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Split payment come funziona, l'estrema unzione all'economia nazionale, l'ombra della incostituzionalità dello Split payment per eccesso di delega violazione dell' art. 77 Costituzione
Ultimo aggiornamento 14/02/2015
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Quali amministrazioni devono applicare lo split payment? quali codici tributo utilizzare per il versamento dell'iva trattenuta dalle pubbliche amministrazioni? Come si imposta la fattura per lo split payment? Quali saranno le conseguenze dello split payment? quali sono le soluzioni allo split payment?

L'istituto dello Split payment è stato introdotto dai soliti sceriffi delle tasse, per combattere l'evasione Iva, ma vediamo come funziona e quali sono le conseguenze di questa ennesima batosta all'economia italiana, già rovinata dalle tasse. Lo Split payment è un meccanismo che si applica a tutti gli sventurati che lavorano con lo stato, che non solo devono inviare la fattura elettronica (ennesimo balzello), ma si vedranno trattenuta l'Iva, che l'ente pubblico verserà direttamente allo Stato, senza possibilità di detrarre l'Iva acquisti. Il nuovo meccanismo introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), legge n. 190/2014, con la circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti , trova applicazione per le operazioni il cui corrispettivo sia stato pagato dopo il 1° gennaio 2015 e sempre che le stesse non siano state già fatturate anteriormente alla predetta data.

Quali saranno le conseguenze: Devastanti a dir poco, chi ha un piccolo ricarico ad esempio del 10%, sarà costretto a pagare tutta l'Iva a debito e scaricare fino alla notte dei tempi l'Iva acquisti, come andrà a finire? chiuderanno in parecchi, possibili soluzioni? acquistare all'estero senza Iva, ulteriore conseguenza meno aziende Italiane venderanno a favore di quelle straniere. Grazie Politica Italiana!!!!!!

L'agenzia delle Entrate circolare n. 1/E/2015 ha chiarito che le Agenzie fiscali  devono intendersi escluse dall’applicazione del meccanismo in oggetto, quindi alle dogane non si applica lo split payment.

Gli Enti pubblici obbligati a trattenere l'Iva e versarla entro il 16 del mese successivo all'esigibilità dell'Iva

Quando l'Iva diventa esigibile per la pubblica amministrazione?

Esigibilità dell’imposta Il D.M. 23 gennaio 2015 nell’articolo 3  dispone che, per le operazioni soggette al regime di scissione dei pagamenti, l’imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura

 utilizzando

 il codice tributo - 6040 - “IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972”.

Quali sono i soggetti pubblici obbligati a versare l'iva dei loro fornitori?

- lo Stato;
- gli organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica;
- gli enti pubblici territoriali;
- i consorzi costituiti tra enti pubblici ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. n. 267/2000;
- gli istituti universitari;
- le aziende sanitarie locali;
- gli enti ospedalieri;
- gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza;
- le CCIAA.
il versamento potrà essere effettuato, alternativamente:
a) con un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile; b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno; c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Il pagamento all’Erario deve avvenire, senza che possa beneficiarsi della compensazione orizzontale con crediti di altre imposte, utilizzando un apposito codice tributo: - per le amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, mediante modello “F24 Enti pubblici”; - mediante versamento unificato ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, per i soggetti che non sono titolari di conti presso la Banca d’Italia, ma sono autorizzati a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste italiane; - direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203, per gli altri soggetti.

Ambito oggettivo lo split payment si applica a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, ad eccezione di: - operazioni assoggettate a regimi speciali che non comportano l’indicazione in fattura dell’IVA; - cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali i cessionari o committenti siano debitori d’imposta (reverse charge, che prevale sullo split payment); - prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto (i.e. prestazioni professionali territorialmente rilevanti).

Come emettere la fattura per lo split payment e come registrarla

- emissione di regolare fattura rispettando con l’annotazione “scissione dei pagamenti”; - registrazione della fattura secondo gli ordinari termini indicati dagli articoli 23 e 24, D.P.R. n. 633/1972; - esclusione dell’imposta indicata nella fattura, dalla partecipazione alla liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale).

Il decreto sulle Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014),che ha introdotto lo spli payment  è un decreto frutto di una Delega del parlamento conferita al governo, ma la delega riguarda le semplificazioni fiscali, non le persecuzioni fiscali, quindi il Governo ha toppato di brutto, il suo provvedimento configura un eccesso di delega legislativa,pertanto I soggetti interessati dalla legge delega (ossia i tartassati contribuenti in forma societaria) e le parti istituzionali che ne hanno facoltà (ma nessuna se ne frega), possono sollevare quesito di incostituzionalità in Consulta per eccesso di delega, se il decreto del Governo eccede gli ambiti della legge-delega conferita dal Parlamento, in violazione dell'art. 77 della Costituzione,

Violazioni pregresse non sanzionabili fino all'08/02/2015 Il documento di prassi precisa, inoltre, che in considerazione dell’incertezza della disciplina (che ha esplicato comunque efficacia già in relazione alle fatture emesse dal 1° gennaio 2015), nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, non verranno applicate sanzioni per le violazioni - relative alle modalità di versamento dell’IVA afferente alle operazioni in discorso - eventualmente commesse anteriormente all’emanazione della circolare n. 1/E del 2015 del 08/02/2015 .

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