficio non e fondata, che quindi dal fatto noto non senza un ragionevole dubbio si perviene al fatti ignoto, dimostrando con meccanismi alternativi di causa-effetto che si perviene ad una conclusione diversa.
Tipo di presunzione |
Atto fiscale |
Presunzioni semplici |
Accertamenti studi di settore |
Presunzioni semplicissime |
Accertamento induttivo |
Presunzioni legali assolute che non ammettono prova contraria |
Residenza fiscale persone fisiche |
Presunzioni legali relative |
Indagini bancarie Redditometro Spesometro Valore normale dei beni immobili e Terreni Antieconomicità Interposizione fittizia
|
Presunzioni legali assolute, che pero’ ammettono la prova dei presupposti per disattendere la norma |
Antielusione Confisca per equivalente Sequestro preventivo |
Come si svolge il Contraddittorio in tre fasi
1. Invito al Contribuente
2. Verbalizzazione, quindi redazione di un processo verbale in cui si prendono in considerazione le giustificazioni del contribuente
3. Motivo del rigetto dell’accettazione delle giustificazioni fornite da indicare dettagliatamente nell’accertamento
Attenzione la richiesta di documenti non e’ contraddittorio.
L’accertamento in mancanza di contraddittorio é nullo.
Vediamo di verificare i tipi di accertamento
Gli accertamenti principali sono 3 ex art.39 Dpr 600/73
1.Accertamento analitico puro o accertamento contabile (Art.39 comma 1 lett.a,b,c)
E’ ormai una tipologia di accertamento poco usata, costa molto e lo stado tende a risparmiare, sia basa praticamente sulla ricerca delle fonti di base imponibile, si concretizza in rettifiche di costi, determinazione di maggior ricavi, diversa interpretazione di norme sulla deducibilità dei costi o sulla detraibilità iva.
Non ha limiti.
2.Accertamento analitico induttivo o induttivo contabile (Art.39 comma 1 lettera d)
E’ un tipo di accertamento basato su presunzioni, la fotografia dell’evasione non c’e’, non si parla di accertare una verità storica, ma una verità giuridica.
La contabilità mantiene la sua attendibilità, ma in base a presunzioni se ne determina il reddito (es. studi di settore, percentuali di ricarico..).
Si applicano le Presunzioni semplici basate su fatti gravi, precisi e concordanti
Per avere questi requisiti gli indizi devono essere piu’ di uno in un rapporto referenziale tra fatto noto e fatto ignoto e devono tendere tutti nella stessa direzione.
Qui non scopro la fonte dell’evasione, ma ne determino indirettamente l’effetto, ossia il maggior reddito tramite presunzioni.
L’ufficio spesso tira in ballo l’antieconomicità, che non ha alcun fondamento giuridico ed e’ un concetto troppo elastico privo di indizi della gravità precisione e concordanza tale da giustificare un’accertamento..
3.Accertamento induttivo puro o extra-contabile (Art.39 comma 1 lettera d)
E’ un tipo di accertamento basato su presunzioni semplicissime
La contabilità non viene presa in considerazione perche’ ritenuta inattendibile o perche’ mancante.
Gli elementi indicativi in base ai quali la contabilità puo’ essere ritenuta inattendibile sono tassativamente previsti dal DPR 570 del 16/09/1996
Questo e’ un accertamento para-punitivo, anche se a punire sono solo le sanzioni
I casi di applicazione
1. Omessa dichiarazione
2. Omessa esibizione delle scritture contabili anche per forza maggiore
3. Omissioni , false indicazioni, irregolarità contabili gravi, numerose e ripetute
4. Non rispondere a questionari o inviti
5. Omessa o infedele compilazione degli studi di settore (pero’ qui’ c’e’ una soglia di tolleranza del 10%)
Per questo tipo di accertamento è richiesta a pena di illegittimità una doppia motivazione
1. Le ragioni del ricorso all’accertamento extracontabile, fornendo le prove di cio’ che si sostiene (motivazione piena) es. non ha risposto al questionario, deve fornire la ricevuta di ritorno dell’invito.
2. Le ragioni per le quali la contabilità e’ inattendibile (da confrontare con gli elementi tassativamente previsti dal DPR 570 del 16/09/1996).
Gli accertamenti fiscali, sono effettuati sempre piu' con metodi induttivi, senza che ci siano elementi basati su fatti gravi precisi e concordanti, molto spesso poi gli uffici finanziari procedono o senza previo contraddittorio o non motivando il rigetto delle ragioni del contribuente.
Siamo sempre piu' esposti ad una dittatura fiscale, il modello unico 2007 ad esempio e' l'esempio piu' lampante di questo modus operandi finalizzato a distruggere i contribuenti, centinaia di modifiche, circolari, contrastanti tra loro e senza consultare le associazioni di categorie, una vera vergogna.
Basta conoscere le norme e la maggior parte degli accertamenti vengono annullati dai Giudici Tributari, questa e' la situazione creata da uno Stato che non e' in grado di fare i controlli e di combattere l'evasione fiscale, che molto spesso e' fisiologica e necessaria per non chiudere bottega, si ricorre alle medie nazionali, alla matematica, che in questo caso e' un opinione.
L'accertamento a seguito di verifica e' nullo in mancanza del contraddittorio ossia il contribuente deve essere preventivamente interpellato esporre le proprie ragioni e conseguentemente redigere un verbale le cui risultanze devono emergere dall'accertamento. Commissione Tributaria di Bari Sez.7 Sentenza n. 15/07/2008 Depositata il 19/02/2008 su ricorso della srl La P..difesa dal Dott. Giuseppe Marino - Corte di Giustizia Europea - Corte Costituzionale 2009
La mera applicazione dello studio di settore non e' sufficiente a realizzare l'accertamento di un rapporto giuridico tributario, occorre invece da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova dell'esistenza di circostanze idonee, gravi e afferenti, tali da ritenere accertata l'inattendibilità delle scritture contabili e la rideterminazione quantitativa del reddito fatta dal contribuente. Sent. n. 15 del 19 marzo 2007 (dep. il 27 marzo 2007) della Comm. trib. reg. di Torino, Sez. XXVIII - Corte di Cassazione a Sezioni Unite
L'accertamento
induttivo della capacità contributiva mediante l'applicazione degli studi di
settore non esime l'Amministrazione finanziaria dall'assolvere all'onere
probatorio sulla sussistenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto atti a
conferire gravità, precisione e concordanza alle risultanze presuntive degli
studi di settore essendo ormai
pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale costituisce obbligo
dell'ufficio tener conto dell'effettiva situazione personale del contribuente
accertato nonché della realtà economica nella quale questi opera.
Sent. n. 90 del 22 ottobre 2004 (dep.
il 22 marzo 2005) della Comm. trib. prov. di Macerata, Sez.3
L'avviso di accertamento notificato agli eredi singolarmente oppure al decujus (il defunto) e' nullo, e' necessario notificare l'avviso collettivamente ed impersonalemnte a tutti gli eredi al vecchio domicilio del de cujus. Cassazione sentenza n. 10659 del 7 luglio 2003
Da cittadino mi chiedo, che fine fanno i nostri soldi? basterebbero solo le entrate dei giochi, enalotto, superenalotto, videogames, tutti in mano allo Stato per pagare le spese, ma purtroppo lo Stato e' un pozzo senza fondo, e il conto lo presentano a noi poveri sudditi.
Gli accertamenti fiscali sono sempre piu' effettuati con metodi indiretti, il classico esempio sono gli studi di settore e i parametri, che rientrano nella categoria degli accertamenti parziali. Lo Stato si e' reso conto che effettuare una verifica fiscale costa, e nello stesso tempo con le risorse disponibili, si riesce a controllare una piccolissima parte della platea dei contribuenti.
Se non si vogliono avere problemi e' necessario adeguarsi, L'art 10, comma 2, della L. 8 maggio 1998, n. 146 stabilisce che, nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione e degli esercenti arti e professioni, gli studi di settore possono trovare applicazione solo se lo scostamento tra i ricavi e compensi dichiarati e quelli desumibili dagli studi avvenga in almeno due di tre periodi d'imposta consecutivi considerati, compreso quello da accertare. Se lo scostamento avviene secondo le condizioni su esposte, l'accertamento e' automatico, arriva direttamente. In poche parole bisogna adeguarsi un anno si e uno no.
Accertamenti ai proprietari di immobili
Ai fini delle locazioni arriva anche qui' l'accertamento indiretto,Con la finanziaria 2005 il Fisco ha stabilito, che se si vogliono evitare accertamenti bisogna dichiarare un canone il cui importo sia il maggiore fra il 10% del valore catastale o quello effettivamente pattuito nel contratto, ridotto con la deduzione forfetaria del 15 per cento. In sostanza, chi pattuisce un canone maggiore del 10% del valore catastale deve, naturalmente, dichiararlo e non subirà accertamenti..Le nuove norme, comunque, riguardano qualunque tipo di contratto di locazione, con la sola esclusione di quelli a canone concordato ex Legge 431/98. Tali disposizioni non riguardano ne’ Iva ne’ Ici.Il valore dell’immobile si calcola con la rendita catastale, aggiornata del 5% e moltiplicata per 120. Ad esempio:Rendita 1000€ valore immobile 126.000€ (1000+5%= 1050 * 120=126000) il canone da dichiarare e’ di 12.601 (10% di 126000, maggiorato di 1 euro), ma non e’ proprio cosi’ in quando le disposizioni stabiliscono che il canone da dichiarare deve essere al netto del 15% della deduzione per spese di manutenzione quindi bisognerà dichiarare 14.824,70 che diminuito del 15% fa 12.601,00.
Accertamenti in base alle segnalazioni dell'anagrafe tributaria
Un'altro elemento da tener presento e' l'accertamento in base alle segnalazioni dell'Anagrafe tributaria, ad esempio registrate un contratto di locazione, una cessione di azienda, o una vendita di un immobile, non sfuggirete agli accertamenti se non riportate i compensi relativi nella dichiarazione.
Accertamenti in base al redditometro
Il redditometro (art.38 D.p.r. 600/73) e' uno strumento importante, che colpisce chiunque e consente di determinare l'incongruenza tra reddito dichiarato e tenore di vita, ad esempio se una persona e' disoccupata e possiede un imbarcazione da diporto dovrà spiegare con quali soldi sostiene tale spesa. Le voci, oggetto di valutazione per determinare la capacità contributiva (quella indicata dall'art.53 della Costituzione quale presupposto perché ogni cittadino concorra alla spesa pubblica), sono:
- Aeromobili - tra questi sono diversamente valutati gli aerei o gli elicotteri da turismo, gli alianti e motoalianti, gli ultraleggeri e deltaplani a motore;
- Navi e imbarcazioni da diporto - le sottocategorie sono stabilite in base al tipo di propulsione (vela o motore) alla stazza, al tempo di possesso;
- Autoveicoli - la distinzione è tra alimentazione a benzina o gasolio;
- Altri mezzi di trasporto a motore - campers, autocaravan, motocicli superiori a 250 c.c. di cilindrata;
- Roulottes; - Residenze principali e secondarie - distinte per zone e per tipologia di disponibilità (proprietà o altro diritto reale, locazione stagionale e non, multiproprietà);
- Collaboratori familiari - conviventi e non, esclusi gli addetti all'assistenza di infermi e invalidi;
- Cavalli da corsa o da equitazione;
- Assicurazioni (escluse le Rc obbligatorie, le vita, infortuni o malattie).
Ma quali sono i termini di prescrizione?
Quattro anni (5 dal 01/01/2016 da Unico 2016) se la dichiarazione e' stata presentata, cinque se omessa (7 anni dal 01/01/2016 da Unico 2016) , art. 43 D.p.r. n.602/73
I TERMINI SI RADDOPPIANO (8 O 10) IN CASO DI DENUNCIA PENALE (il raddoppio dei termini è abolito dal 01/01/2016)
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